Sentenza n. 151/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 77/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione dell'elenco
dei protesti cambiari), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo
1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra De
Tomassi Cinzia e C.C.I.A.A. di Roma, iscritta al n. 645 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di De Tomassi Cinzia nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In una fattispecie nella quale era stato elevato protesto di
un assegno bancario di L. 3.750.000 per mancato pagamento dovuto ad
un asserito incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo, il
Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 22 marzo 1993, dopo aver
provveduto in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. alla sospensione della
pubblicazione del protesto sul bollettino ufficiale, sollevava
d'ufficio, nel successivo giudizio di merito per definitiva
cancellazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione
dell'elenco dei protesti cambiari), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui si prevede l'obbligo per la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di provvedere alla
pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'elenco di tutti i
protesti elevati nella circoscrizione, senza distinguere quelli
dovuti a colpa del debitore da quelli dovuti a fatti non imputabili
al debitore stesso.
Il Pretore sottolinea gli effetti in ordine alla credibilità
personale e commerciale derivanti dalla pubblicazione del protesto
sul bollettino ufficiale e il conseguente ingiustificato nocumento
nella ipotesi di incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo,
ipotesi che aveva dalla legge lo stesso trattamento della difforme
situazione del mancato pagamento per fatto imputabile al debitore.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita Cinzia
De Tomassi, ricorrente nel giudizio a quo, rilevando la
particolarità della ratio della norma, la quale avrebbe come scopo,
attraverso la pubblicazione nel bollettino ufficiale, di rendere
edotti i terzi della inaffidabilità dei debitori.
Tale ratio non verrebbe integrata in tutti i casi in cui i debitori
siano in realtà vittime di illeciti, o abbiano smarrito senza colpa
il titolo che è poi circolato all'insaputa o contro la loro
volontà.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la infondatezza della questione.
La difesa erariale motiva tale richiesta segnalando che il giudice
rimettente da un lato non avrebbe considerato il disposto dell'art.
13 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), come
modificato ed integrato dagli artt. 2 e 3 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, i quali stabiliscono che l'elenco dei protesti che i
pubblici ufficiali abilitati ad elevarli devono trasmettere al
Presidente del Tribunale debbono contenere anche l'indicazione dei
motivi del rifiuto del pagamento. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77
(Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari) nella parte in cui,
regolando la pubblicazione di tutti i protesti, senza prevedere
l'esclusione delle ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a
causa non imputabile al debitore, lede l'esigenza di tutelare il buon
nome commerciale e la onorabilità della persona in genere contro
fatti indipendenti o comunque contrari alla sua volontà. Da ciò
conseguirebbe la disparità di trattamento censurabile, secondo il
giudice a quo, in relazione all'art. 3 della Costituzione. La
disposizione, infatti, parificherebbe ingiustificatamente soggetti
che si trovano in una situazione giuridica profondamente diversa: gli
uni, soggetti ai quali è imputabile il mancato pagamento della
prestazione portata dal titolo; gli altri, vittime di un illecito
civile o penale.
2. - Questa Corte è già più volte intervenuta nella materia dei
protesti cambiari, orientando costantemente la propria giurisprudenza
alla ricerca di un equilibrato rapporto tra la tutela del debitore
incolpevole protestato con la (talvolta) contrapposta esigenza della
tempestiva ed esauriente conoscenza del mancato pagamento dei titoli
di credito.
In particolare, con ordinanza n. 183 del 1983, ha dichiarato
manifestamente inammissibile (per difetto di legittimazione del
giudice rimettente) la questione di legittimità costituzionale della
medesima legge 12 febbraio 1955, n. 77, come emendata dalla legge 12
giugno 1973, n. 349, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. Con sentenza n. 208 del 1988 è stata invece dichiarata
non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla
sussistenza di un termine perentorio per la presentazione
dell'istanza di cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari,
affermandosi che il termine non poteva essere ritenuto irragionevole,
stante il contrapposto interesse dell'ordinamento alla legalità ed
alla certezza dell'atto di protesto.
Con sentenza n. 317 del 1990 la Corte dichiarava l'infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, nella parte in cui non consentiva al
traente di un assegno protestato di ottenere la cancellazione del
proprio nome dal bollettino dei protesti, da parte del presidente del
tribunale, con la medesima procedura prevista per le cambiali e i
vaglia bancari. La lesione del principio di eguaglianza è stata
esclusa dalla Corte per la non comparabilità della posizione del
debitore cambiario con quella del traente di un assegno.
Successivamente, con ordinanza n. 14 del 1993, questa Corte ha
ribadito le precedenti argomentazioni, considerando ancora
persistenti le ragioni poste alla base della sentenza n. 317 del
1990, anche successivamente alla entrata in vigore della nuova
disciplina sanzionatoria dell'emissione di assegni privi di copertura
di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386, che avrebbe invece avuto
l'effetto di attenuare la differenza tra il regime giuridico del
protesto dell'assegno e quello del protesto della cambiale e dei
vaglia cambiari.
3. - Ora il Pretore di Roma, pur avendo di mira la difesa dello
stesso valore giuridico, e cioè la tutela dal pubblico discredito
del debitore erroneamente o incolpevolmente protestato, ravvisa la
violazione dell'art. 3 della Costituzione per la mancanza,
all'interno della norma generale contenuta nella legge 12 febbraio
1955, n. 77 - che prevede la pubblicazione di "tutti" i protesti nel
bollettino ufficiale - di una qualche distinzione che impedisca la
pubblicazione dei protesti elevati per fatti non imputabili al
debitore.
4. - La questione di legittimità così prospettata non è
fondata.
Ed invero va rilevato anzitutto che il censurato secondo comma
dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 comporta, di per sé,
una differenziazione rilevante ai fini della salvaguardia del buon
nome commerciale del debitore e della onorabilità della sua persona.
Tale norma, infatti, mentre assoggetta le Camere di commercio alla
pubblicazione di tutti i protesti levati per mancato pagamento di
cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, obbliga altresì
alla contestuale pubblicazione delle relative "dichiarazioni di
rifiuto di pagamento", le quali - avendo già il protesto la funzione
di documentare il mancato pagamento - sono appunto preordinate a
rendere pubblici gli eventuali motivi di non colpevolezza del
rifiuto, attenuando così, se non elidendo, il discredito del
debitore.
Ritiene la Corte che la circostanza per la quale tutti i protesti
siano accompagnati nel loro iter da idonee motivazioni, costituisca
un elemento notevole per preservare il buon nome commerciale del
debitore colpevole, e, comunque, tale da distinguere sufficientemente
le diverse situazioni (del debitore colpevole o di quello
incolpevole). E ciò tenendo anche conto del necessario
contemperamento di queste esigenze di tutela col rispetto di un
procedimento che, oltre ad essere d'ordine rigorosamente formale, ha
anche in sé la ratio di proteggere e favorire l'utilizzazione dei
titoli di credito, agevolando peraltro la speditezza e l'efficienza
dei traffici commerciali e delle transazioni economiche.
Alla pubblicazione, contestualmente al protesto, dei motivi del
mancato pagamento, si aggiunge poi la possibilità per il debitore di
far pubblicare successivamente sul bollettino le rettifiche che
ritiene necessarie.
5. - Ma l'ordinamento giuridico appresta ulteriori e più efficaci
mezzi per la tutela del debitore incolpevole.
In realtà l'art. 3 della stessa legge n. 77 del 1955 prevede la
procedura per evitare la pubblicazione sia dei protesti relativi a
titoli pagati nel successivo termine di cinque giorni, sia di quelli
la cui levata viene ritenuta dal presidente del tribunale illegittima
ed erronea.
Inoltre, dopo un dibattito in dottrina e giurisprudenza risalente
a data remota, la legge 12 febbraio 1955, n. 77 è stata interpretata
dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di riconoscere il
potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa
sospensione cautelare ex art. 700 c.p.c. della pubblicazione del
protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinare
nel conseguente giudizio di merito la definitiva cancellazione
dall'elenco dei protesti cambiari, col risultato di inibire la
pubblicazione del protesto stesso.
Tale orientamento consolidato configura i comportamenti posti in
essere dalle Camere di commercio alla stregua di atti materiali
adottati all'infuori di una potestà amministrativa, con la
conseguenza che l'autorità giudiziaria ordinaria, oltre a ordinare
la sospensione della pubblicazione di un protesto già elevato (o
altri provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.), ben può
esercitare successivamente poteri definitivi di cognizione e di
condanna al risarcimento.
Da quanto sopra esposto può conclusivamente affermarsi che il
sistema dei protesti cambiari, come risulta dalle diverse norme
citate e dall'evoluzione giurisprudenziale, prevede una serie di
ipotesi di non pubblicazione di protesti cambiari (in quanto
superati, illegittimi od erronei) e consente, anche per quelli
pubblicati, la contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto di
pagamento o le successive rettifiche, realizzando un trattamento
differenziato fra debitori colpevoli o incolpevoli, nonché un
razionale equilibrio fra le misure di tutela del buon nome
commerciale e le esigenze della tempestiva conoscenza del mancato
pagamento dei titoli di credito, ai fini della speditezza ed
efficienza del traffico economico e commerciale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77
(Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte