Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 254 testo unico

della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3

marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale

e provinciale) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla

Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra il

Comune di Cesenatico e Grassi Giorgio ed altro, iscritta al n. 568

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

responsabilità di un dipendente comunale per il danno causato

all'ente dall'omessa iscrizione a ruolo di alcune partite inerenti

all'imposta di famiglia per gli anni 1971 e 1972, la Corte di appello

di Bologna, con ordinanza in data 27 marzo 1988 (r.o. n. 568 del

1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 254 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione

del testo unico della legge comunale e provinciale) in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui non

consente che anche gli impiegati degli enti locali siano soggetti

alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori

degli stessi eventi dannosi espressamente previsti per gli

amministratori;

che tale impedimento si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento che, per

un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e

dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non

puramente procedurale dei regimi di accertamento delle relative

responsabilità (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziativa

dell'azione);

che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento

l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che la questione sollevata non tende ad una

dichiarazione di illegittimità costituzionale in assoluto della

norma denunciata, bensì ad una pronunzia additiva che consenta di

attrarre nella cognizione della Corte dei conti comportamenti di

soggetti diversi dagli amministratori a titolo di concorso nella

fattispecie contemplata dall'art. 254 del citato testo unico;

che, come questa Corte ha già affermato (sent. n. 411 del

1988), in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia del genere

è preclusa in sede di giudizio di costituzionalità, perché la

norma impugnata configura un'ipotesi riferibile esclusivamente agli

amministratori e quindi il suo ampliamento a soggetti diversi

determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera riservata al

legislatore, cui soltanto spetta di stabilire quali comportamenti

possano costituire titolo di responsabilità anche in relazione al

grado di colpa richiesta;

che non avendo il giudice a quo dedotto profili di

illegittimità nuovi o diversi, tali da indurre ad una modifica della

ricordata giurisprudenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 254, regio decreto 3 marzo

1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e

provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte