Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R.

9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come

modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, promosso con

ordinanza emessa l'11 ottobre 1995 dal tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Manicone Maria Rosaria, iscritta al

n. 870 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale nei confronti di

Manicone Maria Rosaria per il delitto di cui all'art. 73, quinto

comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché senza la prescritta

autorizzazione aveva coltivato alcune piante di canapa indiana, il

tribunale di Bologna ha sollevato d'ufficio (con ordinanza dell'11

ottobre 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 75 del cit. d.P.R. n.309 del 1990 (Testo unico delle leggi

in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. n. 171 del

1993, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di

(piante da cui si estraggono) sostanze stupefacenti - oltre che

l'importazione, l'acquisto o la detenzione - venga punita soltanto

con sanzioni amministrative, se finalizzata all'uso personale della

sostanza;

che secondo il tribunale rimettente vi sarebbe la violazione del

principio di eguaglianza sotto il profilo che per condotte ugualmente

caratterizzate dalla destinazione della sostanza all'uso personale

(coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione

dall'altro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio

diversificato;

che la finalità dell'uso personale costituisce unico discrimine

tra l'illecito penale e quello amministrativo, indipendente dal tipo

di condotta e dalla natura e quantità della sostanza stupefacente;

che, quindi, il rilievo depenalizzante assunto dall'uso personale

della droga nella nuova disciplina, indipendentemente da parametri

quantitativi non più esistenti, comporta - secondo il giudice

rimettente - che debba equipararsi la coltivazione alle altre

condotte previste dall'art. 75 ai fini degli effetti sanzionatori

indicati nella medesima norma, sicché la perdurante incriminazione

della coltivazione costituisce oggi una non più giustificata

diversità di trattamento sanzionatorio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata

perché già decisa da questa Corte con sentenza n. 360 del 1995;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 360 del 1995, ha già

ritenuto non fondata tale questione ritenendo in particolare la non

comparabilità della condotta delittuosa, prevista dalla disposizione

censurata, con alcuna di quelle allegate come tertium comparationis e

quindi escludendo che possa ravvisarsi la denunciata disparità di

trattamento;

che il giudice rimettente non introduce argomenti nuovi, né

prospetta profili diversi di censura;

che quindi la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5

giugno 1993 n.171, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte