Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 1 e

6, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

agosto 1997 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Avezzano nel procedimento penale a carico di D.A., iscritta al n. 755

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Avezzano, investito della richiesta di archiviazione ex art. 411

del codice di procedura penale relativamente a un ipotizzato reato di

falso in atto pubblico estinto per prescrizione, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 6 dell'art.

409 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 97,

primo comma, e 101 della Costituzione, nella parte in cui non

prevedono, rispettivamente, che il giudice per le indagini

preliminari possa dichiarare con il decreto di archiviazione la

falsità di atti e documenti e che tale declaratoria vada notificata

alla persona sottoposta alle indagini e sia da questa autonomamente

impugnabile;

che in particolare, ad avviso del giudice rimettente, la

disciplina impugnata determinerebbe "una disparità di trattamento

della persona offesa che in caso di richiesta di archiviazione pur

nell'accertata falsità dell'attoche la danneggia non può ottenere

la declaratoria di falsità di quest'ultimo", mentre la dichiarazione

di falsità può essere pronunciata con la sentenza di non luogo a

procedere e con la sentenza di condanna emessa a seguito di

dibattimento (artt. 425 e 537 cod. proc. pen.);

che, inoltre, la persona offesa, ove non abbia chiesto di essere

avvisata della richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 2, cod.

proc. pen., non sarebbe in grado di conoscere l'avvenuto accertamento

della falsità dell'atto e, quindi, di promuovere le azioni civili

dirette alla declaratoria della falsità dell'atto;

che risulterebbe pertanto violato anche il principio del buon

andamento della pubblica amministrazione, in quanto si consentirebbe

"ad un atto pubblico manifestamente falso e tale riconosciuto

dall'Autorità giudiziaria di continuare a svolgere tutti gli effetti

inerenti alla propria qualità";

che ad avviso del rimettente la ratio dell'omessa previsione del

potere del giudice dell'archiviazione di dichiarare la falsità di un

atto discenderebbe esclusivamente dal fatto che la legge non prevede

che l'indagato possa autonomamente impugnare il decreto di

archiviazione nella parte relativa alla declaratoria di falsità;

che pertanto, in caso di accoglimento della questione di

legittimità costituzionale, dovrebbe essere dichiarato illegittimo

anche il comma 6 dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui

non prevede che la dichiarazione di falsità sia notificata

all'indagato e sia da questi autonomamente impugnabile;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, sia per

la diversa natura del provvedimento di archiviazione e della sentenza

di non luogo a procedere, sia perché la persona offesa potrebbe

comunque promuovere le opportune azioni nelle sedi competenti per

fare accertare la falsità dell'atto.

Considerato che la doglianza del giudice rimettente si fonda sulla

supposta ingiustificata diversità di trattamento riservata alla

persona offesa, interessata alla dichiarazione della falsità di un

documento, a seconda che la falsità del documento venga accertata in

un decreto di archiviazione ovvero nella sentenza di non luogo a

procedere pronunciata a conclusione dell'udienza preliminare;

che la censura del giudice a quo è priva di fondamento, per la

ragione assorbente che il provvedimento di archiviazione non è

assimilabile alla sentenza di non luogo a procedere, diversi

essendone la natura e gli effetti;

che, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha

ripetutamente messo in rilievo che le differenze tra il decreto (o

l'ordinanza) di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere

giustificano una diversa disciplina dei contenuti e degli effetti dei

due provvedimenti, precisando, in particolare, che il primo,

consistendo nel controllo da parte del giudice per le indagini

preliminari sulla scelta del pubblico ministero di non esercitare

l'azione penale e sostanziandosi quindi in "un mero accertamento di

superfluità del processo" (sentenza n. 88 del 1991), è privo di

"stabilità", in quanto può sempre essere superato da una successiva

riapertura delle indagini (sentenza n. 134 del 1993);

che tale impostazione è seguita anche dalla giurisprudenza di

legittimità, che nel dichiarare abnorme la dichiarazione di falsità

di un documento contenuta in un provvedimento di archiviazione, ha

rilevato che in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione il

giudice non compie alcun "accertamento" sul fatto, limitandosi a

svolgere una mera funzione di garanzia della legalità in ordine

all'esercizio dell'azione penale;

che, dunque, erroneamente il giudice a quo censura la mancata

previsione del potere del giudice di dichiarare in sede di

archiviazione la falsità di un documento, in quanto tale

dichiarazione presuppone un accertamento sul fatto, giuridicamente

estraneo al contenuto decisorio del provvedimento di archiviazione;

che la persona offesa interessata alla dichiarazione della

falsità di un documento non rimane priva di tutela, in quanto le è

data la possibilità di proporre querela di falso a norma degli artt.

221 e seguenti del codice di procedura civile;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 409, commi 1 e 6, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e

101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Avezzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte