Sentenza n. 153/1967
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/12/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
citata
- art. 6legge 31/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con due ricorsi del Presidente della
Regione siciliana rispettivamente notificati il 21 marzo e il 5 maggio
1967, depositati in cancelleria il 22 marzo ed il 10 maggio 1967, ed
iscritti ai nn. 8 e 16 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di
attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sulla competenza a
costituire le Commissioni provinciali per l'istruttoria delle domande
di iscrizione agli albi nazionali degli esportatori di prodotti
ortofrutticoli e agrumari e degli esportatori di fiori e piante
ornamentali.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La legge 31 dicembre 1931, n. 1806, istituiva un albo per gli
esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari, di essenze agrumarie e
di fiori, presso ciascun Consiglio provinciale dell'economia. La
successiva legge 24 giugno 1942, n. 896, sopprimeva i detti albi
provinciali e istituiva l'albo nazionale degli esportatori di prodotti
ortofrutticoli presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.
Tale legge rimase inapplicata.
Costituita la Sicilia in Regione autonoma, quest'ultima, con legge
6 marzo 1951, n. 27, creava il Comitato regionale per l'albo degli
esportatori ortofrutticoli agrumari, con le funzioni del Comitato
centrale previsto dalla legge 31 dicembre 1931. La legge fu impugnata
dal Commissario dello Stato, ma l'Alta Corte per la Regione siciliana
respinse il ricorso con sentenza 27 aprile 1951, n. 33.
Successivamente la legge dello Stato 25 gennaio 1966, n. 31, è
venuta a regolare nuovamente la materia. Essa istituisce un albo
nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e un
albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali, e
dispone che i detti albi sono tenuti dall'Istituto nazionale per il
commercio estero. Prevede una Commissione, presso ciascuna Camera di
commercio, per l'istruttoria delle domande di iscrizione e per dar
pareri sulle richieste di rappresentanza delle case di spedizione; una
Commissione per la tenuta degli albi, presso la I. C. E., con funzioni
di deliberare sulle iscrizioni, di provvedere alle reiscrizioni
biennali e di applicare sanzioni; un Comitato presso il Ministero del
commercio estero, per l'esame dei ricorsi contro gli atti della
predetta Commissione. L'art. 10 della legge stabilisce che la
Commissione per la tenuta degli albi e il Comitato sono costituiti con
decreto del Ministro per il commercio estero, mentre per la Commissione
presso la Camera di commercio l'art. 6, secondo comma, dispone che essa
"è costituita con decreto del Prefetto ovvero, per le regioni
autonome, con decreto del Commissario del Governo".
Entrata in vigore la detta legge, la Presidenza della Regione
siciliana, con nota dell'Ufficio legislativo in data 30 marzo 1966,
comunicata al Presidente del Consiglio, al Ministro per il commercio
estero e all'I. C. E., poneva il problema dell'interpretazione
dell'art. 6, esprimendo l'avviso che, in base all'art. 20 dello
Statuto della Regione, il potere di nomina delle Commissioni istituite
presso le Camere di commercio spettasse, per le varie provincie
dell'isola, ad un organo centrale dell'Amministrazione regionale.
La Presidenza del Consiglio rispondeva con lettera 31 ottobre
1966, sostenendo che, in base all'interpretazione logico-sistematica
dell'art. 6, quest'ultimo va inteso nel senso che le Commissioni
debbono essere costituite con decreto del Prefetto e, nelle Regioni ad
autonomia speciale, con decreto del Commissario del Governo ove questo,
in seguito alla soppressione del Prefetto, ne abbia assunto le
funzioni: di fatto, nella sola Regione del Trentino-Alto Adige.
La Regione replicò.
Intanto con decreti dell'Assessore regionale per l'industria e
commercio furono costituite le Commissioni, che cominciarono a
funzionare. Ma con lettera 23 dicembre 1966 alla Camera di commercio di
Catania l'Istituto per il commercio estero, richiamandosi alla lettera
31 ottobre 1966 della Presidenza del Consiglio, restituiva le domande
già istruite e trasmesse da quella Camera di commercio, non essendo
stata la Commissione nominata dal Prefetto.
La lettera dell'Istituto veniva portata a conoscenza
dell'Assessorato regionale per l'industria e il commercio, e da questo
al Presidente della Regione con nota 24 gennaio 1967.
2. - Con atto 21 marzo 1967 il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Villari, ha proposto ricorso
contro il Presidente del Consiglio per regolamento di competenza su
conflitto di attribuzione determinato dalla lettera dell'I. C. E. 23
dicembre 1966 e dalla lettera del Presidente del Consiglio 31 ottobre
1966.
Nel ricorso si sostiene che l'art. 6 della legge n. 31 del 1966
è norma di organizzazione e le Commissioni in esso previste sono
organismi incardinati nelle Camere di commercio, su cui la Regione ha
il controllo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 1949, n. 1182.
La Regione ha quindi competenza legislativa primaria nella specifica
materia, ai sensi degli artt. 14, lett. p, 15 e 16 dello Statuto, e
rivendica pertanto l'esercizio di una competenza amministrativa
propria, non decentrata. Si assume inoltre che la ratio dell'art. 6 è
di fissare un criterio di decentramento a livello regionale, conforme
all'art. 5 della costituzione, attribuendo la nomina della Commissione
a un organo statale (Commissario del Governo e, transitoriamente,
Prefetto) nelle Regioni a ordinamento autonomo, le quali non hanno
competenza in materia, e non intervenendo nelle Regioni a statuto
speciale, aventi competenza propria.
Il ricorso prosegue affermando che per l'esercizio del potere di
nomina in questione non vi è luogo a trasferimento di uffici, per il
motivo già detto che la Regione ha potestà legislativa in materia, e
perché sono intervenute norme di attuazione, che hanno operato il
trasferimento alla Regione del potere di controllo sulle Camere di
commercio. Né occorrerebbero direttive, dato che la composizione delle
Commissioni è stabilita tassativamente dalla legge. Del resto, la
Regione sarebbe competente anche se la nomina delle Commissioni si
ritenesse atto di funzione statale, perché nell'ordinamento
autonomistico siciliano l'esercizio della funzione amministrativa
decentrata dà luogo a una attribuzione istituzionale di competenza,
che non può essere esercitata se non dalla Regione.
3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 10 aprile 1967.
In esso preliminarmente si deduce che il ricorso è irricevibile
per tardività (ex art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87), se si
considera proposto in relazione alla lettera del Presidente del
Consiglio 31 ottobre 1966, se è vero che a questa fu replicato con
nota 30 dicembre 1966; è inammissibile in relazione alla nota
dell'I.C.E., la quale non può qualificarsi atto dello Stato, ed è
meramente esecutiva della presidenziale citata; sarebbe comunque
inammissibile nella parte in cui rivendica agli organi regionali la
competenza di cui all'art. 20, primo comma, ultima parte, dello
Statuto siciliano, perché ivi si configura un conflitto interorganico
e non intersoggettivo.
Nel merito, prosegue l'atto di costituzione, il ricorso è
infondato. L'albo nazionale esportatori ortofrutticoli rientra nella
materia del commercio con l'estero, su cui la Regione non ha
competenza, e le Commissioni per l'istruttoria delle domande sono
organi decentrati del Ministero per il commercio estero e agiscono
nell'ambito della speciale organizzazione posta in essere dalla legge.
Il verificatosi trasferimento della vigilanza e tutela sulle Camere di
commercio non esclude l'istituzione di Commissioni statali per
funzioni statali, che non possono essere costituite se non con
provvedimento statale. Si conclude perché il ricorso sia dichiarato
in parte irricevibile, in parte inammissibile, e, subordinatamente,
perché sia respinto.
4. - Con altro ricorso, depositato il 10 maggio 1967, il
Presidente della Regione siciliana, rappresentato dallo stesso avv.
Villari, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione al decreto del
Prefetto di Siracusa 23 febbraio 1967, col quale è stata costituita
la Commissione provinciale di cui all'art. 6 della legge n. 31 del
1966.
Premessa l'istanza che il giudizio sia riunito col precedente, si
solleva in via incidentale la questione di legittimità costituzionale
della norma su cui si fonda il potere del Prefetto di Siracusa.
Si deduce in proposito che l'art. 7 della legge citata viola l'art.
5, prima parte, della costituzione, perché accentra in una Commissione
incardinata presso l'I. C. E. un'attività già decentrata nella
Camera di commercio; l'art. 9 viola lo stesso art. 5, seconda parte,
della costituzione, perché devolve a un Comitato incardinato nel
Ministero per il commercio estero funzioni già svolte dal Comitato
regionale istituito con la legge regionale 6 marzo 1951; l'art. 6
viola l'art. 14, lett. o e p, e gli artt. 15 e 16 dello Statuto
siciliano, in quanto modifica la struttura organizzativa delle Camere
di commercio siciliane, la cui disciplina è riservata alla Regione.
Si deduce inoltre la violazione dell'art. 20, primo comma, dello
Statuto siciliano, sostenendosi che in base ad esso il potere
amministrativo spetta per diretta attribuzione statutaria agli organi
regionali, sia nelle materie connesse a competenza legislativa, sia in
quelle escluse.
La Commissione centrale per la tenuta degli albi, prosegue il
ricorso, è organo dell'I.C.E. e non del Ministero, e la Commissione
provinciale non è organo subordinato gerarchicamente all'I.C.E., per
cui le sue funzioni non possono essere considerate né funzioni statali
decentrate, né funzioni dell'I.C.E. decentrate alle Camere di
commercio, perché la legge le attribuisce direttamente a queste
ultime.
Quanto all'interpretazione dell'art. 6, si sostiene, come nel
precedente ricorso, che con esso si è voluta una localizzazione del
potere di costituzione delle Commissioni a livello regionale, e che la
norma attributiva del potere al Prefetto ha carattere provvisorio e si
applica nelle more della costituzione delle regioni ordinarie.
Si conclude nel senso che, previa risoluzione della questione di
legittimità costituzionale, sia dichiarata la competenza
dell'Assessore regionale e sia annullato il decreto del Prefetto di
Siracusa.
5. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con deduzioni depositate il 18 maggio 1967.
In esse si eccepisce preliminarmente che il ricorso è
inammissibile, sotto due riflessi: perché il decreto del Prefetto di
Siracusa è atto meramente esecutivo della determinazione del
Presidente del Consiglio e delle istruzioni di cui alla circolare del
20 dicembre 1966 del Ministero dell'interno, e perché il decreto
stesso non è atto idoneo a manifestare la definitiva volontà dello
Stato, emanando da organo periferico, gerarchicamente dipendente dagli
organi centrali.
Nel merito si sostiene l'infondatezza del ricorso e della questione
di legittimità costituzionale, ribadendo la tesi che le norme di cui
trattasi riguardano la materia del commercio con l'estero, su cui la
Regione non ha competenza, e che le Commissioni provinciali sono organi
decentrati del Ministero.
Si conclude per la dichiarazione di inammissibilità e,
subordinatamente, per il rigetto del ricorso.
6. - Entrambe le parti hanno presentato unica memoria per i due
giudizi.
Nella memoria dell'Avvocatura dello Stato si confermano le
eccezioni pregiudiziali, rimettendosi per altro alla Corte. Circa la
questione di legittimità costituzionale, se ne sostiene l'irrilevanza
per quanto riguarda gli artt. 7 e 9 della legge, e comunque la
manifesta infondatezza. Per quanto riguarda l'art. 6, si nega che sia
stata invasa la competenza della Regione in materia di ordinamento
delle Camere di commercio, giacché tale articolo, istituendo
Commissioni presso di esse, non ne ha modificato la struttura
organizzativa.
Infondata è altresì la questione di legittimità costituzionale
per contrasto con l'art. 20, primo comma, ultima parte, dello Statuto,
perché la c.d. attività statale decentrata non può essere
considerata attività amministrativa propria della Regione, e perché
la norma statutaria non comprende tutte le funzioni statali, ma solo
quelle che per loro natura possono essere svolte da organi regionali.
Si insiste per il rigetto dei ricorsi, confermando la tesi che non
si è in materia di competenza della Regione, e che le Commissioni di
cui trattasi sono organi decentrati del Ministero del commercio con
l'estero, che agiscono nell'ambito della speciale organizzazione posta
in essere dalla legge.
Nella memoria della Regione si resiste alle eccezioni
pregiudiziali. Si ribadisce quindi la tesi che le Commissioni
provinciali sono organi interni delle Camere di commercio, e che alla
costituzione di esse deve provvedere l'autorità regionale. Si
confermano le già avanzate richieste.
7. - Nella discussione orale i difensori delle parti hanno
sviluppato gli esposti argomenti. Considerato in diritto :
1. - Le due cause riguardano la stessa questione e possono essere
riunite e decise con unica sentenza.
2. - La difesa della Presidenza del Consiglio ha sollevato varie
eccezioni pregiudiziali di irricevibilità e di inammissibilità dei
due ricorsi, in relazione ai singoli atti denunciati dalla Regione come
lesivi della sua competenza, rimettendosi per altro alla giustizia
della Corte. La difesa della Regione, da parte sua, ha precisato nella
memoria che i due atti che, secondo il suo assunto, incidono
effettivamente sulla competenza regionale sono la lettera 23 dicembre
1966 dell'I. C. E., con la quale si restituivano alla Camera di
commercio di Catania alcune domande di iscrizione all'albo degli
esportatori ortofrutticoli, perché istruite da Commissione non
nominata dal Prefetto, e il decreto 23 febbraio 1967 del Prefetto di
Siracusa, col quale si costituiva per quella provincia la Commissione
di cui all'art. 6 della legge 25 gennaio 1966, n. 31.
In relazione alla prima, la Corte osserva che l'eccezione di
inammissibilità del ricorso perché la detta lettera non può
qualificarsi atto dello Stato non potrebbe essere decisa
indipendentemente dal merito, collegandosi alla più ampia questione se
la organizzazione prevista dalla legge predetta sia una organizzazione
statale decentrata del Ministero per il commercio estero, come si
assume dalla stessa Avvocatura dello Stato: è chiaro infatti che solo
dalla soluzione di tale questione può dipendere la qualificazione
degli atti emanati nell'ambito della detta organizzazione come atti
statali. Né la lettera dell'I. C. E. può essere considerata meramente
esecutiva della lettera del Presidente del Consiglio a cui fa
riferimento, perché, se quest'ultima, in base al suo contenuto
interpretativo dell'art. 6, affermava in via generale ed astratta la
competenza dello Stato nella nomina delle Commissioni, la lettera
dell'I. C. E. conteneva un provvedimento col quale, ritenendo, sia pure
con motivazione ob relationem, l'illegittimità delle pratiche istruite
dalla Commissione provicinale di Catania, si negava in concreto la
competenza di tale Commissione, perché nominata dall'Assessore
regionale.
A maggior ragione non può negarsi l'ammissibilità del ricorso in
relazione al decreto del Prefetto di Siracusa, che ha proceduto alla
nomina della Commissione, in quanto con esso si è in concreto e
positivamente affermata la competenza dello Stato, che viene invece
negata dalla Regione. Né ostacola la proponibilità del ricorso
l'asserito carattere non definitivo di tale atto del Prefetto. Infatti
il vigente ordinamento dei conflitti costituzionali di attribuzione
richiede che il conflitto sia insorto fra "organi competenti a
dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono" per
quanto riguarda i conflitti tra poteri dello Stato (art. 37 legge 11
marzo 1953, n. 87), mentre per quanto riguarda i conflitti tra Stato e
Regione l'art. 39 della citata legge non richiede la definitività
dell'atto che ha dato luogo al conflitto. E la differente normativa
corrisponde ai caratteri peculiari dei due tipi di conflitto. Non può
infatti configurarsi un conflitto tra i "poteri dello Stato" finché
non ci sia stata una definitiva manifestazione della loro volontà.
Finché essa manchi, non c'è il conflitto tra "poteri" dello Stato.
Ed è da notare che in questi casi il concetto di definitività non
corrisponde del tutto al concetto di definitività dell'atto
amministrativo.
Nei rapporti, invece, tra Stato e Regioni, l'atto lesivo della
competenza di uno dei due soggetti può consistere in qualunque atto di
un loro organo che, nell'esercizio di funzioni legislative o
amministrative, affermi in concreto la propria competenza o neghi
l'altrui. La definitività dell'atto non è richiesta dal legislatore
come presupposto del giudizio di regolamento di attribuzione, e
l'interprete non può a lui sostituirsi nel porre condizioni che
possano essere preclusive della proponibilità del conflitto.
La ragione per cui non si richiede la definitività dell'atto sta
nella particolare natura del giudizio di cui trattasi, diretto alla
immediata risoluzione del conflitto, con la conseguente rimozione, ad
opera dell'organo istituito a garanzia del rispetto delle competenze
costituzionalmente stabilite, della situazione di illegittimità
costituzionale eventualmente determinatasi. Il sistema trova riscontro
nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, che può
essere proposto in qualunque grado del giudizio principale.
D'altra parte, quando l'atto che ha dato occasione al conflitto non
è definitivo, resta aperta la via alla Regione o allo Stato, una volta
venuti a conoscenza della proposizione del conflitto, di confermare,
resistendo in giudizio, la propria competenza, o di annullare l'atto,
ad opera dell'organo gerarchicamente superiore, eventualmente
determinando la cessazione della materia del contendere.
In base alle esposte considerazioni deve ritenersi validamente
proposto il conflitto di attribuzione di cui ai due ricorsi della
Regione siciliana, restando assorbite le altre eccezioni pregiudiziali
riguardanti atti diversi da quelli innanzi esaminati.
3. - Col secondo ricorso è stata sollevata incidentalmente dalla
Regione una questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 6, 7 e 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31.
In conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 22 del
1960 e sentenza n. 51 del 1965), la questione è ammissibile, nei
limiti della sua rilevanza per la risoluzione del conflitto e della non
manifesta infondatezza.
Ritiene tuttavia la Corte che la rilevanza non sussiste per gli
artt. 7 e 9 della legge, impugnati in riferimento all'art. 5,
rispettivamente prima e seconda parte, della costituzione.
Infatti, l'art. 7 istituisce la Commissione per la tenuta degli
albi presso l'I. C. E. e, secondo l'assunto della Regione, sarebbe
illegittimo perché accentra in tale organo incardinato nell'I. C. E.
una attività già decentrata nelle Camere di commercio; l'art. 9
istituisce presso il Ministero per il commercio estero il Comitato per
l'esame dei ricorsi contro gli atti della Commissione, e sarebbe
illegittimo perché devolve a tale Comitato funzioni già svolte dal
Comitato regionale istituito con legge regionale 6 marzo 1951.
Se non che il presente conflitto ha per oggetto la competenza a
costituire le Commissioni per l'istruzione delle domande di iscrizione,
di cui all'art. 6. Non potrebbe perciò influire sulla risoluzione di
esso una decisione sulla legittimità costituzionale
dell'incardinamento nell'I. C. E. della Commissione per la tenuta
degli albi e sulla legittimità costituzionale dell'attribuzione al
Comitato presso il Ministero delle funzioni già assegnate al Comitato
regionale dalla legge regionale.
Sarebbero invece rilevanti nel presente giudizio le questioni
sollevate in relazione all'art. 6, in applicazione del quale sono stati
emessi gli atti che hanno dato luogo al conflitto. Esse sono però
manifestamente infondate.
4. - Si assume dalla Regione che l'art. 6 della legge 25 gennaio
1966, n. 31, col disporre che la Commissione per l'istruttoria delle
domande, istituite presso ciascuna Camera di commercio, è costituita
con decreto del Prefetto o, nelle Regioni autonome, con decreto del
Commissario del Governo, turba la struttura organizzativa delle Camere
di commercio siciliane, la cui disciplina è riservata alla Regione in
base agli artt. 14, lett. o e p, 15 e 16 dello Statuto.
Ma va osservato che la legge n. 31 del 1966 disciplina gli albi
nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari e
degli esportatori di fiori, creando una speciale organizzazione per le
iscrizioni agli albi stessi, per la loro tenuta e per l'applicazione di
sanzioni agli iscritti che contravvengano alle norme concernenti le
esportazioni ortofrutticole e agrumarie o che arrechino pregiudizio
agli interessi economici nazionali (art. 11). Si è pertanto nel campo
della disciplina del commercio con l'estero, non potendosi dubitare che
attiene a tale materia la determinazione dei soggetti autorizzati a
quel commercio e l'esercizio del potere disciplinare sulla loro
attività.
La Commissione di cui all'art. 6 fa parte della detta
organizzazione; vale a dire, dell'apparato predisposto dalla legge
dello Stato per lo svolgimento di una funzione di interesse nazionale.
È da tener presente a questo proposito che la Commissione, oltre alla
funzione di istruire le domande di iscrizione all'albo, ha anche una
funzione consultiva del Ministero per il commercio estero per quanto
riguarda l'autorizzazione alle case di esportazione di rappresentare
l'esportatore, previa cauzione a garanzia del rispetto delle norme in
materia (art. 3).
Il fatto che la Commissione stessa sia istituita "presso" la Camera
di commercio, e sia presieduta dal presidente di questa, non fa di essa
un organo della Camera di commercio, né altera la struttura di
quest'ultima.
Non può pertanto ravvisarsi, nel fatto che l'art. 6 abbia
attribuito al Prefetto o al Commissario dello Stato la costituzione
della Commissione (praticamente la nomina formale del presidente di
diritto e dei membri designati dalle associazioni di categoria), una
violazione della competenza della Regione in materia di regime e di
ordinamento degli enti locali, e in particolare in materia di
ordinamento delle Camere di commercio.
Né va trascurata la circostanza che la legge 24 giugno 1942, n.
896, sopprimendo gli albi provinciali, aveva fatto divieto agli uffici
dell'albo, istituiti dalla precedente legge 31 dicembre 1931, n. 1806,
presso i Consigli provinciali delle corporazioni, di accettare nuove
domande di iscrizione, mantenendo i detti uffici solo a titolo
provvisorio, e privati del potere di accettazione di nuove domande,
fino all'applicazione della nuova legge. Pertanto, la sopravvenuta
legge 25 gennaio 1966 non ha inciso, con l'art. 6, sull'ordinamento di
uffici delle Camere di commercio, succedute ai Consigli provinciali
delle corporazioni, giacché fin dalla ricordata legge del 1942 non
esistevano, presso questi ultimi, uffici aventi competenza in materia
di iscrizione agli albi.
All'art. 6, il solo che, come si è detto, riguarda il presente
giudizio, non può neanche essere riferita la dedotta violazione
dell'art. 14, lett. p, dello Statuto siciliano, in quanto l'articolo
stesso non ha per oggetto l'ordinamento di uffici ed enti regionali.
5. - Manifestamente infondata è anche la questione di
legittimità costituzionale per violazione dell'art. 20, primo comma,
dello Statuto per la Regione siciliana.
L'aver escluso, per le ragioni innanzi esposte, che l'art. 6 della
legge n. 31 concerna la materia di cui all'art. 14, lett. o e p. dello
Statuto porta anche ad escludere che l'art. 6 abbia violato la
competenza amministrativa spettante alla Regione in base alla prima
parte del primo comma dell'art. 20. Ma non sussiste neanche violazione
della seconda parte di tale comma. Non può infatti accogliersi la tesi
della Regione, secondo la quale in tutte le materie non comprese negli
artt. 14, 15 e 17 dello Statuto siciliano lo Stato avrebbe solo un
potere di dettare direttive di indirizzo politico o amministrativo;
direttivo per cui non ci sarebbe spazio rispetto agli atti di
costituzione delle Commissioni di cui allo art. 6. Questa Corte ha già
affermato che la previsione di una attività amministrativa della
Regione secondo le direttive del Governo non ha privato lo Stato delle
titolarità delle funzioni amministrative nelle materie non comprese
negli artt. 14, 15 e 17 (in tal senso, tra le altre, la sent. n. 3 del
1964): funzioni che saranno affidate alla Regione, con la
determinazione delle direttive, quando per la loro natura, e secondo il
principio del decentramento, possono essere svolte dall'autorità
regionale.
D'altra parte, come ha affermato la difesa della Presidenza del
Consiglio, il denunciato art. 6 non esclude una futura attribuzione al
Presidente e agli Assessori regionali dell'esercizio della funzione ivi
prevista.
6. - Le considerazioni innanzi esposte a proposito della questione
di legittimità costituzionale valgono per la risoluzione del conflitto
di attribuzione.
Non occorre qui indugiare sulla tesi della Regione secondo la quale
l'art. 6 andrebbe interpretato nel senso che l'attribuzione del potere
di nomina delle Commissioni al Prefetto avrebbe carattere provvisorio e
si applicherebbe solo alle Regioni a statuto comune nelle more della
loro costituzione, mentre nelle Regioni oggi esistenti quel potere
spetterebbe agli organi regionali competenti secondo i rispettivi
statuti.
Questa interpretazione potrebbe fornire il criterio di risoluzione
del conflitto soltanto qualora fosse la sola deducibile da norme
costituzionali che vietassero l'attribuzione di quel potere a organi
diversi dai regionali. Ma si è visto innanzi come la materia a cui
l'art. 6 si riferisce non rientra tra quelle attribuite alla competenza
della Regione e come non sia conseguentemente illegittima
l'attribuzione di quei poteri ad organi non regionali e l'esercizio di
essi da parte dei medesimi. Ciò è sufficiente per escludere che gli
atti emanati da organi dello Stato in applicazione dell'art. 6 possano
essere considerati lesivi della competenza della Regione, mentre va
dichiarata la competenza dello Stato nella materia di cui al detto
articolo, rientrante nella disciplina del commercio estero e nella
relativa organizzazione; materia non compresa nella competenza
legislativa e nella competenza amministrativa, propria o decentrata,
della Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi;
dichiara che spetta agli organi dello Stato la competenza a
costituire le Commissioni di cui all'art. 6 della legge 25 gennaio
1966, n. 31, e respinge in conseguenza i ricorsi della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte