Sentenza n. 152/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 877/1973
usata come parametro
- art. 70Costituzione
- art. 72Costituzione
- art. 73Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 858/1980
- art. 3legge 858/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio) e della legge 16 dicembre 1980, n. 858 (Interpretazione
autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n.
877) promossi con sette ordinanze emesse dal Pretore di Pistoia il 18
febbraio, il 19 maggio (tre ordinanze), il 24 giugno, l'11 luglio e il
30 luglio 1981 e con ordinanza emessa dal Pretore di Poppi l'8 luglio
1981, iscritte ai nn. 514, 627, 628, 629, 679, 700, 701 e 702 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 304 del 1981 e nn. 19, 26 e 40 del 1982.
Visti l'atto di costituzione di Taviani Giovanna e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Aldo Aranguren, per Taviani Giovanna, e l'avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 18 febbraio 1981, il Pretore di
Pistoia impugna nuovamente l'intera legge 18 dicembre 1973, n. 877 (in
tema di tutela del lavoro a domicilio), per pretesa violazione degli
artt. 70, 72 e 73 Cost.. "La sostanziale difformità " riscontrabile
tra i testi dell'art. 1 della legge stessa, rispettivamente approvati
dal Senato e dalla Camera dei deputati, costituirebbe in vero "un fatto
ostativo alla promulgazione" dell'atto impugnato, viziandone il
"procedimento di formazione".
Né la questione potrebbe ritenersi superata, per effetto della
sopravvenuta legge 16 dicembre 1980, n. 858 (recante "interpretazione
autentica e modificazione dell'articolo 1 della legge 18 dicembre
1973, n. 877"). Al contrario, lo stesso legislatore, avendo mantenuto
per il passato l'espressione "attrezzature proprie e dello stesso
imprenditore" ed avendo sostituito per il solo avvenire la congiuntiva
"e" con la disgiuntiva "o", dimostrerebbe di non considerare affatto
equivalenti tali formule, già risultanti dai voti delle due Camere del
Parlamento.
D'altronde, anche la legge n. 858 del 1980 sarebbe illegittima, sia
che la si voglia definire come un atto d'interpretazione autentica, sia
che si preferisca qualificarla come "una sorta di sanatoria o convalida
della legge 877/1973". Nel primo caso, data l'"inesistenza" di
quest'ultima fonte, la legge interpretativa sarebbe infatti "destinata
ad essere travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità della
legge interpretata". Nel secondo caso, la legge sopravvenuta si
porrebbe comunque "in palese contrasto" con l'art. 25 cpv. Cost., in
quanto finirebbe "per sanzionare penalmente fatti commessi sotto il
vigore della legge 877/1973, che, per vizio essenziale intervenuto nel
procedimento di formazione, deve essere cancellata, con effetto ex
tunc, dal nostro ordinamento giuridico"; ed è appunto in tal senso che
la stessa legge n. 858 viene autonomamente impugnata dall'ordinanza in
esame.
2. - Identiche questioni sono state risollevate dal Pretore di
Pistoia - mediante tre ordinanze emesse il 19 maggio 1981 - sulla base
di motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle anzidette (salvo
il conclusivo accenno all'eventualità che spetti ai giudici ordinari
il potere di disapplicare senz'altro le leggi giuridicamente
inesistenti, prescindendo da qualsiasi pronuncia di questa Corte). E le
medesime impugnative sono state inoltre riproposte - mediante
un'ordinanza emessa l'8 luglio 1981 - da parte del Pretore di Poppi.
Da ultimo, nello stesso senso è tornato a pronunciarsi il Pretore
di Pistoia, con tre ordinanze emesse il 24 giugno, l'11 ed il 30 luglio
1981: ma seguendo un ordine argomentativo inverso, rispetto a quello
svolto in precedenza.
Tali ordinanze esordiscono, infatti, con la denuncia degli artt. 1
e 3, primo comma, della legge n. 858 del 1980, in riferimento all'art.
25, secondo comma, della Costituzione. Secondo il giudice a quo, il
precetto costituzionale che si assume violato sarebbe diretto ad
impedire, ben oltre le previsioni dell'art. 2 cod. pen., "che qualsiasi
legge, comunque denominata o qualificabile..., possa, in quanto dotata
di efficacia retroattiva, determinare, o concorrere necessariamente a
determinare, la punibilità di un fatto, pur essendo entrata in vigore
dopo il commesso reato"; e ciò, quand'anche si tratti - come nel caso
in esame - di una legge non sfavorevole per gli imputati.
Ciò posto, gli imputati stessi potrebbero invocare l'esclusiva
applicazione dell'art. 1 della legge n. 877 del 1973, anche allo scopo
di risollevare la nota questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.: questione destinata ad
investire l'intera normativa sulla tutela del lavoro a domicilio, dal
momento che il vizio così ipotizzato concernerebbe l'intera fonte
della normativa stessa, con particolare riguardo alla sua "chiave di
volta".
3. - Nel giudizio relativo all'ordinanza emessa dal Pretore di
Pistoia il 24 giugno 1981 (reg. ord. n. 701/1981), si è costituita
l'imputata Giovanna Taviani, aderendo alle tesi del giudice a quo. La
memoria difensiva - dopo aver affermato la competenza della Corte a
sindacare il processo formativo delle leggi, senza che a ciò possa
opporsi l'avvenuta promulgazione da parte del Capo dello Stato -
sostiene che, precisamente a causa di un vizio in procedendo, andrebbe
dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge n. 877 del
1973; mentre la legge n. 858 del 1980 contrasterebbe a sua volta - per
le ragioni già dette - con il principio di irretroattività delle
leggi penali.
4. - Quanto ai giudizi instaurati dalle tre ultime ordinanze dello
stesso Pretore di Pistoia (reg. ord. n. 700 - 702/1981), è infine
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che
la Corte dichiari l'infondatezza di tutte le sollevate questioni.
Nell'atto di intervento si nega, anzitutto, che sia stato violato
il principio nullum crimen sine lege, poiché "l'esistenza
nell'ordinamento della norma incriminatrice prima della commissione
del fatto... non viene meno per la pendenza delle impugnazioni di
legittimità costituzionale e per la eventualità di una sentenza di
accoglimento della Corte che, ai sensi dell'art. 136 Cost., non
escluderebbe l'efficacia della norma fino al giorno della
pubblicazione della sentenza e, perciò, alla data di entrata in vigore
della legge di convalida n. 858 del 1980".
Relativamente alla legge del 1973 (l'impugnativa della quale
assumerebbe rilevanza - secondo l'Avvocatura dello Stato - qualora
fosse accolta la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1 e 3 della legge del 1980), andrebbe del resto esclusa la prospettata
violazione degli artt. 70, 72 e 73 Cost.: in considerazione del fatto
che alla indiscutibile difformità letterale dei testi normativi
approvati dalle due Camere non corrisponderebbe una loro diversità
sostanziale. Effettivamente, la sostituzione della congiuntiva "e" alla
disgiuntiva "o" non sarebbe altro che il frutto di un errore materiale,
intervenuto al momento della trascrizione del testo contenuto nel
messaggio del Presidente della Camera, ai fini dell'approvazione da
parte del Senato: errore del quale i senatori non si sarebbero affatto
avveduti, perché convinti di deliberare sull'identico testo già
approvato dalla Camera.
Pertanto, ciò che in definitiva la Corte dovrebbe stabilire è "se
la conformità della volontà dei due rami del Parlamento,
necessaria perché possa dirsi esaurita la funzione legislativa...,
debba essere intesa in senso meramente formale ovvero sostanziale". E
non sarebbe dubbio - anche alla stregua di una precedente pronuncia di
questa Corte (sent. n. 134 del 1969) - che "sulla constatazione della
insignificante difformità del testo legislativo approvato deve
prevalere la considerazione sostanziale della identità della norma
voluta ed approvata dai due rami del Parlamento". Considerato in diritto :
1. - Gli otto giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
Tutte le ordinanze di rimessione impugnano infatti - sia pure sulla
base di argomentazioni variamente esposte e sviluppate - le medesime
disposizioni di legge, in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali. Da un lato, cio è, i giudici a quibus assumono che
l'intera legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela
del lavoro a domicilio"), violerebbe gli artt. 70, 72 e 73 Cost., in
quanto viziata nel suo procedimento formativo, per essere stata
approvata in due testi diversi dalle due Camere del Parlamento. D'altro
lato, sarebbe a sua volta viziata la legge 16 dicembre 1980, n. 858
(intitolata "Interpretazione autentica e modificazione dell'articolo
1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877"), perché i suoi disposti, con
particolare riguardo agli artt. 1 e 3, violerebbero l'art. 25 Cost. e
più precisamente il primo capoverso dell'articolo stesso, nella parte
che detta il principio dell'irretro attività delle leggi penali.
2. - Fra tali questioni dev'essere affrontata preliminarmente
quella che concerne il procedimento formativo della legge n. 877 del
1973.
È bensì vero che il vizio denunciato sarebbe insorto all'atto di
approvare l'art. 1, primo comma, della legge in esame, nel senso che
appunto a tale comma andrebbe imputata la discordanza fra i testi
rispettivamente deliberati dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica: l'uno recante una disposizione che considerava "lavoratore
a domicilio" chiunque utilizzasse - fra l'altro - "materie prime o
accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se
fornite per il tramite di terzi"; il secondo caratterizzato, invece,
dalla sostituzione della congiuntiva "e" alla disgiuntiva "o", nella
parte riguardante la proprietà delle materie e delle attrezzature
medesime. Inoltre, è precisamente su tale disposto che ha inciso la
legge n. 858 del 1980, l'art. 1 della quale ha riaffermato - con
effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18
dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa previsione dell'art. 3 - che
"è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione,
esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità
... lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando
materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso
imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi", come già
risultava dal testo approvato dal Senato e poi promulgato - il 18
dicembre 1973 - dal Presidente della Repubblica (mentre l'art. 2
reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a
domicilio, ma con effetto per il solo avvenire, la disgiuntiva "o" in
luogo della congiuntiva "e"). E con questo fondamento la Corte ha più
volte disposto - a partire dall'ordinanza n. 56 del 1981 - la
restituzione degli atti a tutti i giudici (dalla Corte di cassazione
fino agli stessi Pretori di Poppi e di Pistoia) che avevano a suo tempo
contestato la legittimità costituzionale delle "nuove norme per la
tutela del lavoro a domicilio", prima che sul punto fosse sopraggiunta
la legge n. 858 del 1980.
Ma l'impugnazione della legge n. 877 del 1973 va comunque
affrontata nel merito, pur dopo le predette ordinanze di restituzione
degli atti, dal momento che essa non investe nella prospettiva dei
giudici a quibus - il solo articolo 1 della legge medesima, bensì
coinvolge l'intero atto legislativo contenente la nuova disciplina del
lavoro a domicilio: atto che il Pretore di Pistoia - come si legge
nell'ordinanza del 18 febbraio 1981 - ritiene complessivamente viziato,
data l'insussistenza del "presupposto essenziale per la promulgazione,
costituito dalla comune volontà legislativa dei due rami del
Parlamento, consacrata nell'approvazione, da parte di entrambi, di un
testo di legge formalmente e sostanzialmente identico" (al punto che lo
stesso Pretore ne chiede alla Corte - mediante le ordinanze del 19
maggio 1981 - non tanto l'annullamento quanto "la declaratoria della
inesistenza", ed anzi ne ipotizza l'immediata disapplicazione da parte
di ogni singolo giudice). Di più: in tale prospettiva, non solo la
legge n. 877 del 1973, ma anche la legge n. 858 del 1980 rischierebbe
di essere insanabilmente compromessa nella sua interezza, perché
destinata a confermare ed a modificare o sostituire - poco importa se
per il passato o per l'avvenire - una definizione normativa
insuscettibile di produrre effetti di sorta, una volta eliminato
l'intero ordinamento del lavoro a domicilio, nell'ambito del quale essa
dovrebbe venire ad inserirsi.
Posta in questi termini, l'impugnativa deve però ritenersi non
fondata. In primo luogo, è contraddittorio che i giudici a quibus
assumano la radicale inesistenza della legge in questione ed al tempo
stesso si rivolgano alla Corte, perché essa ne dichiari
l'illegittimità costituzionale e ne faccia pertanto cessare
l'efficacia - in base al primo comma dell'art. 136 Cost. - "dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione": se veramente la nuova
disciplina del lavoro a domicilio fosse contenuta in una parvenza di
legge, insuscettibile fin dalla sua origine di determinare effetti di
alcun genere, la premessa di una decisione della Corte verrebbe
infatti a mancare. In secondo luogo, va comunque escluso che quella
impugnata si risolva in una parvenza di legge. Al contrario, la Corte
è dell'avviso che la legge n. 877 del 1973 rivesta pur sempre le
caratteristiche proprie del tipo o della fattispecie dell'atto
legislativo; e non può non tener conto della circostanza che sulla
generalità se non sulla totalità delle disposizioni di essa
qualunque rilievo si voglia attribuire alla denunciata difformità dei
due testi dell'art. 1, primo comma - si è verificata indubbiamente una
piena convergenza delle volontà dei due rami del Parlamento.
Così stando le cose, deve farsi dunque applicazione del principio
generale di conservazione degli atti, in base al quale il preteso vizio
formale della legge n. 877 del 1973 non comporta - per sé considerato
- l'annullamento integrale della legge stessa, ma può solo incidere,
in ipotesi. sulla parte specificamente viziata: vale a dire sull'art.
1, per chi assuma a criterio le modalità di approvazione delle leggi
da parte delle Camere, ovvero sul primo comma dell'articolo stesso o su
quel solo frammento di disposizione che riguarda l'appartenenza dei
materiali e delle attrezzature, per chi abbia di mira la discordanza
che in effetti si sarebbe registrata fra i due testi rispettivamente
deliberati dalla Camera e dal Senato, nella definizione normativa del
lavoro a domicilio.
Ma la definizione in esame è stata novata, con effetto dalla data
di entrata in vigore della legge n. 877 del 1973, mediante il
combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 858 del 1980;
sicché l'impugnativa promossa in riferimento agli articoli 70, 72 e 73
Cost., se fosse circoscritta al solo articolo 1 invece di coinvolgere
l'intera legge n. 877, dovrebbe ormai considerarsi inammissibile. E,
d'altra parte, la stessa legge n. 858, confermando e modificando o
sostituendo l'art. 1, primo comma, della legge n. 877, offre argomento
per concludere che la complessiva disciplina vigente in materia, nella
quale si sono inseriti i nuovi testi dell'articolo medesimo, sia stata
implicitamente mantenuta ferma dal legislatore dell'80: solo a questa
condizione, in vero, conservano significato e possono trovare
applicazione l'"interpretazione autentica" e la "modificazione",
operate quanto ai tratti distintivi del lavoro e dei lavoratori di cui
trattasi.
3. - Le ordinanze di rimessione aggiungono e premettono, per altro,
che anche gli artt. 1 e 3 della legge n. 858 del 1980 (erroneamente
indicati dal Pretore di Pistoia quali artt. 1 e 3, primo comma)
sarebbero costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 25
Cost.. Più di preciso, secondo il Pretore di Poppi, quel combinato
disposto violerebbe il principio costituzionale per cui "nessuno può
essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del
fatto commesso", in quanto esso verrebbe "a sanzionare penalmente con
efficacia retroattiva fatti commessi sotto il vigore apparente della
legge 18-12-1973 n. 877". Del pari, secondo le più diffuse motivazioni
del Pretore di Pistoia, l'art. 25 cpv. Cost. sarebbe "diretto ad
impedire" - come già si è ricordato in narrativa - "che qualsiasi
legge, comunque denominata o qualificabile (di interpretazione
autentica, sull'interpretazione, cripto retroattiva, modificativa)
possa, in quanto dotata di efficacia retroattiva, determinare, o
concorrere necessariamente a determinare, la punibilità di un fatto,
pur essendo entrata in vigore dopo il commesso reato". Appunto in
questo quadro rientrerebbero le norme impugnate, le quali in sostanza
risulterebbero viziate dall'"impossibilità di sanare ex tunc", con
effetti penalmente rilevanti, il "vizio procedurale che determinava la
nullità (ovvero l'inesistenza o la inesistenza/inefficacia) della
legge n. 877/1973"; sicché la "dichiarata interpretazione autentica
dell'art. 1 della legge n. 877 ad opera della legge n. 858/1980"
sarebbe stata in realtà utilizzata - a quanto si legge nella parte
conclusiva dell'ordinanza n. 700 del 1981 "non per interpretare la
legge, ma per far apparire retroattivamente esistente quell'esercizio
collettivo della funzione legislativa da parte delle Camere", che
invece doveva "ovviamente precedere l'entrata in vigore della legge"
stessa.
Ma quest'ultimo complesso di censure si dimostra a sua volta non
fondato. Non regge anzitutto - come già si è notato - la premessa
delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus: ossia la pretesa
dell'inesistenza e della solo parvente efficacia dell'intera legge n.
877 del 1973. Né si può dire a priori che l'art.1 della legge in
questione sia comunque viziato per contrasto con gli art. 70, 72 e 73
Cost.: per poi desumerne che, di conseguenza, gli artt. 1 e 3 della
legge n.858 del 1980 violerebbero il principio dell'irretroattività
delle leggi penali. Anche in tal senso, le ordinanze di rimessione
danno già per dimostrato ciò che invece dovrebbe formare l'oggetto di
un'apposita verifica della Corte (e che non è più sindacabile, in
questi specifici termini, dato il sovrapporsi della legge del 1980
alla legge del 1973): poiché non si può ragionare astrattamente e
meccanicamente di vizi formali di legittimità costituzionale delle
leggi, dipendenti da un errore intervenuto nella trascrizione dei testi
rispettivamente esaminati dalle due Camere del Parlamento, senza tener
conto della effettiva volontà " delle Camere stesse (già messa in
rilievo dalla Corte nella sentenza n. 9 del 1959) e senza valutare il
rilievo che l'errore potrebbe assumere nelle sedi interpretativa ed
applicativa della disposizione impugnate (come questa Corte ha fatto
nella sentenza n. 134 del 1969).
Secondariamente, non risponde al vero l'assunto che la soluzione
escogitata dalla legge n. 858 del 1980 sia intesa a deludere il
precetto dell'art. 25 cpv. della Costituzione. Al contrario, gli artt.
1 e 3 di quella legge sono stati elaborati ed approvati con il preciso
scopo di rispettare e non già di violare il principio per cui le
leggi penali (od extrapenali ma penalmente rilevanti) non possono
aggravare retroattivamente il trattamento del reo. Dai lavori
preparatori si desume infatti, univocamente, che il legislatore dell'80
ha voluto rimediare ad un "refuso di stampa", per effetto del quale la
definitiva formulazione dell'art. 1 della legge n. 877 del 1973 (come
promulgata dal Presidente della Repubblica, a seguito
dell'approvazione del Senato) recava, nel citato passo riguardante la
proprietà delle materie e delle attrezzature, la congiuntiva "e"
invece della disgiuntiva "o"; ed appunto per questo ha sostituito quel
comma mediante l'art. 2 della legge n. 858. Malgrado l'errore
materiale a suo tempo commesso, il Parlamento non ha tuttavia ritenuto
di poter restaurare, con effetto esteso anche al passato, la versione
recante la "o" al posto della "e", perché suscettibile di ampliare la
nozione di lavoro a domicilio, estendendo corrispondentemente l'area di
applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 13 della legge
n. 877; e quindi ha riprodotto, limitatamente al passato, la
disposizione già comparsa nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 5 gennaio
1974. Nella sostanza, al di là dell'intitolazione della legge n. 858,
non si è dunque registrata alcuna ipotesi d'interpretazione autentica,
propria od impropria che fosse. Ben più semplicemente, in vista della
ratio di certezza alla quale s'informa l'art. 25 cpv. Cost., il
combinato disposto degli artt. 1 o 3 sta a significare che resta ferma,
nel periodo compreso fra le entrate in vigore della legge n. 877 e
della legge n. 858, la versione contraddistinta dalla lettera "e".
Del resto, che tale disposto non imponga autenticamente una data
interpretazione dell'art. 1, primo comma, della legge n. 877, risulta
avvalorato dalla compresenza di interpretazioni diverse e contrastanti,
entro la più recente giurisprudenza della Cassazione. Da un lato,
infatti, la Corte suprema ha sostenuto che la volontà del legislatore
del '73, mirante a ricomprendere nella figura del lavoro a domicilio
tutte le ipotesi di appartenenza delle materie e delle attrezzature,
così all'uno come all'altro dei soggetti del rapporto, non
contrasterebbe con l'uso della congiuntiva "e", che pertanto dovrebbe
interpretarsi secondo logica e non alla lettera: con l'ulteriore
conseguenza che lo stesso espediente legislativo del 1980 non
pregiudicherebbe affatto la soluzione del precedente problema
interpretativo, cio è non importerebbe la contrapposizione di due
distinte figure di lavoratore a domicilio, rispettivamente riferite al
passato e all'avvenire. D'altro lato, la medesima Corte ha invece
affermato che l'attuale qualificazione del lavoro a domicilio, fondata
sull'art. 2 della legge n. 858, prescinderebbe dall'appartenenza
delle materie e delle attrezzature impiegate nella lavorazione, mentre
la versione dell'art. 1 comporterebbe la coappartenenza dei beni
predetti, senza di che il lavoro a domicilio si convertirebbe in lavoro
autonomo oppure in lavoro subordinato.
Sia l'una che l'altra interpretazione forniscono, però, ulteriore
argomento per escludere la pretesa violazione dell'art. 25 cpv. Cost..
Nel primo senso, la sostanziale coincidenza delle due versioni prese in
considerazione dal legislatore tronca alla radice l'intera problematica
di legittimità costituzionale, prospettata dalle ordinanze di
rimessione. Nel secondo senso, rimane pur sempre assodato - come rileva
espressamente la Corte suprema - che la versione contraddistinta
dall'uso della congiuntiva "e" rappresenta un minus piuttosto che un
aliud, rispetto alla più ampia definizione conseguente all'uso della
disgiuntiva "o": nell'ambito della quale la prima definizione
dev'essere quindi ricompresa. E non trova comunque fondamento la tesi
per cui si tratterebbe, viceversa, di due definizioni fra loro
incompatibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72
e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858,
in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
sollevate dai Pretori di Pistoia e di Poppi, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte