Sentenza n. 152/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/05/1995 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 (recte: 6)
della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per
l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria),
promossi con due ordinanze emesse il 18 giugno 1994 dal pretore di
Pescara nei procedimenti civili vertenti tra Flaviano D'Intino e
comune di Spoltore iscritti rispettivamente ai numeri 632 e 633 del
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto il pretore di
Pescara, nel corso di procedimenti di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni del sindaco del comune di Spoltore di condanna per
violazioni di norme a tutela dell'igiene dei luoghi di produzione di
generi alimentari (art. 29 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327,
sanzionato dall'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283), ha
sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (recte: 6) della
legge della regione Abruzzo del 19 luglio 1984, n. 47, nella parte in
cui - nell'ipotesi di una violazione depenalizzata ai sensi dell'art.
32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, punita con sanzione
amministrativa per la quale la legge prevede solo il massimo edittale
- non consente all'interessato di accedere al pagamento della
sanzione in misura ridotta, come disciplinato dall'art. 16 della
stessa legge n. 689, corrispondendo il doppio del minimo edittale
ricavato, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, dal
disposto dell'art. 26 del codice penale (ordinanze numeri 632 e 633
del 1994).
2. - Il giudice remittente osserva che la norma impugnata consente
l'oblazione mediante il pagamento di una somma pari al terzo del
massimo edittale, mentre l'art. 16 della legge generale di
depenalizzazione del 24 novembre 1981, n. 689, come interpretato dal
"diritto vivente" della Corte di cassazione, stabilisce che nelle
ipotesi - quali quelle per cui è causa - che sono state
depenalizzate dall'art. 32 della stessa legge e per le quali la
sanzione sia prevista solo nel massimo edittale, l'interessato possa
corrispondere, se per lui più favorevole, il doppio del minimo
previsto dall'art. 26 del codice penale.
Nell'ordinanza si afferma che la legge n. 689 del 1981 ha dettato
una disciplina contenente i principi generali in materia di
depenalizzazione degli illeciti amministrativi, all'interno della
quale l'art. 16 regola specificamente la facoltà della parte di
accedere al pagamento in misura ridotta corrispondendo una somma pari
al doppio del minimo della sanzione ovvero al terzo del massimo
edittale. Pertanto, il giudice a quo ritiene che la norma impugnata
contrasti con tale principio della legislazione statale, nella parte
in cui non consente all'interessato di accedere all'oblazione
corrispondendo il doppio del minimo edittale, calcolato ai sensi
dell'art. 26 del codice penale, dal momento che le ipotesi di
illeciti sui quali verte il processo a quo sono state depenalizzate
dall'art. 32 della legge n. 689. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze pongono, con identiche argomentazioni, la
stessa questione di legittimità costituzionale. I giudizi relativi
vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
2. - Il pretore di Pescara dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione
Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle
sanzioni amministrative in materia sanitaria), dove, in relazione
all'ipotesi di pagamento della sanzione amministrativa in misura
ridotta, si statuisce che "nel caso la disposizione non preveda il
minimo di sanzione amministrativa, ma determini solo il massimo, è
consentito il pagamento ridotto nella sola misura di un terzo del
massimo".
Ad avviso del giudice a quo tale disposizione verrebbe a violare
l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, nel caso di violazione
amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, "non consente
all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo anche il
doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto vivente, alla
stregua del disposto di cui all'art. 26 del codice penale".
3. - La questione è fondata.
L'art. 16 della legge 689 del 1981, recante "Modifiche al sistema
penale", disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni
amministrative statuendo che le stesse possono essere estinte
mediante il pagamento di una somma "pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale".
A tale norma, per il suo rilievo nel contesto della disciplina
generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuto il
valore di principio suscettibile di vincolare il legislatore
regionale: e questo sia con riferimento alla previsione della
possibilità di un pagamento della sanzione in misura ridotta sia con
riferimento alla determinazione di tale misura, che la stessa norma
viene a indicare nell'importo più favorevole al soggetto intimato,
da individuare attraverso la scelta tra le misure rappresentate dal
terzo del massimo e dal doppio del minimo della sanzione edittale.
La norma regionale impugnata riduce, di contro, questa alternativa
all'unica ipotesi del pagamento di un terzo del massimo, là dove la
sanzione risulti comminata solo nella misura massima. Tale soluzione
sembra muovere dal presupposto che, quando la sanzione risulti
fissata solo nel massimo, non sussista la possibilità di individuare
per la stessa un minimo, con la conseguente necessità di correlare
la misura della riduzione al solo parametro esplicitamente indicato.
Tale presupposto appare, peraltro, errato, perché trascura di
considerare che anche per le sanzioni indicate solo nel massimo e
sprovviste di un minimo specifico sussiste pur sempre la possibilità
di individuare un minimo nella disciplina generale posta per ciascun
tipo di sanzione.
Questo minimo, per le sanzioni di origine amministrativa, risulta
indicato dall'art. 10 della legge n. 689 del 1981 (in una somma non
inferiore a lire quattromila), mentre, per le sanzioni depenalizzate
di cui all'art. 32, lo stesso può essere desunto dall'art. 38 della
legge in questione, dove, per individuare l'entità della somma
dovuta in relazione ad una sanzione amministrativa conseguente ad un
illecito depenalizzato, si rinvia all'ammontare della multa e
dell'ammenda.
Nell'ipotesi di sanzione amministrativa derivante - come nel caso
preso in esame nel giudizio a quo - da una contravvenzione
depenalizzata ( ex art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283) la
misura minima della sanzione può essere, dunque, desunta in via
generale - così come indicato dalla giurisprudenza della Cassazione
richiamata quale "diritto vivente" nell'ordinanza di rinvio -
dall'art. 26 del codice penale, che indica, per l'ammenda, la misura
minima di lire quattromila.
Il rispetto del principio sanzionato nell'art. 16 della legge n.
689 del 1981 impedisce, pertanto, alla regione di bloccare la misura
della sanzione ridotta solo in relazione al terzo del massimo
edittale, dal momento che, in ogni caso, occorre garantire al
soggetto colpito la possibilità di scelta della misura più
favorevole tra le due dalla stessa norma indicata: con la conseguenza
che la regione, in assenza di un minimo specificamente sanzionato,
non può sottrarre a chi sia interessato al pagamento in misura
ridotta la possibilità di ottemperare al proprio obbligo utilizzando
il richiamo anche al minimo desumibile in via generale dalla
disciplina relativa al tipo di sanzione applicata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione Abruzzo 19
luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni
amministrative in materia sanitaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte