Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1997

dal giudice unico del Tribunale di Saluzzo nel procedimento civile

vertente tra Migliore Renato e la Banca Cassa di Risparmio di

Savigliano s.p.a. ed altri, iscritta al n. 752 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il giudice unico del Tribunale

di Saluzzo, cui era stata rivolta istanza di "revoca o sospensione"

della clausola di provvisoria esecutività, con ordinanza emessa il 3

luglio 1997 ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma

secondo, della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevede la revocabilità della clausola;

che, a parere del rimettente, tale lacuna impedirebbe al giudice

dell'opposizione di valutare la sussistenza dei presupposti che

avevano legittimato il Presidente del Tribunale a dichiarare il

decreto provvisoriamente esecutivo;

che, secondo il giudice a quo nel procedimento monitorio

l'opponente andrebbe incontro ad un "contraddittorio claudicante ed

imperfetto" per l'impossibilità di ottenere la revoca della

provvisoria esecutività, ove concessa contra legem; donde la

violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., per la

disparità di trattamento rispetto al debitore convenuto in un

giudizio ordinario e la maggior tutela accordata al destinatario di

una sentenza, in cui la clausola è concessa all'esito di un regolare

contraddittorio.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la

medesima questione di legittimità costituzionale con riguardo agli

stessi parametri, sulla base dell'intrinseca ragionevolezza della

norma e della coerenza con il sistema di bilanciamento degl'interessi

insito nella denunciata irrevocabilità della clausola (sentenza n.

200 del 1996);

che rispetto agli argomenti esaminati nella citata decisione,

ignorata dal giudice a quo l'ordinanza di rimessione non offre

profili nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Saluzzo, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 23

aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte