Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1983

Altra decisione · depositata il 08/06/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270 del r.d.

3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale),

come modif. dagli artt. 1 e 2 della legge 10 novembre 1970, n. 852

(sospensione cautelare degli amministratori comunali e provinciali

sottoposti a procedimento penale) promosso con ordinanza emessa il 13

maggio 1976 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sul

ricorso proposto dal Comune di Arcevia contro il Comitato regionale di

controllo della Regione Marche e contro la Regione Marche, iscritta al

n. 600 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 294 del 1976;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 25 gennaio 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche

dubita, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 113, 3, 51, 24 e

97, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale della

disposizione di cui all'art. 270, primo comma, del testo unico della

legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 -

come modificato dagli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della

legge 10 novembre 1970, n. 852 - la quale prevede che il sindaco, il

presidente della giunta provinciale, gli assessori comunali e

provinciali ed i componenti il consiglio direttivo dei consorzi,

qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati

previsti negli artt. 8, nn. 7, 8 e 44, n. 11 r.d. citato "o per

qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della

libertà personale della durata superiore ad un anno", "rimangono

sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a

giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire

all'udienza sino all'esito del giudizio" (sospensione che peraltro

"cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in

giudicato");

che tale questione è stata sollevata nel corso di un giudizio

avente ad oggetto la validità di alcune delibere della Giunta

municipale del Comune di Arcevia, contestata in quanto erano state

assunte con la partecipazione del Sindaco, ritenuto sospeso ope legis

dalle funzioni in base alle norme predette perché condannato con

sentenza di primo grado alla pena della multa di L. 200.000 per il

reato di cui all'art. 323 c.p.;

considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di

rimessione, il citato art. 270 T.U., come modificato dalla legge n. 852

del 1970, è stato sostituito dall'art. 1 della legge 1 giugno 1977 n.

286, in forza del quale, per quanto può rilevare nel presente

giudizio, "i sindaci"... "sono sospesi dalle funzioni quando siano

condannati con sentenza di primo grado ad una pena restrittiva della

libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto

commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o

con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla

pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi

delitto non colposo";

che la valutazione circa l'applicabilità della nuova disposizione

nel giudizio a quo involge una questione di natura interpretativa in

ordine alla quale spetta al medesimo TAR delle Marche pronunciarsi;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché

valuti se la norma sopravvenuta incida o meno sulla rilevanza della

questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale delle Marche, sezione speciale di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte