Sentenza n. 153/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 47/1948
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 25legge 287/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), in relazione
all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287
(riordinamento dei giudizi di assise), promosso con ordinanza emessa il
19 ottobre 1973 dalla Corte d'assise di Milano nel procedimento penale
a carico di Vesce Emilio Salvatore, iscritta al n. 76 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 82 del 27 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Emilio Salvatore
Vesce la Corte di assise di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre
1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Dopo aver considerato che ai sensi della norma denunciata la
cognizione di alcuni reati commessi a mezzo stampa spetta alla Corte
d'assise con obbligo di procedere con rito direttissimo, il giudice a
quo sottolinea che l'obbligatorietà di detto rito non consente ai
difensori delle parti di assistere all'estrazione dei giudici popolari,
perché implicitamente esclude che essi siano avvisati almeno 10 giorni
prima del giorno stabilito per questa operazione.
La Corte di assise ritiene invece che simile facoltà costituisce
parte del generale diritto di difesa e che la sua esclusione provoca
una lesione della norma costituzionale che tale diritto garantisce e
che viene specificata nell'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile
1951, n. 287, sull'ordinamento dei giudizi di assise. Considerato in diritto :
1. - La Corte di assise di Milano denunzia l'illegittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(statuente l'obbligatorietà del rito direttissimo per la cognizione
dei reati commessi a mezzo della stampa), in relazione all'art. 25,
quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei
giudizi di assise. L'inapplicabilità ai difensori degli imputati di
tali reati della norma del citato articolo 25, quarto comma, disponente
che essi devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello
stabilito per l'estrazione dei giudici popolari, affinché, volendo,
possano assistere alle operazioni e la conseguente preclusione ai
medesimi dell'esercizio di questa facoltà, violerebbero l'art. 24
della Costituzione.
2. - La questione proposta investe implicitamente e necessariamente
quella della legittimità costituzionale dell'applicazione del rito
direttissimo alla cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa.
In varie sentenze (n. 56 del 1961; 146 del 1969; 109 del 1970; 172
del 1972, sentenze confermate da due ordinanze di manifesta
infondatezza), la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di
legittimità in ordine alle norme che stabiliscono e regolano tale
applicazione, ravvisando la ratio di esse nella esigenza dell'immediato
intervento del giudice e della rapida definizione dei relativi giudizi,
assicurando ai denunziati e ai querelati pieno contraddittorio ed ampia
possibilità di difesa.
Non si vede comunque come possa ritenersi violato l'articolo 24
della Costituzione per mancata presenza dei difensori alle operazioni
predette, conseguenza ineluttabile dell'applicazione del rito
direttissimo, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non
necessario, conservando pieno vigore le norme relative
all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione dei giudici, le
quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli
imputati e della loro difesa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla
stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile
1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte