Sentenza n. 151/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/11/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,
comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promossi con le Seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 aprile 1977 dal Tribunale di Siracusa nel
procedimento civile vertente tra Ponzio Michele e Bordonaro Antonino ed
altro, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977;
2) ordinanza emessa il 4 maggio 1977 dalla Corte d'appello di
Brescia nel procedimento civile vertente tra Haiat A. Selim e
fallimento s.n.c. Silver ed altro, iscritta al n. 484 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 347 del 21 dicembre 1977;
3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1977 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra De Blasis Svandiro e fallimento De
Blasis Svandiro ed altri, iscritta al n. 508 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 4
gennaio 1978;
4) ordinanza emessa il 7 febbraio 1979 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dalla S.p.a. A.S.I.S. contro l'Esattoria comunale
di Messina ed altro, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 del 30
gennaio 1980.
Visti gli atti di costituzione di De Blasis Svandiro e della S.p.a.
A.S.l.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Dario Di Gravio per De Blasis, l'avv. Mario Pentimalli
per la Soc. A.S.I.S. e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sentenza 2 marzo 1976, notificata ad istanza del curatore
al fallito il 15 marzo 1976, il Tribunale di Siracausa, su ricorso
della s.r.l. Pavimenti Bianca, dichiarò il fallimento di Ponzio
Michele, il quale, con atto notificato al curatore e al creditore
istante il 26 marzo 1976, chiese accogliersi la spiegata opposizione e
revocarsi la dichiarazione di fallimento; avendo il curatore eccepito
la intempestività della opposizione per essere stata proposta
nell'inosservanza del termine di quindici giorni dalla data di
affissione della sentenza (data non risultante dagli atti pervenuti
alla Corte), e avendo il fallito dichiarato, nella conclusionale 9
febbraio 1977, p. 2, di essere "venuto a conoscenza della procedura per
dichiararne il fallimento solo il 15 marzo 1976, ovvero ben tredici
giorni dopo l'avvenuta dichiarazione, avendo il coniuge smarrito la
comunicazione fattagli dal Tribunale", l'adito Tribunale, con ordinanza
16 aprile-6 maggio 1977, regolarmente comunicata e notificata,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 14 settembre 1977, e
iscritta al n. 323 R.O. 1977, ha sollevato d'ufficio e ritenuto non
manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 18
comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24
Cost. perché la norma impugnata fa decorrere il termine di quindici
giorni dalla data dell'affissione della sentenza dichiarativa di
fallimento e non già dalla comunicazione al debitore, prevista
nell'art. 17 dello stesso decreto.
Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Con sentenza 1 - 2 aprile 1972, affissa il successivo 21, il
Tribunale di Mantova, su ricorso della Banca Provinciale Lombarda e
previa audizione di Decò Antonio, socio rappresentante della s.n.c.
Silver con sede in Sabbioneta, dichiarò i fallimenti della società e
dei soci Decò e Haiat Selim. Quest'ultimo spiegò opposizione con atto
notificato il 23 giugno 1972, in cui, premesso che non aveva avuto
notizia del ricorso del creditore né della procedura dichiarativa che
ne era seguita, che la comunicazione dell'estratto della sentenza, pur
essendo stata effettuata lo stesso giorno della affissione, era
pervenuta allo studio dell'avv. Mangione, suo legale, soltanto il 9
giugno 1972, e che esso Haiat Selim era receduto seppure informalmente
dalla società sin dal maggio 1970, denunciò la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità dell'art. 18 r.d. 16 marzo
1942, n. 267 in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost. e chiese
la revoca del suo fallimento.
Con sentenza 25 maggio-14 giugno 1975 l'adito Tribunale, ritenuta
manifestamente infondata la questione di costituzionalità, giudicò
improponibile la opposizione dell'Haiat, che indirizzo' tempestivo
gravame alla Corte d'appello di Brescia, la quale, andando in avviso
contrario a quello del giudice di prime cure, ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 18 in
relazione all'art. 17 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e in riferimento
all'art. 24, secondo comma Cost. Nella ordinanza 4 maggio-9 giugno
1977, comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
347 del 21 dicembre 1977 e iscritta al n. 484 R.O. 1977, la Corte di
merito, disattesa l'interpretazione dell'art. 17, inteso dall'Haiat nel
senso che il termine per l'opposizione decorrerebbe dalla data
dell'affissione della sentenza sol se ne sia nello stesso giorno
comunicato il dispositivo a chi di ragione, ha negato che l'art. 18
valga a garantire il diritto di difesa delle parti, precisando che
l'opposto giudizio della Corte costituzionale apparirebbe meno
convincente nell'ipotesi, in cui sia dichiarato il fallimento del socio
che, per non rappresentare la società, non sia stato preventivamente
sentito.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura
generale dello Stato con atto depositato il 10 dicembre 1978, nel
quale, richiamati i precedenti della Corte, ha concluso per la
infondatezza della questione.
Conclusioni, nelle quali l'avvocato dello Stato Carafa ha insistito
alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980, nella quale il Giudice
Andrioli ha svolto la relazione.
3. - Con sentenza 4 dicembre 1975, affissa il successivo 17, che
non risulta comunicata al debitore, il Tribunale di Roma dichiarò il
fallimento di De Blasis Svandiro, il quale, con atto notificato al
curatore e ai creditori istanti il 5 luglio 1976, spiegò opposizione
denunciando in linea preliminare la illegittimità dell'art. 18, primo
comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., perché la norma impugnata, facendo decorrere dalla data
dell'affissione della sentenza di fallimento il termine per la
opposizione, pone sullo stesso piano degli altri interessati alla
opposizione il fallito, e non gli assicura il diritto di difesa.
Con ordinanza 27 gennaio-13 marzo 1977, notificata al fallito il
successivo 20 aprile ma pervenuta alla Corte soltanto il 28 ottobre
1977, poi comunicata e notificata a sensi di legge, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 4 gennaio 1978 e iscritta al n. 508 R.O.
1977, l'adito Tribunale non ha reputato persuasivi gli argomenti,
addotti da questa Corte per dire infondata la proposta denuncia, e, al
fine di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione
di costituzionalità, ha fatto leva sulla sent. 255/1974, con cui la
Corte ha giudicato lesivi degli artt. 3 e 24 Cost. l'art. 183, primo
comma, e, a sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, gli artt.
183, terzo comma e 131, commi primo e terzo, r.d. 16 marzo 1942, n.
267, che identificavano nella data di affissione della sentenza che
omologa o respinge la proposta di concordato fallimentare o preventivo
il dies a quo del termine per l'appello del debitore e degli altri
interessati, ed ha escluso che tali situazioni siano diverse da quelle
del fallito e degli altri interessati alla rimozione, traverso la
revoca della sentenza dichiarativa, degli effetti della apertura del
fallimento.
Si è costituito per il De Blasis l'avv. Dario Di Gravio giusta
procura in calce a memoria (notificata il 1 aprile 1977 al Presidente
del Consiglio dei ministri, il 2 aprile 1977 al curatore, il 6 aprile
1977 al Presidente della Camera dei deputati, il 7 aprile 1977 al
Presidente del Senato, il 4 e il 27 aprile 1977 ai creditori istanti, e
depositata, in una con il fascicolo di merito, il 20 maggio 1977 nella
cancelleria della Corte), nella quale non si è limitato ad insistere
nelle argomentazioni accolte nella ordinanza di rimessione, ma ha
sollevato questione di illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 24
e 70 Cost., della disciplina del sindacato di costituzionalità delle
leggi e segnatamente dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, nella
parte in cui non prevede come debba farsi fronte al vuoto legislativo
provocato da pronunce d'incostituzionalità. Nella assenza delle altre
parti private, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
con atto depositato il 5 luglio 1977, in cui non ha preso posizione
sulla denuncia d'incostituzionalità sollevata dal De Blasis in questa
sede ed ha concluso per la infondatezza della questione sollevata dal
giudice a quo negando che la sent. 255/1974 valga a riporre in
discussione le decisioni adottate dalla Corte sull'art. 18.
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980, nella quale il Giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Di Gravio, difensore del De
Blasis, ha in particolare misura insistito sulla eccezione
d'illegittimità dell'art. 30 legge 87/1953 nonché sul contrasto tra
l'art. 18, primo comma, e l'art. 3 Cost., mentre l'avvocato dello Stato
Carafa, pur non sottacendo la consistenza degli inconvenienti cui la
norma impugnata fornisce in pratica occasione, ha insistito nella
dichiarazione d'infondatezza della questione specie in riferimento
all'art. 3, e in ordine all'eccezione d'illegittimità dell'art. 30 non
ne ha contestato la rilevanza ma ha negato che competa alla Corte
costituzionale il compito di colmare i vuoti normativi provocati da
dichiarazioni d'incostituzionalità di leggi e atti aventi forza di
legge.
4. - Con sentenza 20 dicembre 1973, affissa l'11 gennaio 1974,
che la debitrice A.S.I.S., nell'atto di opposizione, p. 1, notificato
il 1 febbraio 1974 al curatore e alla istante Esattoria comunale di
Messina, affermò non comunicatale ma eseguita in suo danno il 29
gennaio 1974, il Tribunale di Catania dichiarò il fallimento di detta
società.
Con sentenza 13 febbraio-27 marzo 1977, l'adito Tribunale giudicò
manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 18 r.d.
16 marzo 1942, n. 267, sollevata dalla A.S.I.S. in riferimento all'art.
24, secondo comma, Cost. e ne respinse la opposizione, né diverso fu
il giudizio reso dalla Corte d'appello di Catania con sentenza 18
giugno-4 ottobre 1976 su tempestivo gravame della debitrice.
La Corte di cassazione, adita dalla A.S.I.S., ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.
18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa
decorrere, per il fallito, il termine per proporre opposizione avverso
la sentenza dichiarativa dall'affissione ancorché la comunicazione,
prevista dall'art. 17, primo comma, del menzionato decreto, non sia,
rispetto ad essa, anteriore o contemporanea sul riflesso che detta
comunicazione "non vale a garantire che il fallito sia posto in
condizione di venire tempestivamente a conoscenza della sentenza di
fallimento, perché nel sistema della legge nessuna influenza è
riconosciuta al ritardo o alla omissione della comunicazione e nessuna
sanzione è comminata per tale eventualità ed è, quindi, evidente che
il previsto meccanismo normativo (affissione più comunicazione)
potrebbe costituire un idoneo mezzo di notificazione soltanto se fosse
prevista e sanzionata l'anteriorità o, quanto meno, la simultaneità
della comunicazione rispetto all'affissione". La Cassazione, insomma,
ha riproposto la questione non sotto il profilo della congruità, o
meno, del termine stabilito per la opposizione, ma "con riguardo alla
idoneità del meccanismo di notificazione, predisposto dalla legge, ad
assicurare al fallito il diritto di difesa, di cui fa parte integrante
il diritto all'impugnazione".
A seguito della ordinanza di rimessione resa il 7 febbraio e
depositata il 6 luglio 1979, comunicata e notificata a sensi di legge,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1980, e
iscritta al n. 847 R.O. 1979, si è costituito per la A.S.I.S. l'avv.
Mario Pentimalli giusta procura in margine alle deduzioni, depositate
il 13 ottobre 1979 concludendo per la dichiarazione di fondatezza della
questione. Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato
intervento.
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980, nella quale il Giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Pentimalli, difensore della
fallita, si è soffermato su ciò che alla debitrice non era stata data
comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa. Considerato in diritto :
1. - La circostanza che tutte le ordinanze di rimessione pongono in
forse la legittimità dell'art. 18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n.
267 in quanto fissa il dies a quo del termine di quindici giorni per
l'opposizione del fallito alla sentenza dichiarativa per un verso
giustifica la riunione dei quattro procedimenti e per altro verso
limita il compito della Corte alla verifica della conformità della
norma impugnata ai parametri ravvisati dal Tribunale di Roma negli
artt. 3 e 24 Cost. (gli altri giudici han fatto capo al solo art. 24)
per la opposizione del solo fallito. È per vero estraneo all'attuale
dibattito lo scrutinio dell'art. 18 nella parte in cui fa decorrere
dall'affissione il termine per l'opposizione di interessati diversi dal
fallito, della vasta congerie, cioè di coloro a carico dei quali
operano gli effetti della dichiarazione di fallimento (autori di atti
pregiudizievoli ai creditori, parti di rapporti pendenti, creditori non
istanti).
2. - La precisazione avvia l'indagine intesa a dire fondata la
questione per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost.:
invero, la necessità di trattazione e decisione unitarie della
pluralità di opposizioni, in ipotesi proposte da Vari legittimati non
identificabili a priori, spiega perché nel sistema della legge il
termine iniziale sia uno ed unico e ne sia la messa in moto sottratta
alla iniziativa degli interessati a rendere irretrattabili gli effetti
del fallimento dichiarato. Senonché il diritto di difesa del debitore,
il quale è destinatario degli effetti del fallimento in assai maggior
misura degli altri interessati alla revoca della sentenza dichiarativa,
se non riceve offesa dalla seconda delle ragioni giustificatrici della
norma in esame (si vuol dire l'impulso d'ufficio), riesce colpito dalla
difficoltà della conoscenza effettiva della pronuncia somministrata al
debitore dalla affissione, dalla quale pur prende a decorrere il
termine di quindici giorni.
Allegare, come da questa Corte si è giudicato con precedenti
pronunce (sent. 93/1962; sent. 141/1970; ord. 59/ 1971), l'adagio:
vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt non convince, perché
tutto sta a vedere se sia da reputarsi dormiens il debitore che non
rispetta il termine decorrente dall'affissione, e la esperienza insegna
che la risposta affermativa è quanto meno azzardata.
La inidentificabilità, poi, degli altri interessati, se legittima
la scelta del legislatore nei limiti in cui ricorre la ripetuta
inconoscibilità, non somministra utile supporto al dettato normativo
nell'ipotesi del debitore, talché ben può concludersi che la
individuazione del dies a quo nell'affissione dell'estratto della
sentenza è, per quel che concerne l'opposizione del debitore, priva di
razionale fondamento.
Infine, la celerità della procedura fallimentare nel suo complesso
intesa e la tutela degli interessi dei creditori sono a torto invocate,
per poco si consideri che tutti gli effetti del fallimento si producono
- a prescindere dalla affissione -a far tempo dalla pronuncia (e cioè
dalla pubblicazione mediante deposito in cancelleria) della sentenza
dichiarativa, la quale è esecutiva di diritto e insuscettibile di
sospensione, e che la sua revoca non impinge sulla validità degli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.
3. - Alcuno dei giudici si è domandato e ha domandato se la
mancata o tardiva esecuzione delle altre forme di propalazione della
pronuncia (e segnatamente della comunicazione dell'estratto della
sentenza) incida sulla idoneità della affissione alla decorrenza del
termine per l'opposizione del fallito, ma del quesito è unico
destinatario il giudice ordinario, al quale competono l'interpretazione
e l'applicazione della legge fallimentare e del codice di procedura
civile, che non cessa di essere la legge generale della giurisdizione
dei diritti (art. 1).
Altro giudice ha sollecitato la Corte a sostituire alla affissione
la ricezione da parte del fallito del biglietto di comunicazione
dell'estratto della sentenza dichiarativa quale atto idoneo alla
decorrenza del termine, ma la operazione compete al legislatore, non
alla Corte.
Né va sottaciuto che alla raccomandata pura e semplice, di cui il
legislatore ordinario, malgrado l'ammonimento espresso nella sent.
88/1977 di questa Corte, ha insistito nel reputarsi pago nella parziale
novellazione del combinato disposto degli artt. 136 c.p.c. e 45
d.a.c.p.c., operata con gli artt. 7 e 8 legge 7 febbraio 1979, n. 59,
dovrebbe, per esaudire il voto, essere sostituita, le quante volte il
biglietto non sia consegnato dal cancelliere al debitore né venga
notificata per mezzo di ufficiale giudiziario, la raccomandata con
avviso di ricevimento: sostituzione che implica ancora e sempre quella
creazione di nuove norme, che non compete alla Corte.
Le or svolte riflessioni pongono in evidenza come, anche ratione
temporis (ancora non erano entrati a far parte del complesso normativo
gli artt. 7 e 8, nonché 3 legge 59/1979), non possa essere invocata
come espressione di opposto indirizzo la sent. 255/1974 con la quale
la Corte non si è limitata a giudicare illegittimi gli artt. 131,
primo e terzo comma, e 183, primo e terzo comma, r.d. 267/1942, ma si
è indotta a sostituire all'affissione la ricezione della comunicazione
del dispositivo; a chi ben guardi la invocazione è frutto di
disattenta lettura dell'arresto del '74, volta che eventuali parti del
giudizio di appello sono nel campo dei concordati le sole parti
costituite nel giudizio di primo grado e, pertanto, non si avverte
l'esigenza di costruire un dies a quo uno ed unico per la massa
sconosciuta degli interessati diversi dal debitore.
Né merita, infine, diverso apprezzamento la denuncia
d'incostituzionalità dell'art. 30 legge 87/1953, in questa sede sporta
da una delle parti, comecché inidoneo a colmare "vuoti" provocati da
pronunce d'incostituzionalità di leggi e atti aventi forza di legge.
4. - Il dispositivo, che la Corte va a formulare, consente ai
giudici, che lo han sollecitato, di pronunciare sul merito; anche alla
Corte d'appello di Brescia, la quale ha posto in rilievo la condizione
del socio illimitatamente responsabile non rappresentante della
società personale, che non fu posto in grado di difendersi nella
procedura di dichiarazione di fallimento, evidente essendo che, una
volta eliminato l'ostacolo della decadenza dalla opposizione, la cui
disciplina, traverso il richiamo effettuato dall'art. 147, primo e
terzo comma, r.d. 267/1942, va rinvenuta nell'art. 18, sarà il socio
ammesso a far valere le sue ragioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i quattro procedimenti, iscritti ai nn. 323, 484, 508/1977
e 847/1979, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18,
primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede
che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il
debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte