Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1971 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

2 agosto 1967, n. 799 (modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016,

sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia),

promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1970 dal pretore di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Peracci Francesco e Berti

Alessandro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Visti gli atti di costituzione di Berti Alessandro e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il pretore di

Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 44 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2

agosto 1967, n. 799, il quale, in sostituzione dell'art. 29 del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016, che poneva il divieto di caccia nei fondi chiusi

salvo che al proprietario o col suo consenso, sancisce il divieto di

caccia ed uccellagione nei fondi stessi per chiunque e quindi anche per

il proprietario del fondo;

che, subordinatamente alla questione anzidetta, il pretore assume

che sarebbero altresì non manifestamente infondate le ulteriori

questioni di legittimità costituzionale della norma impugnata

prospettate dalle parti;

che innanzi a questa Corte si è costituita, con atto depositato il

22 maggio 1970, la parte Berti Alessandro chiedendo l'accoglimento

della questione ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, con atto depositato il 27 luglio 1970, concludendo per

l'infondatezza della questione proposta.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 59 del 1965, ha già

avuto occasione di affermare che il nostro ordinamento non riconosce al

proprietario del terreno un diritto esclusivo ad esercitarvi la caccia

o costruirvi una riserva, posto che la facoltà di esercitare la caccia

non è insita nel diritto di proprietà fondiaria, ma è un aspetto del

diritto di libertà;

che il divieto posto dalla norma impugnata va conseguentemente

inteso come una limitazione della facoltà di esercitare la caccia e

non del diritto di proprietà, sicché non è in alcun modo

configurabile il denunciato contrasto con l'art. 44 della Costituzione

che ha ad oggetto gli obblighi e vincoli che possono essere imposti

alla proprietà terriera privata;

che le ulteriori questioni d'incostituzionalità, subordinatamente

sollevate, non possono essere prese in considerazione per la loro

generica formulazione essendosi nell'ordinanza omessa ogni indicazione

delle norme costituzionali che si pretendono violate ed una sia pure

sommaria motivazione in punto di rilevanza delle stesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, comma secondo, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n.

799, recante "Modifiche al testo unico delle norme per la protezione

della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5

giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche", sollevata, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 44 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte