Sentenza n. 151/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.l. 745/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l.
26 ottobre 1970, n. 745 (provvedimenti straordinari per la ripresa
economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con
ordinanza emessa il 25 maggio 1972 dalla Corte costituzionale in
giudizi riuniti per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione
siciliana, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In precedenti udienze sono venuti in discussione ricorsi per
conflitto di attribuzioni proposti dal Presidente del Consiglio dei
ministri e dal Presidente della Regione siciliana in relazione a
numerosi decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria e il
commercio con i quali si era concesso di installare ed esercitare
impianti di distribuzione di carburanti o si era provveduto in vario
modo in ordine ad autorizzazioni anteriormente rilasciate. Il
Presidente del Consiglio dei ministri impugnava i decreti regionali e
assumeva che essi erano stati emessi in pregiudizio delle competenze
statali fissate nell'articolo 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il
quale subordina il rilascio di concessioni di impianto e di esercizio
dei distributori di carburanti all'osservanza degli indirizzi elaborati
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e dei
criteri stabiliti dal Ministro per l'industria su parere delle Regioni
e di una commissione consultiva ministeriale. Il Presidente della
Regione siciliana, dopo aver sostenuto che la norma predetta non faceva
salve le competenze regionali nella materia trasferite alla Regione con
il d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, impugnava il successivo d.P.R. 27
ottobre 1971, n. 1269, contenente norme per l'esecuzione dell'art. 16
del menzionato d.l. del 1970 e una circolare ministeriale 2 febbraio
1972, perché nemmeno essi tenevano presente la competenza regionale in
materia.
La Corte, riuniti i ricorsi, con ordinanza 25 maggio 1972, riteneva
che sulla decisione dei ricorsi per conflitto di attribuzioni incideva
la legittimità costituzionale del predetto articolo 16 della
menzionata legge del 1970, che ha attribuito alla Regione solo un
compito consultivo del Ministro, senza escludere espressamente, per il
territorio regionale, la competenza degli organi locali dello Stato. E
pertanto disponeva la trattazione innanzi a sé della questione
relativa a tale legittimità sotto il riflesso che non appariva
manifestamente infondato l'assunto della Regione per cui il fatto che
essa non ha ancora esercitato in materia i propri poteri legislativi
esclusivi, non implica competenza dello Stato a sostituire le funzioni
amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative
degli uffici regionali, dato che nella materia stessa la Regione
esercita già le funzioni amministrative che spettano allo Stato.
2. - Nel processo di legittimità costituzionale così promosso
sono comparsi tanto il Presidente del Consiglio dei ministri quanto il
Presidente della Regione siciliana.
Il primo ha rilevato che manca nella specie l'oggetto di una
questione di legittimità costituzionale perché, essendosi rilevato
che la legge del 1970 non conserva alla Regione siciliana le competenze
trasferitele con le norme di attuazione di cui al citato d.P.R. 5
novembre 1949, si veniva a profilare un contrasto fra una legge
ordinaria e le norme predette, e cioè un contrasto che si risolve in
sede di applicazione dando la prevalenza a queste ultime, di forza
superiore a quella delle leggi ordinarie nelle singole materie, secondo
la sentenza di questa Corte 30 aprile 1959 n. 30, salva sempre, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, la riserva di poteri decisori dello
Stato specialmente quando si tratti di interessi generali, e quindi la
competenza dello Stato ad emanare leggi che abbiano contenuto di
programmi e piani riguardanti l'intero territorio statale, comprese le
Regioni a statuto speciale e relativi alla economia di tutto il Paese o
a singoli settori della stessa. L'art. 16 della legge del 1970
stabilisce norme di programmazione degli investimenti nel settore della
distribuzione dei carburanti: dà al comitato interministeriale della
programmazione il compito di fissare i necessari indirizzi per tutto il
territorio statale e al Ministro per l'industria quello di elaborare
criteri obiettivi per il rilascio, in un numero massimo di concessioni
per ciascuna provincia, su parere delle Regioni e di una commissione
ministeriale. La norma predetta dà al Prefetto e, per la Valle
d'Aosta, al Presidente della Giunta regionale, la competenza al
rilascio delle concessioni, e questa competenza può essere esercitata
dall'Assessore regionale in virtù della prevalenza delle norme di
attuazione dello Statuto su quelle oggetto della questione proposta.
Il Presidente della Regione ha precisato come segue le norme
dell'art. 16 della legge del 1970 lesive della competenza regionale:
a) il comma secondo che conferisce al Prefetto il potere di
rilasciare la concessione nell'ambito della provincia e al Ministro
quello di rilasciarla per le autostrade;
b) il comma quinto che, a parte il carattere di pseudo
programmazione conferito al comitato interministeriale della
programmazione, attribuisce al Ministro anche per la Regione siciliana
il compito di determinare annualmente per ciascuna provincia i criteri
obiettivi per il rilascio e il numero delle nuove concessioni
rilasciabili nell'anno successivo;
c) il comma decimo, per la competenza ad autorizzare la cessione di
concessioni da una provincia all'altra nell'ambito del territorio
regionale;
d) il comma undecimo, al quale vanno estesi i rilievi fatti sul
comma secondo;
e) il comma tredicesimo, che non riconosce il potere regionale di
dettare norme di esecuzione della normativa statale valevoli nel
territorio regionale, sempre che la Regione non intenda di disciplinare
la materia esercitando il suo potere legislativo autonomo;
f) il comma quattordicesimo, che viola la competenza esclusiva
della Regione in materia di enti locali disponendo che in alcuni centri
specificatamente qualificati la concessione di impianto e di esercizio
dei distributori può essere accordata al comune.
3. - All'udienza del 21 giugno 1972 i difensori hanno ribadito le
rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - La Corte ha proposto la questione di legittimità
costituzionale di una parte dell'art. 16 del dl. 26 ottobre 1970, n.
745, che ha dettato nuove norme per l'impianto e l'esercizio dei
distributori di carburanti, perché ha ritenuto che detta legge era
applicabile alla Regione siciliana e non vi apparivano rispettate le
attribuzioni che in materia competono alla Regione, in base agli artt.
14, lett. d), e 20 dello Statuto regionale; attribuzioni ad essa già
trasferite con il d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.
L'applicabilità alla Regione siciliana dell'art. 16 predetto era
ammessa, tanto dal Presidente del Consiglio dei ministri, quanto dal
Presidente della Regione siciliana, e deve, in questa sede,
riaffermarsi, perché la Regione non ha ancora esercitato il suo potere
legislativo esclusivo nella materia regolata dalla legge statale. La
Regione peraltro ha dichiarato che vuole prestare osservanza alla legge
stessa nell'applicazione dei poteri amministrativi ad essa trasferiti,
proprio in vista del fatto che essa non ha ancora esercitato la
potestà di legislazione spettantele, ed è chiaro che a quella
osservanza essa non può sottrarsi fino a quando non abbia validamente
legiferato nella materia.
Non è il caso, ciò stante, di portare l'esame sulla natura dei
poteri che il menzionato art. 16 conferisce al comitato
interministeriale per la programmazione ed al Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato; poteri che la Regione nega possano
qualificarsi di piano o di programma. L'esame di tale questione è
inutile anche perché, secondo la sentenza di questa Corte del 24
gennaio 1964 n. 4, nemmeno la legge di piano o di programmazione può
menomare le competenze amministrative delle Regioni, e può attribuire
allo Stato poteri che assorbano la competenza che la Regione può
esercitare in armonia con quella statale.
2. - La disposizione oggetto della questione di legittimità
costituzionale assegna alla Regione siciliana soltanto una attività
consultiva nei confronti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da esplicarsi dopo che il comitato interministeriale
per la programmazione avrà deliberato sui criteri di attuazione della
legge statale (comma quinto). Ciò fa intendere che nessun altro
compito spetta alla Regione, nemmeno quello sostitutivo del potere
attribuito al prefetto, come risulta, del resto, dalle disposizioni
regolamentari approvate con d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269. Si ha
conferma di ciò nel fatto che il primo comma dell'art. 16 suddetto
conferisce solo al Presidente della Giunta valdostana competenza per il
rilascio della concessione nel territorio della Regione e, per quanto
in tal modo si sia voluto tener conto del particolare ordinamento
amministrativo della Valle d'Aosta, il non aver fatto salve anche le
attribuzioni della Regione siciliana, a favore della quale lo Stato si
è già spogliato della propria competenza per il particolare settore,
rivela una mens legis discriminatrice in pregiudizio della competenza
siciliana, e rende perciò necessaria una pronunzia di questa Corte.
È esatto che le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad
ordinamento speciale che siano esplicazione dei principi statutari
prevalgono sulle norme delle leggi ordinarie dello Stato, e, in ragione
di tale prevalenza, non danno luogo a conflitto fra legge ordinaria e
norme di attuazione degli statuti stessi. Ma all'adeguamento suddetto
può provvedersi in sede di applicazione della legge ordinaria soltanto
se questa non abbia un contenuto tale da negare effetto alle norme di
attuazione; e, nella specie, la norma denunciata di illegittimità
costituzionale deve ritenersi che non permetta coordinamenti che
lascino salva la competenza della Regione siciliana.
Deve pertanto, entro questi limiti, pronunziarsi l'illegittimità
costituzionale dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745,
su menzionato.
3. - Un primo motivo di illegittimità concerne il potere di
rilasciare la concessione di impianto di esercizio e quello di
autorizzare i trasferimenti di impianti da una località ad un'altra di
una stessa provincia (commi 2 e 11). Questi poteri debbono essere
esercitati dalla Regione siciliana, non dai prefetti.
Non risultano poi coordinati con la competenza statutaria della
Regione siciliana i poteri del comitato interministeriale della
programmazione circa la determinazione degli indirizzi da seguire per
il rilascio delle concessioni (comma 5): la Regione, essendo chiamata a
dar pareri al Ministro dopo che il comitato per la programmazione abbia
deliberato sugli indirizzi che il Ministro deve seguire, non è posta
in grado di rappresentare al comitato quali siano le necessità locali
effettive così che il comitato le abbia presenti nel quadro delle
esigenze generali. Se è possibile che, nella sede centrale, si
stabiliscano, anche con riguardo alla Sicilia, indirizzi di carattere
globale, queste esigenze risulteranno aderenti più alla realtà
sociale quando gli indirizzi siano assunti avendo conoscenza della
valutazione che ne fa la Regione. Analogamente deve dirsi che, senza
voler contestare il potere del Ministero dell'industria di dettare
anche per la Regione siciliana criteri generali di rilascio delle
concessioni, sulla base degli indirizzi del comitato di programmazione
(comma 5 già menzionato), deve spettare alla stessa Regione il potere
di specificare, provincia per provincia, le determinazioni
ministeriali; così che la ripartizione dei coefficienti ministeriali
possa avvenire attraverso la considerazione delle concrete necessità
locali.
Deve inoltre affermarsi che spetta alla Regione la competenza ad
accordare l'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi
sia proprietario di più impianti di distribuzione situati in diverse
provincie del territorio siciliano (comma 10): la competenza che è
stata attribuita al Ministro per tutto il territorio dello Stato si
spiega con il fatto che il provvedimento autorizzativo riguarda anche
zone territoriali che eccedono i limiti della circoscrizione di un
prefetto, ma non si giustifica quando gli impianti interessano
esclusivamente provincie siciliane.
Il comma 13 non riconosce la competenza regionale a dettare norme
esecutive della legge statale; viceversa tale competenza attiene alla
funzione amministrativa che l'art. 20 del suo statuto attribuisce alla
Regione, e, nell'ambito del regolamento statale e dei compiti ad essa
spettanti, non può essere in nulla pregiudicata.
4. - La Regione ritiene lesiva della propria competenza la norma
del comma secondo che attribuisce al Ministro la competenza ad
accordare le concessioni relative ai distributori di autostrade; ma la
questione non è fondata, a motivo del carattere unitario della
materia, che implica necessità di contemperare anche le esigenze di
Regioni contermini.
Nemmeno fondato è l'assunto che lede la competenza regionale in
materia di enti locali, il comma 14, il quale, per alcune località,
permette di dare la concessione al comune nella concorrenza di
specifiche circostanze. La norma invece dà criteri per l'attività di
distribuzione dei carburanti nelle zone alle quali l'iniziativa privata
non dimostra di avere particolare interesse, ed è perciò coerente
alla necessità di direttive di valore generale, destinate a dare
ordine alla rete di impianti di distribuzione dei carburanti, e
soprattutto ad evitare che in qualche zona abbiano a verificarsi
carenze. Del resto, la norma ha carattere transitorio, riferendosi
all'ipotesi in cui i comuni abbiano chiesto la concessione entro i 180
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dei commi 2, 10, 11 dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n.
745, riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica,
convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
nella parte in cui non attribuiscono alla Regione siciliana la
competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori
di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione
alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di più
impianti situati in diverse provincie del territorio regionale ed
all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una località ad
un'altra della stessa provincia;
b) del comma 5 dello stesso art. 16, nella parte in cui non prevede
che la Regione siciliana deve essere sentita dal comitato
interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda
l'interesse regionale, prima di deliberare sugli indirizzi per i quali
il comitato ha competenza, e nella parte in cui non prevede che la
Regione possa dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri
obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni
che possono essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato;
c) del comma 13 del citato art. 16, nella parte in cui non prevede
la competenza della Regione siciliana ad emanare norme esecutive della
legge statale dirette a regolare il procedimento di cui alla
disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e
limitatamente al territorio regionale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dei commi 2 e 14 dello stesso art. 16, nella parte in cui
rispettivamente si prevede la competenza del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato a rilasciare concessioni per impianti da
installare sulle autostrade e si provvede per le località montane o
delle piccole isole costituenti centri abitati sprovvisti di impianti
di distribuzione automatica di carburanti; questione proposta in
relazione agli artt. 14, lett. d), e 20 dello statuto regionale
siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte