Sentenza n. 152/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma nono,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal Pretore di Trento nel
procedimento civile vertente tra Prandato Severino e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 685 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Prandato Severino e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avvocati Giovanni Angelozzi per Prandato Severino,
Fabrizio Ausenda, Tiziano Treu e Giancarlo Perone per l'I.N.P.S. e
l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Prandato Severino
per ottenere che la pensione a carico della gestione speciale
lavoratori autonomi del commercio liquidatagli dall'I.N.P.S. con
decorrenza 1° settembre 1987 gli fosse riliquidata senza tener conto
del limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva
utile a pensione stabilito dall'art. 6, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, il Pretore di Trento, aderendo ad
un'eccezione prospettata in via subordinata dalla difesa
dell'I.N.P.S., sollevava, con ordinanza del 16 febbraio 1990 (r.o. n.
359 del 1990), in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di
legittimità costituzionale del nono comma del medesimo articolo,
nella parte in cui non prevede che detto limite, imposto alle
pensioni liquidate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983 ed a quelle
anteriori al 1° ottobre 1983, rispettivamente, dai commi ottavo e
decimo della medesima disposizione, si applichi anche alle pensioni
con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983.
Questa Corte, con ordinanza n. 507 del 1990, restituiva gli atti
al giudice rimettente perché riesaminasse se la questione fosse
ancora rilevante, in ragione dell'entrata in vigore, nel frattempo,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, recante "Riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi", la quale, nel dettare una
nuova disciplina della materia, ha espressamente abrogato (art. 5,
comma terzo) la norma impugnata, disponendo altresì (art. 5, comma
decimo) che "con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo
le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni
con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990". Con
ordinanza del 2 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il
14 ottobre 1992), il Pretore di Trento ha riproposto la medesima
questione, sostenendone la perdurante rilevanza, dato che, anche ove
il sistema di calcolo introdotto dalla nuova norma conducesse ad una
liquidazione più favorevole di quella conseguente alla norma
impugnata (ed ora abrogata), ciò riguarderebbe solo il periodo
successivo al 1° luglio 1990, mentre per il periodo 1° settembre 1987
- 30 giugno 1990 dovrebbe comunque applicarsi - per l'espressa
previsione del citato comma decimo dell'art. 5 della legge n. 233 del
1990 - la disposizione ritenuta viziata.
Ad avviso del Pretore rimettente, l'omessa previsione, nel nono
comma del predetto art. 6, del citato limite di lire 10.000
violerebbe l'art. 3 Cost. poiché introdurrebbe, senza ragionevole
motivo e in presenza di situazioni giuridiche omogenee, un
trattamento differenziato e più vantaggioso a favore dei titolari di
pensioni con decorrenza successiva al 1983 rispetto ai pensionati con
decorrenza anteriore.
2. - Nel giudizio così instaurato si è costituita la parte
privata Prandato Severino, rappresentato e difeso dall'avv. G.
Angelozzi, che ha chiesto il rigetto della questione, potendo essa
risolversi in via interpretativa. A suo avviso, scopo del citato art.
6 è di ricondurre annualmente l'importo della pensione liquidata
anteriormente (comma decimo) o successivamente al 1° ottobre 1983
(commi ottavo e nono) ad un valore adeguato al potere d'acquisto,
attraverso la moltiplicazione del coefficiente di adeguamento
previsto per l'anno 1965 (86,4) con quello di aggiornamento riferito
all'anno di decorrenza della prestazione (5,74 per il 1983).
A tale adeguamento sono stati apposti (nel comma ottavo) i due
limiti di lire 10.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e
dell'importo del trattamento minimo vigente nella gestione, ma essi
varrebbero solo per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio
1984: ciò sia per la dizione del nono comma, sia perché tali limiti
(ed in particolare il primo), in quanto dettati per graduare il
passaggio dal vecchio al nuovo criterio di liquidazione delle
pensioni (applicazione del coefficiente di moltiplicazione del 5,74
per il 1983), andrebbero intesi come norma derogatoria rispetto a
quella generale introduttiva di detto criterio. A ritenere
altrimenti, lo sbarramento delle lire 10.000 diverrebbe iniquo, per
via dell'inflazione, renderebbe impossibile il superamento
dell'importo del trattamento minimo garantito per legge e
vanificherebbe la portata innovativa del nuovo criterio. Dato,
infatti, che la contribuzione dei lavoratori autonomi ha, come
supporto, una quota fissa per tutti in funzione della semplice
iscrizione negli elenchi ed una quota variabile correlata al reddito
d'impresa, sarebbe assolutamente iniquo che l'erogazione
pensionistica fosse comunque ristretta nelle lire 10.000 (per ogni
anno di contribuzione utile) non indicizzate o nel trattamento minimo
garantito, a dispetto della variabilità della contribuzione. In
particolare, il limite di lire 10.000, se poteva considerarsi equo
fino al 1983 allorché il trattamento minimo era di lire 257.000, non
lo sarebbe più nel 1990, quando detto trattamento minimo era di lire
496.000.
Di conseguenza, la mancata estensione di detto limite oltre il
1983 non determina, secondo la parte privata, alcuna disparità di
trattamento.
3. - Si è costituito anche l'I.N.P.S., parte nel giudizio a quo,
rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Zicavo e F. Ausenda, che
chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,
dovendo la norma impugnata interpretarsi - giusta quanto deciso dalla
Corte di cassazione (sentenza 28 giugno 1990 - 27 novembre 1991, n.
12714) - nel senso che il trattamento di maggior favore, stabilito
dal comma nono per le pensioni che avrebbero avuto decorrenza
successiva al 31 dicembre 1983, abbia come parametro di
legittimazione il criterio generale dettato dal comma precedente,
quale limite insuperabile per la concessione del beneficio. Il comma
ottavo, infatti, pur se espressamente riferito alle pensioni con
decorrenza 1° ottobre - 31 dicembre 1983, va posto in correlazione al
comma decimo, che estende la stessa disciplina alle pensioni aventi
decorrenza anteriore, e contiene, ad avviso dell'I.N.P.S., la
normativa generale circa le modalità di adeguamento delle pensioni:
la quale, pur in mancanza di espresso richiamo nel comma nono,
dovrebbe applicarsi anche alle pensioni successive. Ciò, alla luce
della ratio della disciplina, rappresentata, per un lato,
dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica (che ispira
l'intera legge n. 638 del 1983), e, dall'altro, dall'esigenza di
mantenere un minimo di proporzionalità tra la prestazione
contributiva e la controprestazione previdenziale.
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha
chiesto - richiamando le conclusioni rassegnate nella precedente
occasione - che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata, potendo essa risolversi in via interpretativa: il suddetto
limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile
a pensione dovrebbe infatti ritenersi applicabile a tutte le
pensioni, a prescindere dalla loro decorrenza, la quale inciderebbe
solo sul profilo dell'aggiornamento del coefficiente di adeguamento
dell'importo base. Considerato in diritto
1. - L'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638
introduce, al comma ottavo, un nuovo metodo di calcolo delle pensioni
dei lavoratori autonomi, stabilendo che la pensione base venga
rivalutata con il coefficiente 5,74, con ciò restando assorbiti gli
aumenti previsti da disposizioni precedenti. Prevede, peraltro, che
l'ammontare della pensione determinato con il nuovo sistema non possa
superare né l'importo di lire 10.000 per ogni anno di anzianità
contributiva utile a pensione, né quello del trattamento minimo
vigente nelle gestioni (salvo l'eventuale maggior importo derivante
dal previgente sistema di calcolo).
Tale normativa si applica, in forza del comma ottavo, alle
pensioni liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983,
ed in forza del comma decimo, a quelle liquidate anteriormente
all'ottobre 1983 (con assorbimento, per queste ultime, degli aumenti
per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della
pensione).
Il comma nono, a sua volta, stabilisce che "in attesa della
riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma
precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74
sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per
perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno,
in base ai coefficienti di cui all'art. 3, comma undicesimo, della
legge 29 maggio 1982, n. 297 riferiti all'anno 1965". Il Pretore di
Trento censura quest'ultima disposizione muovendo dal presupposto che
essa introduca, per gli anni successivi al 1983, tale meccanismo di
aggiornamento del nuovo sistema di calcolo, senza che l'importo così
determinato venga a soffrire del duplice limite imposto dal comma
precedente, ed in particolare di quello di lire 10.000 per ogni anno
di anzianità contributiva utile a pensione. E poiché tale
disposizione sarebbe applicabile alla pensione oggetto del giudizio
principale per il periodo 1° settembre 1987 - 1° luglio 1990 (data di
entrata in vigore della nuova disciplina della materia introdotta con
l'art. 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in relazione alla quale
questa Corte - decidendo sulla medesima questione con ordinanza n.
507 del 1990 - dispose la restituzione degli atti al rimettente
perché riesaminasse se essa fosse ancora rilevante), il Pretore assume che essa violerebbe l'art. 3 della Costituzione, perché il
trattamento più vantaggioso conseguente all'inapplicabilità del
predetto limite alle pensioni successive al 1983 sarebbe privo di
giustificazione.
2. - L'Avvocatura Generale dello Stato e la difesa dell'I.N.P.S.
chiedono che la questione sia dichiarata infondata perché muove da
un presupposto interpretativo erroneo, e cioè che il predetto limite
di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a
pensione non si applichi alle pensioni successive al 1983; ed a
conforto di tale tesi adducono l'interpretazione della Corte di
cassazione (sentenza 28 giugno 1990 - 27 novembre 1991, n. 12714) -
peraltro condivisa da alcuni giudici di merito - secondo la quale il
limite si applica anche a tali pensioni.
Questa Corte ritiene di dover prendere atto dell'interpretazione
adottata dal giudice di legittimità, in quanto essa, oltre ad essere
applicata nella prassi, è fondata su validi argomenti.
Innanzitutto, sul piano letterale, è da considerare che
l'impugnato comma nono prevede l'aggiornamento del coefficiente 5,74
"per le pensioni di cui al comma precedente" e che quest'ultimo, dopo
aver introdotto tale coefficiente, stabilisce che "in ogni caso" non
può essere superato l'anzidetto, duplice limite. La correlazione tra
questi due dati testuali induce a ritenere che il limite valga per
entrambe le fasce di pensionati considerate nei due commi.
In secondo luogo, appare decisivo considerare che, nelle
intenzioni del legislatore, il nuovo sistema di calcolo, con
aggiornamento annuale, non era concepito come regolamentazione
definitiva della materia, bensì come disciplina destinata a valere
solo provvisoriamente, "in attesa della riforma del sistema
pensionistico": dato testuale, questo, che trova conferma nei lavori
preparatori, ove si dà atto dell'impegno assunto dal Governo, in
sede di conversione del decreto-legge n. 463 del 1983, di presentare
in tempi ravvicinati un disegno di legge di riforma del sistema
previdenziale (cfr. il parere sul disegno di legge di conversione
della XIII Commissione permanente della Camera dei deputati - Atto
Camera n. 424-A - IX Legislatura). La circostanza che la prevista
riforma non si sia realizzata se non in tempi assai più lunghi nulla
toglie all'univoco significato della disposizione.
È illogico, infine, ritenere che, nella fase di transizione ad un
nuovo sistema pensionistico - che nella legge n. 233 del 1990 è
risultato radicalmente diverso dal precedente - il legislatore abbia
rinunciato ad apporre un limite che - come osserva la difesa
dell'I.N.P.S. - appare inteso a preservare una certa proporzionalità
tra la prestazione contributiva e la controprestazione previdenziale.
Ciò, soprattutto perché la disposizione in esame si iscrive
nell'ambito di un provvedimento governativo complessivamente inteso a
soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica - ed in
particolare di quella previdenziale - che furono ben presenti anche
all'atto della sua conversione (cfr. il parere sopra citato).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione deve essere
dichiarata infondata perché poggia su un erroneo presupposto
interpretativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte