Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 2legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi

tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393 (codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 2 della

legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, e

94 del medesimo d.P.R. promossi con ordinanze emesse il 14 aprile e il

5 giugno 1981 dai Pretori di Cairo Montenotte e di Soave, nei

procedimenti penali a carico di Cimino Mario e di Zambon Maurizio,

rispettivamente iscritte ai nn.405 e 654 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981 e

n. 12 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che l'ordinanza del Pretore di Cairo Montenotte indicata

in epigrafe propone, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94, 83, comma

quinto e 80, comma tredicesimo, del codice della strada, approvato con

d.P.R. 15 giugno 1959, n.393, nonché dei commi quindicesimo e

sedicesimo del medesimo art. 80, nel testo sostituito dall'art. 2 della

legge 14 febbraio 1974, n. 62, in quanto mentre queste ultime norme,

nel nuovo testo, prevedono una sanzione amministrativa per chi guidi

veicoli civili prima del rilascio della patente, rispettivamente,

avendo sostenuto con esito favorevole l'esame di idoneità od essendo

- dopo il trasferimento della propria residenza in Italia - titolare

di patente estera, le altre - nei casi da ciascuna contemplati -

prevedono l'irrogazione di sanzioni penali per il titolare di patente

militare che prima della conversione guidi veicoli civili;

che anche il Pretore di Soave, con l'ordinanza indicata inepigrafe,

solleva, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione di

legittimità costituzionale dei predetti artt. 94 e 80, quindicesimo

comma del codice della strada, limitatamente, quindi, al raffronto tra

i trattamenti sanzionatori del titolare di patente militare e di chi

abbia sostenuto con esito favorevole l'esame di idoneità;

Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate non

fondate con la sentenza n. 54 del 1982, in quanto la Corte -

conformemente all'avviso di numerosi giudici di merito e della stessa

Corte di cassazione - ha ritenuto che la condotta di chi, munito di

patente militare della quale abbia richiesto o possa richiedere la

conversione, guidi autoveicoli non militari senza essere in possesso

della patente rilasciata dalla Prefettura, a seguito delle innovazioni

introdotte col citato art. 2 della legge n. 62 del 1974 sia

sanzionata come infrazione amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma

quindicesimo, cod. strada;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e

sedicesimo del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio

1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto e 94 del medesimo

codice della strada, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai

Pretori di Cairo Montenotte e Soave con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte