Sentenza n. 152/1972
Altra decisione · depositata il 27/07/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
citata
- art. 16d.l. 745/1970
- art. 16legge 1034/1970
- art. 16d.P.R. 1269/1971
- art. 4d.P.R. 1269/1971
- art. 5d.P.R. 1269/1971
- art. 6d.P.R. 1269/1971
- art. 8d.P.R. 1269/1971
- art. 12d.P.R. 1269/1971
- art. 14d.P.R. 1269/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri,
rispettivamente, notificati il 23 luglio 1971 ed il 3 novembre 1971,
depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre 1971 ed
iscritti ai nn. 16 e 24 del registro conflitti 1971, per conflitto di
attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore
per l'industria e il commercio della Regione siciliana dal 27 ottobre
1970 in poi ed aventi per oggetto l'installazione e la gestione di
impianti per la distribuzione di carburanti;
2) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 21
marzo 1972, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al
n. 7 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto
per effetto del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e della circolare del
Ministero dell'industria e del commercio 2 febbraio 1972, n. 100/F,
riguardanti la disciplina di distributori automatici di carburante per
autotrazione.
Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione
siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore
Villari, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorsi 22 luglio e 22 ottobre 1971 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha denunciato un conflitto di attribuzioni fra
lo Stato e la Regione siciliana in ordine a 196 decreti emessi
dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio, con i quali
era stato concesso l'impianto e l'esercizio di distributori automatici
di carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad
autorizzazioni anteriormente rilasciate. Secondo il Presidente del
Consiglio, i decreti impugnati erano stati emessi in pregiudizio delle
competenze statali fissate nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n.
745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n.
1034, il quale subordina il rilascio delle concessioni di impianto e di
esercizio predetti all'osservanza degli indirizzi elaborati dal
comitato interministeriale per la programmazione economica e dei
criteri stabiliti dal Ministro per l'industria su parere delle Regioni
e di una commissione consultiva ministeriale.
La Regione propose varie eccezioni di inammissibilità dei ricorsi
e nel merito ne chiese il rigetto; la Corte costituzionale, con
ordinanza 28 gennaio 1972, n. 11, ordinò il deposito degli atti dei
procedimenti conclusi con l'emanazione dei decreti oggetto dei ricorsi
su menzionati. Furono depositati 191 fascicoli.
2. - Essendosi nel frattempo pubblicati il d.P.R. 27 ottobre 1971,
n. 1269, contenente norme per l'esecuzione della disposizione invocata
dal Presidente del Consiglio dei ministri ed una circolare ministeriale
2 febbraio 1972, la Regione, con atto del 21 marzo 1972, ha proposto
conflitto di attribuzione in ordine a tali atti, per il motivo che in
nessuno di essi si fa salva la competenza garantita alla Regione, alla
quale deve essere soltanto inviato il rapporto prefettizio destinato a
servire di base alla attività del comitato interministeriale per la
programmazione; la Regione ha inoltre promosso questione incidentale di
legittimità costituzionale del citato art. 16 della menzionata legge
26 ottobre 1970, n. 745, per motivi di competenza e di merito.
3. - Nella nuova fase processuale il Presidente del Consiglio dei
ministri ha rilevato che soltanto alcuni dei decreti regionali
impugnati il 22 luglio e il 22 ottobre 1971 contemplano ampliamenti e
modifiche sostanziali della preesistente situazione. Ha limitato
perciò l'impugnazione proposta ai seguenti 97 decreti assessoriali;
nn. 1557, 1572, 1574 e 1575 del 27 ottobre 1970, nn. 1576, 1577, 1579,
1589, 1590 e 1591 del 29 ottobre 1970, n. 1685 del 18 novembre 1970,
nn. 1748 e 1753 del 26 novembre 1970, nn. 1794, 1796 e 1799 del 4
dicembre 1970, nn. 1850 e 1851 del 9 dicembre 1970, nn. 1869, 1872,
1873, 1875, 1876 del 12 dicembre 1970 (a favore della ESSO); n. 1560
del 27 ottobre 1970, n. 1585 del 29 ottobre 1970, nn. 1620, 1621, 1624,
1625, 1627, 1629, 1631, 1632 e 1633 del 5 novembre 1970, nn. 1667,
1676, 1677, 1681, 1686 del 18 novembre 1970, nn. 1715, 1717, 1742,
1744, 1757 del 26 novembre 1970, nn. 1801, 1802 del 4 dicembre 1970,
nn. 1899 e 1901 del 17 dicembre 1970 (AGIP); nn. 1566, 1568, 1569,
1570, 1571 del 27 ottobre 1970, nn. 1580 e 1583 del 29 ottobre 1970,
n. 1612 del 30 ottobre 1970, nn. 1831, 1836, 1837, 1838, 1841, 1846,
1848, 1849 del 9 dicembre 1970 (A.B.C.); n. 1573 del 27 ottobre 1970
(MARATHON); n. 1586 del 29 ottobre 1970 (Ditta Sugamiele); n.1587 del
29 ottobre 1970, n.1614 del 30 ottobre 1970, n. 1616 del 5 novembre
1970, nn. 1828 e 1829 del 9 dicembre 1970 (MOBIL); nn.1597 e 1605
(Ditta Burrafato) e n. 1598 (Ditta Salvo) del 30 ottobre 1970; nn. 1599
e 1600 del 27 ottobre 1970 (Ditta Ciotta); n. 1606 (Soc. Comm.
Carburanti) e nn. 1607 e 1609 (Soc. Comm. Petroli) del 30 ottobre
1970; n. 1668 (API), n. 1672 (Soc. CLASA) e n. 1673 (Soc. BOA) del 18
novembre 1970; n. 1709 (Soc. SICLAR), n. 1710 (B.P.), n. 1714 (Ditta
Bazan) e n. 1721 (Soc. OSCLA) del 23 novembre 1970; n. 1797 (Ditta
Salerno) e n. 1808 (Ditta Boreale) del 4 dicembre 1970; n. 1822
(SHELL), n. 1844 (De Luca Maria) del 9 dicembre 1970; n. 1581 del 29
ottobre 1970, nn. 1835 e 1847 del 9 dicembre 1970, n. 1946 del 28
dicembre 1970 (GULF); n. 1894 del 17 dicembre 1970 (Ditta Riolo); n.
1931 del 28 dicembre 1970 (Ditta Lanzafame); n. 378 del 23 aprile 1971
(Sino Giovanna).
4. - La Corte, con ordinanza 25 maggio 1972, ha disposto la
trattazione innanzi a se stessa della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,
summenzionato, in riferimento all'art. 14, lettera d), dello Statuto
per la Regione siciliana e al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, nella
parte in cui non fa salve competenze amministrative trasferite alla
Regione stessa con quest'ultimo decreto presidenziale.,
5. - Comparso nuovamente in giudizio, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ribadita la legittimità della norma oggetto della
seconda ordinanza della Corte, ha concluso per l'accoglimento dei suoi
ricorsi e la dichiarazione dell'inammissibilità o comunque il rigetto
del ricorso regionale, con ogni conseguente statuizione sulla
competenza in materia e con l'annullamento dei 97 decreti assessoriali
su elencati.
La Regione ha concluso per la dichiarazione dell'illegittimità
costituzionale della norma suddetta o quanto meno delle disposizioni di
cui ai comma 2, 5, 10, 11, 13 e 14 della stessa norma.
6. - All'udienza del 21 giugno 1972 i difensori hanno confermato le
rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
Con la sentenza odierna n. 151, la Corte ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dei commi 2, 5, 10, 11 e 13 dell'art. 16
del d.l. invocato dal Presidente del Consiglio, nelle parti in cui
escludono, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza della
stessa in ordine all'attività amministrativa regolata dai commi
predetti, nel quadro delle direttive e degli indirizzi elaborati, anche
con riferimento al territorio stesso, rispettivamente dal Comitato
interministeriale della programmazione economica e dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato.
In conseguenza deve ritenersi che l'Assessore regionale, se aveva
la competenza ad emettere i 97 decreti ai quali il Presidente del
Consiglio dei ministri ha limitato la sua impugnazione, non poteva
eludere, come ha fatto, la competenza degli organi dell'Amministrazione
centrale, di cui doveva seguire gli indirizzi ed i criteri. L'entrata
in vigore dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, non poteva
intendersi ritardata fino a quando non fossero state emanate le
direttive di cui si è detto. Il Presidente del Consiglio ha
riconosciuto che i decreti assessoriali che non mutavano la
preesistente situazione non reclamavano l'intervento pregiudiziale
delle autorità centrali, e riguardo a tali decreti è cessata la
materia del contendere; ma tutti gli altri 97 decreti sopraelencati
comportano ampliamento o aumenti di serbatoi o di erogatori, e l'ultimo
contiene una nuova concessione, cosicché tutti incidono nella sostanza
dei poteri degli organi centrali, chiamati a regolare l'iniziativa
economica settoriale per ripartire nel territorio dello Stato gli
investimenti che vi si riferivano. La Regione, anticipando
l'accoglimento delle istanze ad essa presentate, ha del tutto
trascurato le competenze statali che la Corte, con la coeva sentenza n.
151, ha ritenuto legittimamente previste, salvo il rispetto della
competenza regionale.
Il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, poi, e la circolare
ministeriale 2 febbraio 1972, non avendo coordinato la competenza
statale con quella regionale, hanno menomato i poteri della Regione, ed
entro questi limiti vanno pur essi annullati; in modo che deve
ritenersi spettare alla Regione anche la raccolta dei dati da
comunicare al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato
(art. 4 del d.P.R. predetto), l'accertamento della capacità tecnica,
organizzativa ed economica dei richiedenti secondo le disposizioni
dell'art. 5 dello stesso decreto, la raccolta delle domande di cui agli
artt. 6, 14, 16 (ove non si tratti di provvedimenti di competenza
ministeriale), e all'art. 20, e l'istruttoria preliminare delle domande
di concessione stesse, secondo gli artt. 8 e 12.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ferme le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione e del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, secondo il comma quinto dell'art. 16 del dl 26 ottobre
1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre
1970, n. 1034;
dichiara che spettano alla Regione siciliana nell'ambito del suo
territorio:
a) le competenze attribuite ai prefetti dai commi 2 e 11 dell'art.
16 predetto;
b) la competenza attribuita al Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato dal comma 10 dello stesso articolo;
c) fare proposte al Comitato interministeriale per la
programmazione ai fini della determinazione degli indirizzi di cui al
comma 5 del predetto art. 16, con riguardo al territorio della Regione
siciliana;
d) determinare gli indirizzi e le direttive di cui al comma 5 del
decreto legge su menzionato, nell'ambito di quelle deliberate dal
Comitato e dal Ministro;
e) emanare norme di esecuzione dell'art. 16 succitato, per quanto
ne concerne l'applicazione al territorio regionale, nel quadro del
regolamento approvato con d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e nel
rispetto delle competenze statali;
annulla i 97 decreti dell'Assessore regionale per l'industria e il
commercio sopra elencati e, per quanto di ragione, gli artt.4, 5, 6, 8,
12, 14 e 16 del ricordato d.P.R.27 ottobre 1971, n. 1269;
annulla altresì la circolare del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato del 2 febbraio 1972;
dichiara cessata la materia del contendere per gli altri decreti
dello stesso Assessore, indicati nel ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 ottobre 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTTNO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte