Sentenza n. 152/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1970
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul
ricorso di Toma Aldo contro l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie, iscritta al numero 427 del registro ordinanze 1971
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5
gennaio 1972.
Visti gli atti di Costituzione di Toma Aldo e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Antonio Sorrentino, per l'INAM.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo (instaurato a seguito
del ricorso giurisdizionale proposto, per violazione di legge ed
eccesso di potere, da Aldo Toma avverso la delibera 21 luglio 1966 del
Consiglio di amministrazione dell'INAM, che aveva confermato il
provvedimento di "revoca dall'impiego" - adottato dall'istituto nei
confronti del Toma stesso - nonostante che i fatti, sui quali detta
revoca era stata fondata, fossero stati, nel frattempo, "riconosciuti
insussistenti con sentenza istruttoria di proscioglimento del pretore
di Cesarano"), il Consiglio di Stato - sezione VI - rilevato che la
difesa dell'INAM aveva, invece, sostenuto la piena legittimità
dell'impugnato provvedimento, sul rilievo che l'art. 28 del codice di
procedura penale non riconosce alcun effetto vincolante, nel successivo
giudizio (o procedimento) amministrativo, alla sentenza penale di
proscioglimento emessa in sede istruttoria; e che a ciò aveva
replicato il ricorrente eccependo incostituzionalità della richiamata
norma - ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la relativa
questione, con ordinanza 4 dicembre 1970, ha denunziato, appunto,
l'art. 28 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt.
3, 24 e 113 della Costituzione, limitatamente alla parte in cui
attribuisce autorità di cosa giudicata, nel giudizio (civile od)
amministrativo, alla sola sentenza irrevocabile "pronunciata in seguito
a giudizio".
2. - Tale limitazione concreterebbe, invero, secondo il giudice a
quo, una "disparità di trattamento di soggetti che si trovano
quantomeno nelle medesime condizioni giuridiche".
Atteso che, a parte qualche irrilevante differenza di carattere
terminologico, la condizione di proscioglimento con sentenza
istruttoria non sarebbe sostanzialmente diversa da quella di chi è
assolto in seguito a giudizio.
E ciò anche sotto il profilo della "irrevocabilità" della
decisione, non potendo negarsi che anche la sentenza penale istruttoria
sia suscettibile di divenire irrevocabile ed acquistare l'autorità
della cosa giudicata. Quantomeno nell'ipotesi - nella specie, appunto,
realizzatasi - di sopravvenuta causa di estinzione del reato: in cui
diviene legalmente impossibile, ai sensi dell'art. 402 del codice di
procedura penale, anche il rimedio della riapertura dell'istruzione.
Laddove, se differenza - tra la situazione dell'imputato prosciolto
in istruttoria e quella dell'imputato assolto in dibattimento - volesse
ad ogni costo ravvisarsi, questa dovrebbe semmai indurre a ritenere
più degna di tutela proprio la situazione (che, invece, subisce il
trattamento deteriore) dell'imputato prosciolto in istruttoria, posto
che l'innocenza di questi si è imposta con tale immediatezza ed
evidenza da rendere superfluo il dibattimento.
3. - L'ordinanza indicata è stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata.
4. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il Toma,
che, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dal
giudice a quo, ha sostenuto la fondatezza della sollevata questione di
costituzionalità dell'art. 28 del codice di procedura penale.
La piena legittimità della norma medesima è stata, invece, in
questa sede, ancora una volta affermata dall'INAM, anch'esso
costituitosi.
Non v'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Sono state depositate memorie illustrative, sia dal Toma, sia
dall'INAM. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in epigrafe sottopone all'esame di questa Corte la
questione se l'art. 28 del codice di procedura penale, nella parte in
cui esclude che la sentenza penale istruttoria di proscioglimento abbia
efficacia vincolante - per ciò che attiene all'accertamento dei fatti
materiali che furono oggetto del processo penale - nel giudizio civile
o amministrativo, sia in contrasto con gli artt. 3 e 24, e (trattandosi
nella specie di un giudizio amministrativo) anche con l'art. 113 ,
della Costituzione, per la disparità di trattamento secondo che
l'interessato, già imputato nel processo penale, sia stato prosciolto
con una sentenza istruttoria ovvero assolto con sentenza pronunciata in
seguito a giudizio.
2. - La questione non è fondata.
L'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato si fonda
soprattutto sulla considerazione che anche la sentenza penale
istruttoria di proscioglimento, una volta che non sia stata impugnata
dagli aventi diritto, acquista il carattere della irrevocabilità e dà
luogo a quella stabilità che è propria della cosa giudicata. Né tale
carattere sarebbe infirmato dalla possibilità della riapertura della
istruzione ai sensi dell'art. 402 del codice di procedura penale,
perché trattasi di "un rimedio del tutto eccezionale", il quale, sotto
il profilo che interessa, non differisce sostanzialmente da quello
della revisione previsto nel caso di condanna dall'art. 554 n. 3 del
codice di procedura penale.
Rileva poi il Consiglio di Stato che la riapertura dell'istruzione
non è ammissibile qualora sia intervenuta una causa di estinzione del
reato (art. 402 cit.), cosicché, almeno in questa ipotesi (appunto
ricorrente nella specie), non potendo negarsi alla sentenza istruttoria
il carattere della irrevocabilità e l'efficacia di cosa giudicata,
appare giustificato il dubbio di legittimità costituzionale della
norma denunciata.
Tali argomentazioni sono ribadite in questa sede, dal Toma che,
nella memoria difensiva, si richiama ad opinioni dottrinali sulla
natura della riapertura dell'istruzione penale quale rimedio
straordinario.
Ritiene questa Corte che, a prescindere dai contrasti dogmatici
sulla natura della riapertura della istruzione e sulla incidenza della
sua ammissibilità nel problema se la sentenza istruttoria di
proscioglimento possa acquistare il carattere della irrevocabilità,
basti ad escludere il prospettato contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento, il
rilievo che le situazioni che vengono in comparazione sono
oggettivamente ben diverse, sotto il profilo dell'efficacia vincolante
nel giudizio civile o amministrativo - pur nei limiti soggettivi
risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 55 del 1971 -
dell'accertamento dei fatti materiali compiuto dal giudice penale.
Pur tenendo conto delle garanzie assicurate alle parti private, sin
dal primo atto di istruzione e nel corso di essa, dalle innovazioni
legislative sulla comunicazione giudiziaria (art. 3 legge 15 dicembre
1972, n. 773, modifica. dell'art. 304 del codice di procedura penale) e
sul diritto dei difensori di assistere agli atti previsti nell'art.
304 bis del codice di procedura penale, quale risulta in seguito alla
modificazione apportata dall'art. 1 d.l. 23 gennaio 1971, n. 2,
convertito in legge 18 marzo 1971, n. 62, ed alla parziale
dichiarazione di illegittimità costituzionale con la sentenza di
questa Corte n. 63 del 1972, l'accertamento dei fatti in sede
istruttoria non può equipararsi a quello compiuto in giudizio.
Differenze rilevanti esistono, fra l'altro, per quanto attiene alla
escussione delle prove testimoniali e ai confronti indicati nell'art.
364 del codice di procedura penale, non solo perché nella fase
istruttoria; testimoni, di regola, non giurano (art. 357, secondo
comma, del codice di procedura penale), ma anche perché i difensori
delle parti non hanno diritto di assistervi. Esclusione che questa
Corte, con la citata sentenza n. 63 del 1972, ha riconosciuta
costituzionalmente legittima, rilevando appunto che "si tratta di atti
non definitivi, ma da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza
del contraddittorio e con tutte le garanzie sostanziali e formali a
controllo dei dati fino a quel momento acquisiti e resi noti alla
difesa mediante il precedente deposito".
In considerazione delle più elevate garanzie di approfondimento
dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello
compiuto in fase istruttoria, non appare irragionevole la diversità di
trattamento giuridico che il legislatore, nello apprezzamento delle due
situazioni, ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel
giudizio civile o amministrativo. Non sussiste pertanto il contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
3. - Neppure sussiste violazione degli artt. 24 e 113 della
Costituzione. Non è esatto il rilievo, contenuto nella ordinanza di
rimessione, che l'interessato prosciolto con formula piena con Sentenza
istruttoria, qualora sopravvenga una causa di estinzione del reato, da
una parte versa nell'assoluta impossibilità di vedersi riaprire
l'istruzione penale, "e dall'altra rimane completamente privo di ogni
mezzo di difesa negli eventuali successivi giudizi civili o
amministrativi".
Invero, se l'imputato prosciolto non può giovarsi della
preclusione posta dall'art. 28 del codice di procedura penale, egli
conserva integro il diritto di difesa nel giudizio civile o
amministrativo, potendo avvalersi dei normali poteri processuali, anche
di carattere probatorio, esercitabili nei giudizi predetti, secondo il
rispettivo ordinamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 del codice di procedura penale sollevata dal Consiglio di
Stato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con
ordinanza 4 dicembre 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte