Sentenza n. 152/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 231 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dal Pretore di Vicenza
- sez. distaccata di Arzignano nel procedimento penale a carico di
Bruno Biolo iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Bruno Biolo,
imputato dei reati previsti dagli artt. 13 e 14 della legge 13 luglio
1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), in
relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo
codice della strada, il pretore di Vicenza - sezione distaccata di
Arzignano ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione -
nei confronti dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo risultante a seguito
dell'avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
febbraio 1993, n. 32, in base al quale la disposizione abrogativa
della intera legge 13 luglio 1966, n. 615, è stata corretta con
l'aggiunta "limitatamente ai veicoli" (recte: "limitatamente al Capo
VI").
Il giudice a quo, nel ricordare che a seguito del citato avviso di
rettifica la legge n. 615 del 1966 risulta abrogata, non più in
toto, ma, più correttamente, nel solo capo VI (considerato che il
nuovo codice della strada disciplina soltanto l'inquinamento prodotto
dalla circolazione dei veicoli), rileva, tuttavia, che
l'inconveniente causato dall'errata formulazione dell'art. 231
avrebbe dovuto essere eliminato attraverso l'adozione di un altro
atto dotato di forza di legge, e non già attraverso un avviso di
rettifica privo di forza di legge, di data, di paternità e di
sottoscrizione. Quest'ultimo atto, sottolinea il giudice a quo, deve
essere impiegato solo per correggere veri e propri errori materiali
occorsi nella redazione del testo di una legge, e non già, come
sembra sia avvenuto nel caso, quando il testo di legge riveli
incongruenze di contenuto. E, poiché l'avviso di rettifica,
cancellando l'abrogazione di norme incriminatrici, reintroduce in
pratica disposizioni che prevedono ipotesi di reato, il testo così
risultante dell'art. 231 del decreto legislativo n. 285 del 1992
appare in contrasto tanto con l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione (poiché ne potrebbe derivare l'incriminazione di un
cittadino sulla base di un atto privo di forza di legge), quanto con
l'art. 70 della Costituzione (poiché sarebbe stata introdotta
un'innovazione legislativa di grado primario, non già ad opera delle
Camere, come richiede l'articolo invocato, ma ad opera di "privati").
Riguardo alla rilevanza, il giudice a quo osserva che i reati
previsti e puniti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 615 del 1966,
già abrogati dall'art. 231, sono tornati in vita solo in virtù
dell'avviso di rettifica.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per
chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Dopo aver ricordato che il giudice a quo ha erroneamente
individuato la rettifica nell'inciso "limitatamente ai veicoli" (in
realtà riferito all'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990)
anziché in quello "limitatamente al capo VI" e che ciò potrebbe
essere un valido motivo d'inammissibilità per irrilevanza della
questione, l'Avvocatura dello Stato osserva che con l'avviso di
rettifica censurato non si è apportata alcuna innovazione
nell'ordinamento, né si è inteso correggere un'incongruenza
legislativa, ma si è semplicemente voluto rettificare un mero errore
materiale connesso all'omissione di determinate parole. A riprova di
ciò, precisa l'Avvocatura dello Stato, vale il rilievo che quel che
si è introdotto con tale rettifica era già implicito nella norma
corretta ed era desumibile dalla stessa attraverso un'interpretazione
sistematica. Infatti, considerato che l'art. 231 è contenuto nel
codice della strada, l'abrogazione della legge n. 615 del 1966 non
avrebbe potuto riguardare altro che l'inquinamento connesso alla
circolazione dei veicoli a motore. Tanto più ciò vale, conclude la
stessa parte, se si considera che lo stesso art. 231, disponendo che
"sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice", segna in modo
univoco i limiti dell'abrogazione, nel senso che ne circoscrive
l'operatività all'ambito della materia disciplinata dal nuovo codice
della strada, cioè la circolazione dei veicoli a motore. Considerato in diritto
1. - Nell'ambito di un processo penale promosso per l'accertamento
di reati collegati all'inquinamento atmosferico, il pretore di
Vicenza - sezione distaccata di Arzignano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 25, secondo
comma, e 70 della Costituzione - nei confronti dell'art. 231 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo risultante a seguito dell'avviso di rettifica,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 1993, n. 32, in
base al quale la disposizione abrogativa dell'intera legge 13 luglio
1966, n. 615, è stata corretta con l'integrazione "limitatamente ai
veicoli" (recte: "limitatamente al capo VI").
2. - La questione è inammissibile.
Anche se non può accogliersi l'eccezione d'irrilevanza formulata
dall'Avvocatura dello Stato, poiché l'indicazione della correzione
nell'espressione "limitatamente ai veicoli" in luogo di quella
"limitatamente al capo VI" è evidentemente un errore materiale in
cui è caduto il giudice a quo, che, comunque, non è in grado di
offuscare il senso complessivo dell'ordinanza di rimessione e
l'esatta percezione dei termini della questione, quest'ultima è,
tuttavia, parimenti inammissibile in base a un motivo del tutto
pregiudiziale.
Sebbene il giudice a quo abbia formalmente definito l'oggetto
sottoposto al giudizio di costituzionalità identificandolo nell'art.
231 del decreto legislativo n. 285 del 1992 nel testo risultante a
seguito dell'avviso di rettifica precedentemente indicato, è in
realtà quest'ultimo avviso l'effettivo oggetto del giudizio promosso
dal medesimo giudice rimettente. Questi, infatti, dubita che la
rettifica apportata sia stata introdotta attraverso una via idonea,
sul presupposto che, trattandosi di una modifica sostanziale del
testo legislativo pubblicato, avrebbe dovuto essere deliberata con un
nuovo atto avente forza di legge, e non già con una nota di
rettifica. In altri termini, come riconosce lo stesso giudice a quo,
l'oggetto specifico dell'impugnazione è dato, non già dal decreto
legislativo, ma dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
il quale è frutto di un'operazione rientrante fra le attività
imputate alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei
ministri, attività che in nessun caso si conclude con atti
qualificabili come aventi valore di legge, anche ai soli fini del
radicamento presso questa Corte del giudizio di legittimità
costituzionale.
In particolare, oggetto di impugnazione è una rettifica di un
atto legislativo già pubblicato, compiuta ai sensi dell'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217
(Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana). Più precisamente, la correzione apportata
concerne un errore occorso nella emanazione del decreto legislativo
n. 285 del 1992, a causa del quale l'art. 231 presentava una
difformità rispetto al testo effettivamente deliberato dal Consiglio
dei ministri, tale da incidere sul contenuto normativo dello stesso,
determinando l'entrata in vigore di una non prevista disposizione
totalmente abrogativa della legge n. 615 del 1966. E che l'errore
oggetto di rettifica avesse dato luogo a un'abrogazione "apparente",
non voluta dal legislatore, lo si poteva già dedurre in via
intepretativa in base al fatto che la legge 13 giugno 1991, n. 190
(Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la
disciplina della circolazione stradale), prevede tra i criteri e i
principi direttivi cui il Governo doveva ispirarsi "la previsione di
una normativa diretta alla salvaguardia dell'ambiente dagli effetti
nocivi dell'inquinamento ( ..) dell'aria ( ..), conseguenti alla
circolazione dei veicoli" (art. 2, primo comma, lettera cc). In
sostanza, poiché non si può in alcun modo dubitare che l'errore si
è verificato, non nel momento della formazione dell'atto
legislativo, ma in quello successivo della sua comunicazione e
poiché l'avviso di rettifica è lo strumento previsto
dall'ordinamento per porre rimedio ad errori occorsi nella
comunicazione o nella pubblicazione degli atti normativi, si deve
concludere che l'oggetto della contestazione mossa dal giudice a quo
è inidoneo a radicare la competenza di questa Corte come giudice
della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
valore di legge.
Resta da osservare che, di fronte a un uso dell'avviso di
rettifica divenuto assai frequente negli ultimi tempi, la
preoccupazione, manifestata dal giudice a quo, di salvaguardare il
bene giuridico della certezza del diritto da presunte irregolarità o
illegittimità può avere soddisfazione soltanto davanti ai giudici
comuni di volta in volta competenti secondo le norme generali. In
relazione a un comunicato, come quello inammissibilmente impugnato in
questa sede, il sindacato della Corte costituzionale può essere
attivato dai titolari del potere legislativo soltanto nelle evenienze
suscettive di configurare ipotesi di conflitto di attribuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), nel testo risultante a seguito della
pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale del 9
febbraio 1993, n. 32, sollevata, in riferimento agli artt. 25,
secondo comma, e 70 della Costituzione, dal pretore di Vicenza -
sezione distaccata di Arzignano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte