Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio

1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 382 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che il Tribunale militare di Padova, con

ordinanza 27 maggio 1978, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. (inescusabilità dell'ignoranza

dei doveri inerenti allo stato militare), in riferimento agli artt.

2, 3, 27, co. primo e secondo, Cost.;

che riferiva il Tribunale nell'ordinanza del caso di un militare

di leva che, trovandosi in licenza ordinaria di giorni 10 più 2, a

far epoca dal 4 febbraio 1987, si era ammalato e si era, perciò,

sottoposto a visita medica il 10 febbraio, a seguito della quale gli

erano state prescritte specifiche cure e quattordici giorni di riposo

domiciliare;

che, allo scadere della licenza, il 16 febbraio 1987, il padre

del militare aveva presentato il certificato medico al Distretto

militare di residenza, dove - a sua richiesta - gli era stato

precisato che il figliolo si sarebbe dovuto ripresentare al Corpo

allo scadere del periodo di riposo per malattia previsto nel

certificato medico;

che conseguentemente, dovendo il periodo di riposo decorrere dal

giorno della visita, il giovane - ad avviso del Tribunale - si

sarebbe dovuto ripresentare al Corpo il 23 febbraio, mentre si era

spontaneamente ripresentato il 2 marzo successivo, adducendo di avere

interpetrato il certificato medico nel senso che il periodo di riposo

prescritto avesse a decorrere dal giorno in cui la licenza veniva a

scadere;

che, tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il militare

dovrebbe essere dichiarato colpevole del delitto di diserzione, di

cui all'art. 148 n. 2 c.p.m.p., per essere rientrato al corpo sette

giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra: e ciò in quanto

l'art. 39 cit. derogherebbe all'art. 47 cod.pen. rendendo

irrilevante, sul piano del dolo, tanto l'errore su elementi del fatto

quanto l'errore su norma extrapenale che cagioni un errore sul fatto

di reato;

che, peraltro, anche in relazione alla categoria dei "doveri",

cui l'art. 39 cit. fa riferimento, non potrebbe sorgere dubbio sulla

natura di dovere del militare di ripresentarsi tempestivamente alle

armi, una volta trascorso il periodo di licenza e quello di riposo

concesso dal certificato medico, per cui ritiene il Tribunale che non

vi sia spazio nemmeno per dare rilevanza ad un errore incolpevole su

elementi di fatto;

che da tutto ciò trae motivo l'ordinanza per ritenere che una

siffatta interpetrazione, pedissequamente fedele allo spirito della

relazione e dei lavori preparatori, si pone in contrasto con il

principio di personalità della responsabilità penale (art. 27,

primo comma, Cost.) perché consentirebbe l'inflizione di una pena

anche nella carenza di partecipazione soggettiva al fatto di reato, e

verrebbe altresì a frustrare la funzione della pena (terzo comma

art. ult. cit.), ma si pone anche in contraddizione con gli artt. 2,

13 e 52, terzo comma, perché una siffatta funzione di esemplarità

della pena non sarebbe rispettosa né della dignità della persona

umana né della libertà personale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la

quale però ha svolto le sue pregevoli deduzioni esclusivamente in

relazione ad una pretesa violazione dell'art. 151, primo comma,

c.p.m.p., che nella specie non è contestato;

Considerato, in diritto, che il Tribunale militare rimettente

postula l'incompatibilità costituzionale attenendosi proprio a

quell'interpretazione rigorosa dell'articolo impugnato (quale

risultante dai lavori preparatori espressione di ben altra stagione

politica) che la stessa motivazione dell'ordinanza deplora;

che, al contrario, tanto la giurisprudenza quanto la più

moderna dottrina specialistica si stanno adoperando per reimpostare

la problematica e l'interpetrazione dell'articolo 39 c.p.m.p. in

funzione delle nuove "norme di principio sulla disciplina militare"

(l. 11 luglio 1978 n. 382) in guisa da consentire una possibile

correlazione con l'art. 47 ult. co. cod.pen.;

che, comunque, anche da ciò prescindendo, la giurisprudenza ha

già da tempo messo in luce che, particolarmente nelle fattispecie

dove è contemplato un "giusto motivo" di inosservanza (e tale è la

fattispecie in esame), la falsa rappresentazione soggettiva di un

giusto motivo, oggettivamente inesistente, esclude la punibilità

quando si risolva nella supposizione di estremi materiali che

consentirebbero la deroga (T.S.M. 14 gennaio 1972, Micheluzzi);

che, in realtà, nella specie il militare di leva risultava ben

consapevole dei doveri del suo stato, che gli facevano obbligo di

rientrare allo scadere della licenza, oppure alla scadenza del

periodo di riposo prescritto dal certificato medico relativo ad una

malattia insorta nel corso della licenza;

che egli, però, ha equivocato non su tali doveri, a lui ben

noti, ma sull'interpetrazione del periodo di riposo, previsto dal

certificato medico, che egli ha ritenuto concesso in aggiunta al

periodo di licenza: opinione, peraltro, non del tutto irragionevole

quando si consideri che nei rapporti di lavoro privato questa Corte

ne ha recentemente sancito la legittimità, mentre poi è la legge

stessa che la prevede per i rapporti di pubblico impiego (art.16,

secondo comma, d.P.R. 16 ottobre 1979 e art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980

n. 810);

che, pertanto, la situazione si ripresenta sostanzialmente nei

termini già esaminati con l'ordinanza n. 221 del 1987 di questa

Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. sollevata dal Tribunale militare

di Padova, con ordinanza 27 maggio 1978, in riferimento agli artt. 2,

3, 27 co. primo e secondo, e 52, terzo comma, Cost.;

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte