Sentenza n. 151/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156
del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 20 giugno e il 27
novembre 1973 dal pretore di Bologna nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Santerini Gino e di Moro Silvano, iscritte
al n. 439 del registro ordinanze 1973 e al n. 66 del registro ordinanze
1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6
febbraio 1974 e n. 75 del 20 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Gino
Santerini per lesioni colpose lievi in danno di Rosetta e Mario
Pupilli, la prima e gli eredi del secondo rimettevano la querela.
Con ordinanza 20 giugno 1973, il pretore di Bologna, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 cpv. della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 156 del codice penale, nella
parte in cui non consente agli eredi del querelante di esercitare il
diritto di remissione.
Osserva il pretore che gli eredi suddetti, in caso di
proscioglimento del querelato (salvo che per i motivi tassativamente
indicati dagli artt. 382 e 482 del codice di procedura penale), devono
subire gli effetti della condanna sia alle spese anticipate dallo
Stato, sia, se vi è stata domanda, alla rifusione di quelle sostenute
dall'imputato, sia, infine, se vi è colpa grave, al risarcimento dei
danni derivati a quest'ultimo, anche quando, rendendosi conto
dell'infondatezza della richiesta avanzata dai loro de cuius con la
querela, intendano evitare il costo di una spesso complessa procedura,
nella quale sarebbero coinvolti pur se si determinassero ad accettare
l'eredità con il beneficio d'inventario.
Da tutto ciò deriverebbe la duplice violazione del diritto di
difesa, da intendere anche come mezzo per elidere possibili
appesantimenti della posizione debitoria, e del principio di
eguaglianza per l'irragionevolezza e l'iniquità del divieto posto agli
eredi, reso più grave in presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto
indurre alla remissione lo stesso querelante.
2. - Analoga questione, in riferimento ai medesimi precetti
costituzionali, è stata promossa dallo stesso pretore, con ordinanza
27 novembre 1973, nel procedimento penale a carico di Silvano Moro, per
lesioni colpose lievi, a seguito della remissione della querela da
parte degli eredi del querelante.
3. - Nessuno si è costituito dinanzi a questa Corte né vi è
stato intervento della Presidenza del consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - È stato denunziato a questa Corte l'art. 156 del codice
penale, nei limiti in cui, disponendo che "il diritto di remissione si
estingue con la morte della persona offesa dal reato", non ne consente
l'esercizio agli eredi di essa.
2. - Le due ordinanze in epigrafe sollevano la medesima questione
e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
3. - Si assume che la norma violi gli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione: il primo per la irragionevolezza e l'iniquità del
divieto; l'altro per la lesione del diritto di difesa, ove questa si
intenda anche come "mezzo per elidere possibili appesantimenti della
posizione debitoria".
4. - Sussiste il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
È significativo che già in sede di lavori preparatori del codice
vigente (vedasi relazione al re, n. 78) siano state sollevate obiezioni
e critiche circa l'intrasmissibilità del diritto di remissione.
La norma censurata comporta, da un lato, l'obbligo, per gli eredi,
di sottostare al pagamento delle spese processuali e all'eventuale
risarcimento del danno (artt. 382 e 482 del codice di procedura
penale), senza possibilità alcuna di sottrarvisi; e dall'altro,
l'impossibilità di impedire la prosecuzione dell'azione penale pur se
una diversa e, magari, più approfondita valutazione delle circostanze
e delle prove - acquisite sia prima che dopo la morte del de cuius - li
abbia convinti a decidere in conseguenza.
È da osservare, inoltre, che l'art. 156 cod, pen., escludendo la
facoltà di rimettere la querela quando sia venuto meno il soggetto,
alla valutazione del quale la legge ha attribuito il diritto di
proporre la querela e di rimetterla, si pone in contraddizione con la
logica stessa dell'istituto, giacché preclude agli eredi quella stessa
facoltà di valutazione che avrebbe potuto essere esercitata dal de
cuius, anche nell'ipotesi in cui tutti consentano alla remissione.
Resta assorbito l'altro profilo di illegittimità (art. 24, secondo
comma, Cost.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156 del codice
penale, nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di
remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato,
allorché tutti vi consentano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte