Sentenza n. 151/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 519,
capoverso n. 1, 521 e 524 del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 25 maggio 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento penale
a carico di Bruno Rosario e Primicino Luciano, iscritta al n. 274 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 25 maggio 1971 nel procedimento penale a
carico di Bruno Rosario e Primicino Luciano, imputati dei reati di
ratto per fini di libidine, violenza carnale e atti di libidine
violenti, ai danni di una ragazza che al momento del fatto non aveva
compiuto gli anni quattordici, il tribunale di Roma ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
degli artt. 524, 519, cpv. n. 1, e 521 del codice penale, nelle parti
in cui presumono la violenza quale elemento costitutivo delle
fattispecie penali rispettivamente previste per il solo fatto dell'età
della persona offesa minore degli anni quattordici.
Di dette norme il tribunale denunzia la incompatibilità col
principio di uguaglianza, in quanto, prescindendo esse del tutto dalla
concreta considerazione della diversa personalità e maturità
psicofisica del soggetto passivo, parificano nel trattamento penale
casi che risulterebbero invece di diversa gravità.
A fondamento della questione ne prospetta la analogia con quella
decisa da questa Corte con la precedente sentenza n. 1 del 1971, con la
quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224,
secondo comma, c.p., sotto il profilo ella parificazione, ai fini
dell'applicazione obbligatoria ed automatica della misura di sicurezza
del ricovero in riformatorio giudiziario, di tutti i minori
infraquattordicenni non imputabili, in base a presunzione di
pericolosità sociale, senza consentire speciali apprezzamenti in
relazione alla giovanissima età del soggetto.
In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
l'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento in giudizio,
ha sostenuto l'infondatezza della questione.
Ricordato che il rigore delle norme concernenti la punizione dei
rapporti sessuali ai danni di soggetti minori di quattordici anni come
rapporti violenti, deriva dalla esigenza assoluta della maxima
reverentia nei confronti dei minori stessi, la difesa dello Stato
osserva che il tribunale avrebbe trascurato di dare rilievo alla
maturità intellettuale ed etica, quale idoneità ad esprimere giudizi
ed inibizioni di ordine morale. E poiché tale grado di maturità non
si evolverebbe adeguatamente allo sviluppo fisico, specie se precoce,
dei minori, questi risulterebbero più esposti alle sollecitazioni ed
alle altrui aggressioni contro la libertà sessuale.
La tematica della precedente decisione di questa Corte non avrebbe
rispondenza nella specie.
Se l'eccezionale pericolosità sociale dei fanciulli non può
costituire presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza, e
deve richiedersi, quindi, in ciascun caso l'accertamento della
anormalità psico-sociale del minore, la immaturità, particolarmente
intellettuale ed etica degli infraquattordicenni, costituisce al
contrario dato di comune esperienza, dato che legittimamente può
essere generalizzato dal legislatore. Considerato in diritto :
1. - Gli artt. 519, n. 1, 521 e 524 del codice penale puniscono
rispettivamente a titolo di violenza carnale, di atti di libidine
violenti e di ratto a fine di libidine o di matrimonio, chiunque, anche
senza aver usato violenza o minaccia e, nel caso del ratto, anche senza
inganno, abbia compiuto gli atti preveduti nelle citate disposizioni,
in danno di persona minore degli anni quattordici.
Il tribunale di Roma, con ordinanza 25 maggio 1971, ha prospettato
il dubbio che tali disposizioni siano in contrasto col principio di
uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto prevedono la punibilità delle
fattispecie sopra indicate, senza consentire al giudice l'accertamento
della personalità e del diverso sviluppo psico-fisico del soggetto
passivo se minore di quattordici anni e, quindi, con uniformità di
disciplina penale, ancorché le fattispecie medesime possano in
concreto risultare diverse "per dimensione umana e per la
considerazione dell'ambiente sociale" o, come in altro passo
dell'ordinanza è precisato "per diversità di maturazione della
personalità" del singolo minore.
2. - La questione non è fondata.
La inviolabilità circa i delitti contro la libertà sessuale in
oggetto è stabilita dal legislatore, in favore degli
infraquattordicenni in modo assoluto, escludendosi inoltre ai sensi
dell'art. 539 c.p. (la cui compatibilità con l'art. 3 della
Costituzione è stata già affermata da questa Corte con le sentenze 19
e 20 del 1971 e 107 del 1957), la possibilità che l'imputato invochi a
propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.
Senza addentrarsi nella ben nota disputa sul fondamento della
normativa, è certo che la legge impone ad ognuno l'inderogabile dovere
di astenersi da taluni atti con soggetti assolutamente inviolabili,
ancorché possano essere consenzienti. E ciò in quanto si tratta di
soggetti (fanciulli o adolescenti) che non trovano nella loro
immaturità psico-fisica, anche e soprattutto se vengano sollecitati,
forze sufficienti per sottrarsi a taluni atti di cui non sono in grado
di valutare l'importanza.
Anziché demandare al giudice di procedere, caso per caso
all'accertamento della immaturità, il codice penale vigente ha
preferito determinare preventivamente l'età in cui il minore deve
senz'altro essere considerato immaturo. Questa scelta compiuta dal
legislatore nell'ambito della discrezionalità riservatagli e che, come
è stato rilevato, trova rispondenza nell'art. 97 circa l'imputabilità
del minore, non può dirsi irrazionale.
A parte lo sviluppo fisico che può avere una qualche importanza ma
non è certo decisivo, non è arbitrario il ritenere che un minore
infraquattordicenne, anche se fornito di precoce ingegno, difetti di
quella capacità di giudizio che gli consenta di valutare le
implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai
comportamenti sessuali. Donde il criterio legislativo ispirato anche
dallo scopo di evitare controversie di difficile soluzione e che se
fosse abbandonato, potrebbe, in ipotesi estrema, condurre anche ad
indagini su fanciulli, risulta pienamente accettabile al lume della
comune normale esperienza.
3. - Non ha, infine, rilievo nella specie il richiamo, da parte del
giudice a quo, ai motivi enunciati nella sentenza n. 1 del 12 gennaio
1971 di questa Corte per sorreggere la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 224, secondo comma, c.p., che rendeva
obbligatorio ed automatico, per taluni minori degli anni quattordici,
il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.
Con detta sentenza si è ritenuto, infatti, incompatibile con
l'art. 3 Cost., la presunzione di pericolosità del minore non
imputabile che abbia commesso un fatto preveduto quale delitto non
colposo punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel
minimo a tre anni, perché ingiustificabile ed in contrasto con l'id
quod plerumque accidit. Ma come sarebbe irrazionale considerare quale
regola e non quale eccezione la pericolosità di soggetti di
giovanissima età, sarebbe non meno irrazionale considerare per gli
stessi soggetti che le condizioni di maturità, nel senso accolto dal
legislatore negli articoli in esame e sopra precisato, siano normali,
anziché eccezionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 519, n. 1, 521 e 524 del codice penale, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione dal tribunale di Roma con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte