Sentenza n. 153/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
a) della legge della Regione Umbria 27 giugno 1974, riapprovata il
24 ottobre 1974, recante "Variazioni al bilancio preventivo per
l'esercizio finanziario 1973";
b) delle leggi della Regione Umbria approvate il 6 febbraio 1975,
recanti, rispettivamente, "Revoca della deliberazione n. 1256 del 24
ottobre 1974. Variazioni al bilancio preventivo 1973. Rinvio del
Governo. Riadozione" e "Variazioni al bilancio preventivo 1973";
giudizi promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei
ministri, rispettivamente notificati il 13 novembre 1974 e il 25
febbraio 1975, depositati in cancelleria il 19 novembre 1974 e il 4
marzo 1975 ed iscritti al n. 17 del registro ricorsi 1974 e al n. 3 del
registro ricorsi 1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Umbria
(ric. 3/75);
udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Aldo Piras,
per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 13 novembre 1974 e depositato il 19
novembre 1974, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha impugnato in via
principale la legge della Regione Umbria 24 ottobre 1974, recante
"Variazioni al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1973".
La legge predetta, già rinviata dal Commissario del Governo,
sarebbe in primo luogo in contrasto con l'art. 127, quarto comma, Cost.
e con l'art. 62 dello Statuto regionale, per essere stata riapprovata a
maggioranza semplice, anziché con la prescritta maggioranza assoluta.
Al riguardo il ricorrente, dopo aver osservato che tale vizio del
procedimento precluderebbe di per sé la promulgazione della legge, fa
presente di essersi determinato al ricorso in considerazione del
comportamento della Regione, che, nonostante l'esito sfavorevole della
seconda votazione, ha comunicato la relativa deliberazione consiliare
al Commissario del Governo, lasciando intendere di voler dar corso
alla promulgazione.
Nel merito la legge regionale sarebbe viziata per contrasto con
l'art. 75, ultimo comma, dello Statuto regionale e con l'art. 119,
primo comma, della Costituzione. Assume, infatti, la difesa dello Stato
che la prima approvazione della legge impugnata, avente ad oggetto
variazioni al bilancio di previsione per il 1973, non avrebbe potuto
aver luogo oltre il 30 aprile dell'anno successivo, termine statutario
per la presentazione al Consiglio regionale del conto consuntivo, a
norma dell'art. 75 citato.
2. - Con altro ricorso notificato il 25 febbraio 1975 e depositato
il 4 marzo 1975, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha impugnato
in via principale due leggi della Regione Umbria approvate dal
Consiglio regionale il 6 febbraio 1975 recanti, l'una (deliberazione n.
1363) "Revoca della deliberazione n. 1256 del 24 ottobre 1964.
Variazioni al bilancio preventivo 1973 - Rinvio del Governo -
Riadozione"; l'altra (deliberazione n. 1364) recante "Variazioni al
bilancio preventivo 1973".
Le due leggi sarebbero in contrasto con l'art. 134 Cost., essendo
in realtà dirette ad eludere il sindacato della Corte costituzionale
sulla legge regionale sottoposta a seconda votazione il 24 ottobre
1974, nei confronti della quale il Presidente del Consiglio aveva già
proposto ricorso nei termini riassunti al punto che precede. Ed
inoltre, la seconda contrasterebbe anche con l'art. 61 ultimo comma (e
non 30, come si legge nel ricorso) del regolamento del Consiglio
regionale dell'Umbria, in quanto adottata prima del decorso di un
semestre a partire dalla data di reiezione del precedente progetto di
legge di identico contenuto (24 ottobre 1974); e con l'art. 127, quarto
comma, Cost., e 62 dello Statuto regionale, poiché con l'approvazione
a maggioranza assoluta del nuovo progetto di contenuto identico al
precedente, la Regione avrebbe inteso rinnovare la deliberazione
relativa in seconda lettura, che non aveva raggiunto la prescritta
maggioranza, sostituendovene una nuova e ulteriore, conforme a quanto
stabilito nel citato quarto comma dell'art. 127 della Costituzione.
Nel merito, la difesa dello Stato richiama le stesse censure mosse
contro la legge riproposta al Consiglio regionale il 24 ottobre 1974 e
sopra riferite.
3. - In quest'ultimo giudizio si è costituito il Presidente della
Regione Umbria sostenendo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone
subordinatamente il rigetto nel merito. L'impugnativa avanti alla
Corte costituzionale delle due deliberazioni legislative sarebbe
improponibile, essendo mancate per entrambe la fase del rinvio con
conseguente riesame da parte del Consiglio regionale, dovendo le dette
leggi considerarsi come approvate per la prima volta. La difesa della
Regione, inoltre, assume che la norma prescrivente il decorso di un
semestre dalla reiezione di un progetto di legge per l'approvazione di
altro progetto di contenuto identico non sarebbe vincolante, come pure
non potrebbe considerarsi perentorio il termine del 30 aprile per le
variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio precedente,
essendo un dato di comune notorietà che esso non viene mai rispettato
neppure dallo Stato.
4. - Nella pubblica udienza, le difese delle parti hanno insistito
nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I due ricorsi hanno sostanzialmente lo stesso oggetto ed
involgono questioni strettamente connesse. I relativi giudizi vengono
perciò riuniti e decisi congiuntamente.
2. - Il primo ricorso denuncia la illegittimità costituzionale
della legge della Regione Umbria 24 ottobre 1974, recante "Variazioni
al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1973", sotto un
duplice profilo: a) per essere stata riapprovata nel suo testo
originario, a seguito di rinvio, senza la maggioranza assoluta
richiesta dall'art. 127 Cost. (e dall'art. 62 dello Statuto della
Regione); b) perché, già al momento della prima deliberazione (27
giugno 1974), era scaduto il termine statutario per la presentazione
del rendiconto consuntivo dell'esercizio 1973, sicché variazioni al
bilancio di previsione relative al medesimo esercizio finanziario non
sarebbero più state possibili, ostandovi i principi generali della
contabilità pubblica richiamati dall'art. 119 Cost., oltre che la
specifica disposizione dell'art. 75 dello Statuto.
3. - Logicamente pregiudiziale è l'esame del primo ordine di
censure, che si palesano ammissibili e fondate.
È pacifico tra le parti, e si evince dagli atti del Consiglio
regionale allegati al ricorso, che, nella seduta del 24 ottobre 1974,
la proposta di riadozione della legge precedentemente rinviata dal
Governo ottenne il voto favorevole di 15 consiglieri contro 8, sui 30
assegnati alla Regione, non raggiungendosi pertanto la maggioranza
assoluta a tal fine prescritta. Dal che potrebbe anzi argomentarsi, a
rigore, che la proposta era da considerare respinta, e la legge,
dunque, non approvata (ed in questo senso avrebbe dovuto esprimersi il
Presidente dell'Assemblea nel proclamare il risultato della votazione),
rendendosene pertanto superflua l'impugnazione da parte dello Stato;
con l'ulteriore conseguenza della chiusura del procedimento
legislativo, e del divieto, a norma dell'art. 61 del Regolamento
consiliare, cui rinvia l'art. 42 dello Statuto, di ripresentazione
della stessa proposta di legge se non dopo il decorso di sei mesi.
Senonché, sta di fatto che il Consiglio regionale ha erroneamente
ritenuto di avere "riadottata" la legge, della quale è stata data
comunicazione al Commissario del Governo come di una legge approvata.
Onde la necessità di proporre ricorso davanti a questa Corte, allo
scopo di farne accertare erga omnes la invalidità per vizio del
procedimento. Nel quale ordine di idee, non sarebbe stato invece
configurabile un ulteriore rinvio al Consiglio regionale, perché,
nessuna modificazione essendo stata apportata al testo precedente, la
legge non avrebbe potuto considerarsi diversa da quella una prima volta
approvata e poi rinviata dal Governo, e perciò "nuova" ai fini del
terzo comma dell'art. 127 della Costituzione.
Né d'altronde alla ammissibilità della censura può formare
ostacolo il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza della
Corte (v. da ultimo sent. nn. 123, 132 e 221 del 1975), che i motivi di
ricorso debbano sostanzialmente corrispondere ai rilievi prospettati
nell'atto di rinvio, trattandosi, nella specie, e sempre a seguire la
linea argomentativa da ultimo accennata, di vizio formale sopravvenuto
ed esclusivamente proprio della fase della seconda deliberazione.
Che poi un siffatto vizio sussista realmente, già risulta dalle
considerazioni che precedono, è esplicitamente ammesso dalla Regione e
non richiede ulteriore dimostrazione.
4. - Successivamente, il Consiglio regionale, nella seduta del 6
febbraio 1975, con deliberazione n. 1363 approvava una legge (di
iniziativa di due consiglieri), recante "revoca della deliberazione n.
1256 adottata dal Consiglio regionale il 24 ottobre 1974" (ossia di
quella impugnata con il primo ricorso dello Stato), nonché, con
deliberazione n. 1364, su proposta della Giunta, altra legge
riproducente integralmente il testo originario.
Avverso queste ultime leggi, comunicate entrambe al Commissario del
Governo, si rivolge il secondo ricorso, deducendo violazione degli
artt. 134 e 127 Cost. e dell'art. 61, ultimo comma, del regolamento
consiliare, sopra richiamato, in quanto, revocando la legge a suo
tempo impugnata con il primo ricorso per sostituirvene un'altra, di
identico contenuto, ma adottata - questa volta - con la prescritta
maggioranza, la Regione avrebbe eluso, da un lato, il controllo di
legittimità costituzionale spettante a questa Corte e, d'altro lato,
lo "sbarramento" rappresentato dalle condizioni richieste per la
validità della seconda deliberazione delle leggi regionali, nonché
dal divieto di riproporne l'approvazione, se respinte, prima del
decorso di sei mesi, secondo il già detto.
La difesa della Regione eccepisce pregiudizialmente
l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le due leggi avrebbero
dovuto formare previamente oggetto di rinvio al Consiglio, in quanto
approvate per la prima volta, e cioè leggi nuove.
Ma l'assunto è in contrasto con quanto in fatto è avvenuto,
secondo risulta dagli atti consiliari, e con le dichiarate intenzioni
della Giunta (proponente della seconda) e dello stesso Consiglio
regionale: circostanze, queste, delle quali si può e si deve tenere il
massimo conto quando siano denunciati, come nel caso, vizi del
procedimento legislativo, e tanto più in sede di sindacato preventivo
delle leggi regionali, sospese com'esse sono nella efficacia, perché
non promulgate né pubblicate, e da considerarsi quindi più
propriamente delibere consiliari legislative, non ancora distaccatesi
dai loro autori. E dagli atti si evince con sicurezza che la Giunta
regionale aveva deliberato di proporre al Consiglio "la riapprovazione
della legge suddetta" (sc., della legge a suo tempo rinviata e non
riapprovata, od invalidamente riapprovata, nella seduta del 24 ottobre
1974) "nello stesso testo precedente e con la maggioranza di voti
prescritta nell'art. 62 dello Statuto regionale" (art. 127 Cost.): ciò
che si è puntualmente verificato nella seduta del 6 febbraio 1975, con
la ricordata deliberazione consiliare n. 1364. Nelle premesse della
quale, per di più, si "prende atto che con deliberazione n. 1363 di
data odierna il Consiglio regionale ha deliberato di revocare la
propria deliberazione n. 1256 del 24 ottobre 1974 concernente lo stesso
oggetto"
Non vi ha dubbio, pertanto, che quella del 6 febbraio 1975 è stata
una riapprovazione, con la maggioranza assoluta, del testo legislativo
a suo tempo adottato una prima volta, rinviato dal Governo e poi non
riapprovato (o invalidamente riapprovato dal Consiglio) in seconda
lettura nella seduta del 24 ottobre 1974: non una legge nuova, dunque,
ma una nuova seconda approvazione della medesima legge. Chiara risulta
altresì la funzione che, nell'anomalo procedimento seguito, era
destinata ad assumere la "revoca" della deliberazione del 24 ottobre
1974, utilizzandosi anche una certa ambiguità della parola,
"deliberazione" potendo significare tanto l'atto del deliberare quanto
l'atto deliberato: funzione che consisteva nell'eliminare la votazione
intervenuta, con esito negativo, in quella seduta, e con essa
l'ostacolo ad una terza votazione che la sostituisse ai fini e per gli
effetti dell'art. 127 della Costituzione.
Sostanzialmente, perciò, revoca e riadozione si fondono in unica
determinazione, malgrado l'apparente distinzione dei due atti, peraltro
immediatamente consecutivi nel tempo, oltre che logicamente collegati.
Ed è quindi ammissibile il ricorso che congiuntamente li impugna,
nella loro interdipendenza.
5. - Le considerazioni che precedono valgono altresì a dimostrare
la fondatezza della censura di violazione dell'articolo 127 Cost., che
sicuramente non consente per la riadozione delle leggi regionali
rinviate al Consiglio, fermo restandone il testo originario, una serie
di successive votazioni, fino al raggiungimento della maggioranza
prescritta. Due soltanto sono le fasi previste dall'art. 127: una prima
approvazione, a semplice maggioranza, ed una seconda, ove sia
intervenuto rinvio governativo e le censure con esso prospettate non
siano accolte, con la maggioranza assoluta. E, nella specie, questa
seconda fase era stata ormai infruttuosamente percorsa. Tanto basta
per dichiarare la illegittimità costituzionale anche delle delibere
legislative n. 1363 e n. 1364 del 6 febbraio 1975, rimanendo assorbita
ogni ulteriore e diversa censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale:
a) della legge della Regione Umbria recante "Variazioni al bilancio
preventivo per l'esercizio finanziario 1973", approvata il 24 ottobre
1974 con delibera n. 1256;
b) delle leggi della Regione medesima approvate il 6 febbraio 1975
con deliberazioni nn. 1363 e 1364, recanti rispettivamente "Revoca
della deliberazione n. 1256 del 24 ottobre 1974" e "Variazioni al
bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1973".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte