Ordinanza n. 152/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570, "sia nella sua interezza, sia particolarmente
nel n. 3 di detto articolo", promosso con deliberazione emessa l'8
aprile 1963 dal Consiglio comunale di S. Marco in Lamis su ricorso di
Stilla Giuseppe contro l'elezione di Villani Pietro, iscritta al n. 158
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di San Marco in Lamis, nella
predetta deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, "sia
nella sua interezza, sia particolarmente nel n. 3 di detto articolo",
in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del
1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del
1962, e da ultimo quella n. 101 del 1963, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del T.U.
citato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della
Costituzione;
che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, le
precedenti decisioni vanno confermate;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
sollevata, anche con particolare riguardo al n. 3 dello stesso
articolo, con la deliberazione indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte