Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e

447 bis del codice di procedura civile in relazione all'art. 8,

secondo comma, numero 3, stesso codice, promosso con ordinanza emessa

il 15 giugno 1998 dal pretore di Siracusa nel procedimento civile

vertente tra Liistro Vincenzo e l'AGIP Petroli S.p.A., iscritta al

n. 780 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di costituzione dell'Agip Petroli S.p.A. nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di

Siracusa, con ordinanza emessa il 15 giugno 1998, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis - in

relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) - del codice di

procedura civile;

che nella causa pendente davanti al giudice a quo, a seguito

della notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di

locazione, il debitore ingiunto ha proposto opposizione, anziché con

ricorso, con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il

termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, e di cui

controparte ha eccepito la tardività;

che il pretore di Siracusa osserva che, secondo il

consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto

ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro deve essere

proposta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro quaranta

giorni dalla notificazione del decreto e che, qualora l'opposizione

venga erroneamente proposta con citazione, essa è parimenti valida,

purché l'atto venga depositato in cancelleria entro detto termine;

che secondo il rimettente, mentre il debitore ingiunto per un

credito di lavoro può agevolmente individuare il rito applicabile al

giudizio di opposizione - dal momento che il pretore, quando esercita

le funzioni di giudice del lavoro, avrebbe una "soggettività"

distinta da quella del pretore ordinario - la medesima individuazione

non sarebbe altrettanto agevole nelle altre materie alle quali si

applica lo stesso rito, non essendovi in questi casi un giudice

addetto in via esclusiva alla materia, e non essendo prescritta una

particolare forma del provvedimento;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate si

porrebbero in contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non

prevedono che il decreto ingiuntivo - emesso nelle materie di cui

all'art. 8, secondo comma, numero 3), cod. proc. civ. - debba

indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel

termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto;

che il rimettente ravvisa inoltre una violazione del

principio di eguaglianza, in quanto nelle materie soggette al rito

del lavoro il debitore ingiunto sarebbe esposto ad una pronuncia di

esecutività del decreto, qualora notifichi tempestivamente

l'opposizione ma depositi gli atti oltre il termine di quaranta

giorni, mentre il debitore ingiunto per il pagamento di altri

crediti, dopo aver notificato l'opposizione, disporrebbe di un

ulteriore termine per costituirsi;

che il pretore di Siracusa assume infine che le norme

impugnate sarebbero in contrasto anche con l'art. 97 della

Costituzione, poiché la previsione della emissione di un

provvedimento giurisdizionale, rispetto al quale sia incerto il mezzo

di impugnazione esperibile, non sarebbe conforme al principio del

buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che secondo l'Avvocatura la violazione dell'art. 24 della

Costituzione non sussisterebbe, dal momento che l'individuazione e la

qualificazione del rapporto da cui nasce il credito, e quindi del

rito applicabile all'opposizione, è attività tipica dell'avvocato,

il quale è in condizione di desumere la causa petendi non solo dal

decreto ingiuntivo ma anche dal ricorso dell'istante, notificato in

uno con lo stesso;

che, per quanto concerne la violazione degli artt. 3 e 97

della Costituzione, secondo la difesa erariale l'individuazione delle

materie da trattare col rito del lavoro implicherebbe scelte

ampiamente discrezionali del legislatore, dovendosi altresì

escludere profili di manifesta irrazionalità o di ingiustificata

disparità di trattamento nell'applicazione di tale rito alle

controversie relative alle locazioni;

che si è costituita nel presente giudizio la parte convenuta

in opposizione nel giudizio a quo chiedendo alla Corte di dichiarare

la questione manifestamente infondata;

che ad avviso della parte privata la specialità della

materia giustificherebbe la specialità della procedura, non

potendosi perciò ipotizzare alcuna violazione degli artt. 3 24 e 97

Cost., non essendo, in particolare, nella specie ravvisabile una

qualche violazione di principi inerenti all'organizzazione degli

uffici pubblici;

che la parte privata ha ricordato infine come la

giurisprudenza abbia sempre ammesso la sanatoria dell'opposizione

proposta con citazione, purché l'atto venga depositato in

cancelleria entro quaranta giorni dalla notifica del decreto

ingiuntivo, ciò che nel caso concreto non è avvenuto.

Considerato che il pretore di Siracusa sollecita alla Corte una

pronuncia additiva delle norme del codice di procedura civile che,

nel caso dei decreti ingiuntivi concessi in materia di locazione e

quindi soggetti al rito del lavoro, espressamente preveda che

l'opposizione sia proposta con ricorso da depositarsi nella

cancelleria del giudice nel termine di quaranta giorni dalla

notificazione;

che la giurisprudenza di legittimità e di merito è da tempo

assolutamente ferma nel considerare che l'opposizione a decreto

ingiuntivo emesso per crediti di lavoro deve essere proposta con

ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione,

questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga

depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 cod. proc.

civ., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia

avvenuta la sola notificazione;

che il suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale,

formatosi in materia di controversie di lavoro e previdenziali in

senso stretto, ha trovato conferma anche nella materia delle

locazioni alla quale, in forza dell'espresso richiamo di cui

all'art. 447-bis - introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 -,

si applica il medesimo rito;

che questa Corte ha già affermato che la diversa disciplina

dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello

di lavoro è giustificata e non irragionevole, essendo finalizzata

alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della

pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); che il principio della legale

conoscenza delle norme nulla ha da vedere con il principio di

eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa, e ancora che

a maggior ragione esso non può non valere quando la parte si

avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del

necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la

causa petendi dagli atti notificati alla parte (cfr. le sentenze

n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980);

che, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., la

giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il

principio del buon andamento e della imparzialità

dell'amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi

dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle

leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro

funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto

estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale (cfr. da

ultimo, l'ordinanza n. 30 del 2000, e le sentenze n. 281 del 1995 e

n. 376 del 1993);

che la questione risulta perciò manifestamente infondata

sotto ogni profilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in

relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di

procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97

della Costituzione dal pretore di Siracusa, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte