Sentenza n. 152/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia,
Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia e Molise, notificati
rispettivamente il 20 dicembre 1985, depositati in Cancelleria il 28
dicembre 1985 e il 9 e 10 gennaio 1986, ed iscritti al n. 55 del
registro 1985 e ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del registro 1986, per conflitti
di attribuzione sorti a seguito della circolare in data 16 ottobre
1985, n. 3786, del Ministro per i beni culturali e ambientali e avente
per oggetto: "Legge 28 febbraio 1985 n. 47, recante: "Norme in materia
di controllo dell'attività edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
uditi gli avv.ti Valerio Onida per la Regione Lombardia e Alberto
Predieri per le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia e
Molise, e l'avv. dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 20 dicembre 1985, e depositato il 28
dicembre 1985, la Regione Lombardia ha proposto conflitto di
attribuzione, nei confronti dello Stato, avverso la circolare 16
ottobre 1985, n. 3786 del Ministero per i beni culturali e ambientali,
in tema di individuazione dell'autorità competente al parere sulla
concessione (o autorizzazione) edilizia in sanatoria relativamente a
costruzioni eseguite su aree vincolate di cui all'art. 32 della legge
sul condono edilizio 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto invasiva della
sfera di attribuzioni regionali risultante dagli artt. 117 e 118 Cost.,
dall'art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431 e dalla legge n. 47 del 1985. L'invasività inficerebbe
l'affermazione, da parte della circolare, della competenza del
Ministero dei beni ambientali e culturali a rilasciare il detto parere,
che invece sarebbe di competenza della Regione.
1.1. - Premette la ricorrente che la legge n. 47 del 1985 prevede,
all'art. 32, che il rilascio della concessione o della autorizzazione
in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è
subordinato al "parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso".
Ne deriva, secondo la ricorrente, che, ove si tratti del "vincolo
paesistico" (espressamente considerato, insieme ad altri, dal
successivo art. 33 della legge suindicata) di cui alla legge n. 1497
del 1939, la competenza a formulare tale parere spetta alla Regione,
quale "autorità preposta alla tutela del vincolo" in forza della
delega delle funzioni amministrative in tema di bellezze naturali
conferitale con l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977. Ciò in quanto
è attribuita alla Regione, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, lett.
b), del d.P.R. n. 616 del 1977, nel testo originario, la competenza ad
autorizzare, ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le modificazioni
dei beni sottoposti a vincolo. Viceversa, sempre secondo la Regione,
non valgono a conferire al Ministro per i beni culturali e ambientali
la veste di "autorità preposta alla tutela del vincolo" paesistico:
a. - l'attribuzione dei poteri inibitori di cui all'art. 82, comma
quarto, del d.P.R. n. 616 del 1977, trattandosi di potere, sussidiario,
che accede al normale esercizio dei poteri di tutela da parte della
Regione;
b. - l'attribuzione, in forza dei commi nono e decimo del citato
art. 82, aggiunti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di
poteri in tema di autorizzazione ad eseguire opere private e pubbliche
concernenti beni vincolati, trattandosi di poteri sostitutivi o di
secondo grado rispetto a quelli della Regione;
c. - il riconoscimento, ai sensi dell'ultimo comma del citato art.
82, come sopra aggiunto, anche agli organi del Ministero della
competenza ad esercitare le funzioni di vigilanza (e non anche quelle
di tutela, come invece prevedeva, congiuntamente, il d.l. n. 312 del
1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985)
sull'osservanza del vincolo, poiché solo le funzioni di tutela sono
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 32 della legge n. 47 del
1985.
1.2. - Rileva altresì la ricorrente che la circolare impugnata
lede la competenza regionale anche nelle parti in cui afferma che al
Ministro per i beni culturali e ambientali è attribuito il potere
esclusivo:
a) di autorizzare la realizzazione di opere pubbliche in aree
vincolate, ai sensi del comma decimo del citato art. 82, aggiunto dalla
legge n. 431 del 1985;
b) di autorizzare, previa intesa con il Ministro dell'industria,
commercio e artigianato, le attività di ricerca ed estrazione, ai
sensi del comma undicesimo del citato art. 82, come sopra aggiunto.
In entrambi i casi - sostiene la ricorrente - la competenza in
prima istanza è attribuita alla Regione, mentre al Ministro spettano
soltanto poteri sostitutivi o di secondo grado.
1.3. - La ricorrente sollecita pertanto la Corte a dichiarare che
spetta alla Regione, e non al Ministro per i beni culturali e
ambientali, rilasciare il parere previsto dagli artt. 32 e 33 della
legge n. 47 del 1985 in tema di sanatoria delle opere edilizie abusive
eseguite su aree o in edifici sottoposti a vincolo paesistico ai sensi
della legge n. 1497 del 1939 e della legge 8 agosto 1985, n. 431,
nonché autorizzare, in dette aree, le opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, e le attività di ricerca ed estrazione, salvi
i successivi poteri sostitutivi del Ministro per i beni culturali e
ambientali; e conseguentemente ad annullare la circolare impugnata
nelle parti in cui nega o lede le suindicate attribuzioni regionali.
La ricorrente formula altresì istanza di sospensione della
esecuzione dell'atto impugnato.
1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, richiedendo che, previo
rigetto dell'istanza di sospensione, il ricorso sia dichiarato
inammissibile o comunque infondato.
Osserva l'interveniente che la ricorrente lamenta l'invasione della
sfera di competenza delegata alle Regioni, in materia di bellezze
naturali, dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 359 del 1985,
ha statuito che le attribuzioni soltanto delegate alle Regioni non
sono, in linea di principio, defendibili col rimedio del conflitto di
attribuzioni, e che questa regola vale a maggior ragione nel caso di
una delega, come quella conferita dal citato art. 82, che si discosta
notevolmente dal modello tipico, a causa della conservazione, in capo
allo Stato, di numerosi poteri concorrenti, ed ha conseguentemente
dichiarato inammissibili i ricorsi di alcune Regioni avverso
provvedimenti ministeriali adottati in tema di bellezze naturali.
Ne deriva che eguale pronuncia va adottata nel caso in esame.
2. - Con ricorso notificato il 20 dicembre 1985 e depositato il 9
gennaio 1986, la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione,
nei confronti dello Stato, avverso la circolare 16 ottobre 1985, n.
3786, del Ministro per i beni culturali e ambientali (oggetto del
conflitto di cui al precedente n. 1), in quanto invasiva della
competenza regionale in materia di beni ambientali ex art. 82 del
d.P.R. n. 616 del 1977, ed in contrasto con l'art. 97 Cost..
2.1. - Rileva la ricorrente che la circolare impugnata, resa in
relazione alla legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio, rivendica al
Ministro per i beni culturali e ambientali, quale autorità preposta
alla tutela del vincolo paesistico, la competenza ad esprimere il
parere al quale l'art. 32 della citata legge subordina la sanatoria
delle opere edilizie abusive realizzate in aree vincolate in base alla
legislazione sulla tutela delle bellezze naturali.
Per converso, tale competenza spetta alla Regione, alla quale, in
forza dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, sono delegate tutte le
funzioni amministrative in tema di protezione delle bellezze naturali.
Non vale a mutare il contenuto e l'ampiezza della delega
l'attribuzione al Ministro di alcuni specifici poteri - come quelli di
integrazione degli elenchi delle bellezze naturali (art. 82, comma
secondo, lett. a), di adozione dei provvedimenti cautelari (art. 82,
comma quarto), o quelli, introdotti dalla legge n. 431 del 1985, in
tema di autorizzazione all'esecuzione di opere o di ricerche (art. 82,
commi nono, decimo ed undicesimo, aggiunti dalla suindicata legge) -,
trattandosi di poteri integrativi, sostitutivi o di annullamento, e non
di poteri conferiti in via principale ed esclusiva.
Né vale l'attribuzione di un generico potere di vigilanza al
Ministro, concorrente con quello delle Regioni, su tutti i beni
vincolati, dal momento che siffatto potere è ristretto, ai sensi
dell'art. 82, comma tredicesimo (come sopra aggiunto), ai soli beni
vincolati in forza della legge n. 431 del 1985, mentre la sanatoria
concessa dalla legge n. 47 del 1985 riguarda le opere ultimate
antecedentemente al 1 ottobre 1983.
2.2. - Alla dedotta lesione della sfera di competenza delegata alla
Regione si aggiunge - ad avviso della ricorrente - la violazione della
norma costituzionale sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97
Cost.), poiché la circolare, alla quale il Ministro attribuisce
efficacia vincolante anche per i terzi, produce disordine e confusione
su vasta scala, determinando gravi incertezze sulle competenze.
2.3. - La ricorrente sollecita pertanto la Corte a dichiarare che
il provvedimento impugnato, per la parte relativa ai beni di cui alle
leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, invade la sfera di competenza
regionale.
3. - La medesima circolare 16 ottobre 1985, n. 3786, del Ministro
per i beni culturali e ambientali è impugnata altresì, mediante
conflitto di attribuzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e
Puglia (con ricorsi tutti notificati il 20 dicembre 1985 e depositati
il 9 gennaio 1986), nonché dalla Regione Molise (con ricorso
notificato il 20 dicembre 1985 e depositato, fuori termine, il 10
gennaio 1986), che svolgono considerazioni sostanzialmente coincidenti
con quelle esposte nel precedente n. 2.
Nei giudizi nn. 2, 4 e 5/1986 viene proposta istanza di
sospensione.
Vi è rinuncia a tale istanza nei giudizi nn. 1 e 3/1986.
4. - È intervenuto in tutti i giudizi sui quali si è riferito nei
precedenti nn. 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.
L'interveniente osserva che i ricorsi, con i quali si prospetta la
lesione di una competenza solo "delegata" alle Regioni, ex art. 82
d.P.R. n. 616 del 1977, sono inammissibili alla luce della recente
sentenza n. 359 del 1985 della Corte costituzionale, e comunque
infondati.
Rileva altresì che la dedotta violazione dell'art. 97 Cost. non
può valere come ragione autonoma di conflitto di attribuzione.
5. - Nell'imminenza della pubblica udienza la Regione Lombardia ha
depositato, in relazione al ricorso n. 55/85, memoria illustrativa,
nella quale rileva che il conflitto va ritenuto ammissibile, pur se
vertente su materia delegata, poiché nella specie non è in
discussione, come nel caso esaminato dalla sentenza n. 359 del 1985
della Corte costituzionale, l'esercizio scorretto dei poteri del
delegante, ma la stessa spettanza dei poteri del delegato.
Diversamente opinando, stante la difficile configurazione della
tutela giurisdizionale comune nei confronti di atti non costituenti
esercizio del potere rivendicato, bensì manifestazione della
rivendicazione medesima, la Regione non godrebbe di tutela alcuna nei
confronti di un atto avente come oggetto e fine la negazione della sua
competenza.
Ad avviso della deducente, d'altra parte, nella specie non si
verterebbe in tema di competenza meramente delegata, vuoi perché
quella in esame è una competenza espressamente attribuita alla Regione
dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, vuoi perché, nella materia
della tutela del paesaggio, la delega alle Regioni ha connotati
peculiari, ponendosi come delega "necessaria" per la gestione
programmata del territorio, trasferita alle Regioni con il d.P.R. n. 8
del 1972, sicché essa è defendibile mediante conflitto di
attribuzione.
In ogni caso, il conflitto appare ammissibile, in quanto la
circolare ministeriale si sostanzia in una vera e propria revoca della
delega, così violando la riserva di legge costituzionalmente prevista
per il conferimento e la riduzione o revoca della delega. Considerato in diritto :
1. - I conflitti di attribuzione sollevati con i ricorsi indicati
in epigrafe presentano identità di oggetto: i relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti e definiti con unica decisione.
2. - I ricorsi in esame (Regione Lombardia, n. 55/1985; Regione
Toscana, n. 1/1986; Regione Emilia-Romagna, n. 2/1986; Regione Umbria,
n.3/1986; Regione Puglia, n. 4/1986; Regione Molise, n. 5/1986) sono
diretti tutti contro la circolare 16 ottobre 1985, n. 3786 del
Ministero per i beni culturali e ambientali, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1985, avente per oggetto
l'interpretazione e l'applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive), in quanto tale circolare:
a) afferma che spetta al Ministero per i beni culturali e
ambientali, e non alla Regione, rilasciare, ai sensi dell'art. 32 della
legge n. 47 del 1985, il parere sulla concessione o autorizzazione in
sanatoria per le opere eseguite su aree sottoposte a vincolo
paesistico;
b) afferma che, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, spetta
al Ministero per i beni culturali e ambientali, e non alla Regione, ai
sensi dell'art. 82, comma decimo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
integrato dall'art. 1, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, come sostituito
dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431,
rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 relativamente alle opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali;
c) afferma che, nelle zone suindicate, spetta al Ministero per i
beni culturali e ambientali, e non alla Regione, ai sensi dell'art. 82,
comma undicesimo, d.P.R. n. 616 del 1977, come sopra integrato,
autorizzare, sentito il Ministro dell'industria, commercio e
artigianato, le attività di ricerca e di estrazione.
3. - Va anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso proposto
dalla Regione Molise (n. 5/1986), in quanto è stato notificato il 20
dicembre 1985 e depositato il 10 gennaio 1986, e quindi oltre il
termine perentorio di venti giorni fissato dall'art. 27 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
4. - Va preliminarmente riconosciuta l'idoneità dell'atto
impugnato (circolare ministeriale) a produrre un conflitto attuale di
attribuzione, in quanto come questa Corte ha ripetutamente affermato
può essere oggetto di regolamento di competenza tra Stato e Regione
anche una circolare, purché consista in una chiara manifestazione di
volontà in ordine all'affermazione della propria competenza (sent. n.
187 del 1984 ed altre ivi richiamate).
5. - Nei residui ricorsi, le Regioni contestano, in primo luogo,
che la competenza a formulare il parere di cui all'art. 32 della legge
n. 47 del 1985 spetti al Ministero per i beni culturali e ambientali,
in quanto "l'autorità preposta alla tutela del vincolo", alla quale la
suindicata disposizione si riferisce, va individuata nella Regione, in
forza della delega delle funzioni amministrative in tema di protezione
delle bellezze naturali conferita con l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del
1977.
Ne deriva che, facendosi questione di riparto di competenze
"delegate", i conflitti vanno dichiarati inammissibili.
Al riguardo, infatti, questa Corte ha espressamente statuito che le
attribuzioni soltanto delegate alla Regione non sono, in linea di
principio, defendibili col rimedio del conflitto di attribuzione (sent.
n. 97 del 1977), e che, in particolare, non lo sono le attribuzioni
devolute alla Regione con l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, in
quanto caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri
concorrenti. La previsione di questi ultimi, a fini di estensione e di
effettività della tutela del paesaggio, esclude infatti la garanzia
costituzionale delle competenze delegate (sent. n. 359 del 1985).
6. - Non valgono a superare la suddetta preclusione le
argomentazioni svolte, in memoria, dalla Regione Lombardia.
Anzitutto, non rileva l'asserita circostanza che nel caso deciso
con la sentenza n. 359 del 1985 si facesse questione di "cattivo
esercizio di poteri", mentre nella specie è in discussione la stessa
"spettanza del potere". Infatti, a prescindere dall'esattezza o no
dell'assunto, la più recente giurisprudenza di questa Corte è ormai
decisamente orientata nel senso che, al fine di ritenere esperibile un
conflitto di attribuzione, è idonea non soltanto la prospettazione di
una vindicatio potestatis, ma anche quella dell'esercizio scorretto di
un potere, purché tale esercizio ridondi in sostanziale menomazione di
attribuzioni costituzionalmente garantite (v. sentt. nn. 110 del 1970,
211 del 1972, 191 del 1976).
Quanto, poi, all'assunto, peraltro non dimostrato, che
l'inesperibilità del conflitto di attribuzione, in riferimento alle
competenze solo "delegate", possa implicare una carenza completa di
tutela giurisdizionale, esso non vale a determinare l'ampliamento
dell'ambito di operatività del detto conflitto, come definito da
questa Corte (sentt. nn. 111 del 1976, 97 del 1977, 359 del 1985).
Neppure merita adesione, d'altra parte, l'assunto in base al quale
la competenza a formulare il parere per la sanatoria delle opere
abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico non sarebbe stata
"delegata", bensì espressamente attribuita alla Regione dall'art. 32
della legge n. 47 del 1985: quest'ultima disposizione si risolve,
infatti, in una norma di mero rinvio, che individua l'organo competente
mediante il riferimento alla legislazione di settore.
Quanto alla tesi sulla presunta peculiarità della "delega" nella
materia della tutela del paesaggio, che sarebbe da considerare
"necessaria" (e quindi idonea a conferire competenze defendibili
mediante conflitto di attribuzione) per l'intreccio tra materia
urbanistica e tutela del paesaggio, essa risulta già disattesa da
questa Corte con la sentenza n. 359 del 1985, nella parte in cui questa
afferma la distinzione tra l'una e l'altra materia, distinzione che,
per le ragioni espresse con la sentenza n. 151/1986, non può ritenersi
obliterata dalla legge n. 431 del 1985.
Residua la tesi secondo la quale la rilevanza costituzionale e la
pertinenza all'autonomia regionale della delega in qualsiasi caso
(anche di delega "libera") e della correlativa revoca (quantomeno se
generalizzata) sarebbero dimostrate dalla necessità di provvedere per
entrambe con legge (art. 118, comma secondo, Cost.).
Ma anche questa tesi non appare persuasiva.
La necessità di regolare con legge l'ordine delle competenze
regionali non toglie la distinzione fra competenze proprie, costituenti
il patrimonio e la ragione di identità dell'autonomia regionale, e
competenze meramente delegate: distinzione che sta anzi a fondamento
dello stesso concetto di delega (riguardante competenze "altre" da
quelle proprie), qual è posto a base della stessa norma costituzionale
che disciplina l'istituto (art. 118, comma secondo, Cost.).
Ed è sulla detta distinzione che è costruito dalla legge 11 marzo
1953, n. 87 il rimedio del conflitto di attribuzione, riservato, come
è noto, alla sola tutela della autonomia costituzionalmente garantita.
Cosicché se un atto amministrativo (nella specie una circolare) si
discosti dall'ordine stabilito con legge, esso è suscettivo di dar
luogo all'esperimento del conflitto di attribuzione solo se, in tal
modo, finisca con l'invadere una competenza regionale propria.
6. - Ad avviso di alcune Regioni (ricorsi nn. 1, 2, 3 e 4/1986) la
rivendicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali della
competenza a rendere il parere di cui all'art. 32 della legge n. 47 del
1985 sarebbe altresì lesiva della norma costituzionale sul buon
andamento dell'amministrazione (art. 97, comma primo, Cost.).
Va tuttavia rilevato che la suddetta norma costituzionale non è ex
se invocabile in sede di conflitto di attribuzione, sede nella quale
può discutersi unicamente dell'osservanza delle norme costituzionali
relative al riparto delle competenze fra Stato e Regione.
7. - Occorre infine esaminare la contestazione (avanzata nel solo
ricorso della Regione Lombardia, n. 55/1985) circa la competenza, che
si assume rivendicata dallo Stato con l'impugnata circolare, ad
autorizzare, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, le opere da
eseguire da parte di amministrazioni statali o le attività di ricerca
e di estrazione, ai sensi dei commi decimo ed undicesimo dell'art. 82
del d.P.R. n. 616 del 1977, aggiunti dall'art. 1 del decreto-legge n.
312 del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985.
Poiché la Regione prospetta, anche sotto questo profilo, la
lesione del riparto di competenze effettuato nell'ambito della delega
disposta con l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, il ricorso va
dichiarato inammissibile, per le ragioni già esposte (v. n. S).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati,
rispettivamente, dalla Regione Lombardia (RC. n. 55/1985), dalla
Regione Toscana (RC. n. 1/1986), dalla Regione Emilia-Romagna (RC. n.
2/1986), dalla Regione Umbria (RC. n. 3/1986), dalla Regione Puglia
(RC. n. 4/1986), dalla Regione Molise (R.C. n. 5/1986), con ricorsi
notificati tutti il 20 dicembre 1985, nei confronti dello Stato,
avverso la circolare 16 ottobre 1985, n. 3786 del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte