Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice

civile promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di

Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mazzotta Beniamino e

Sicilia Sergio, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra

Beniamino Mazzotta e Sergio Sicilia, il Pretore di Cosenza, con

ordinanza 19 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1170 cod. civ. "nella parte in cui non prevede l'esercizio

dell'azione di manutenzione in favore del detentore e nei confronti

di chiunque, con esclusione del soggetto per cui detiene";

che tale allargamento della legittimazione attiva - ricalcato

sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile

francese, introdotto dalla legge 9 luglio 1975, n. 596 risponderebbe,

secondo il giudice a quo, alla "necessità di offrire anche sul piano

processuale un tipo di tutela adeguata ai tempi e ai problemi

attuali", in linea con la tendenza espansiva della posizione del

detentore già manifestata da alcune recenti soluzioni legislative

sul piano del diritto sostanziale;

Considerato che, così argomentando, lo stesso giudice remittente

finisce col riconoscere che si tratta di una questione di politica

legislativa, non di legittimità costituzionale dell'art. 1170, il

quale non può dirsi in contrasto né con l'art. 3 Cost., la

posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore, né

con l'art. 24, non essendo preclusi al detentore altri mezzi di

tutela contro molestie di terzi;

che l'introduzione di una norma come quella proposta nel

dispositivo dell'ordinanza eccede i poteri di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte