Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1983 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma

terzo, cod. pen. (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto),

in relazione all'art. 164, cpv., n. l, stesso codice promosso con

ordinanza emessa l'8 marzo 1978 dal Tribunale per i minori di Roma nel

procedimento penale a carico di Ambrosetti Vincenzo ed altro, iscritta

al n. 416 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 320 del 15 novembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma

terzo, cod. pen. in relazione all'art. 164, cpv., stesso codice e in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la norma è impugnata nella parte in cui sancisce

il divieto di concessione del perdono giudiziale a chi ha riportato una

precedente condanna per delitto anche quando tale condanna si riferisca

a reati commessi dopo il compimento della maggiore età;

che, peraltro, poiché presupposto incontestato e ragionevole del

perdono giudiziario è la presunzione che il minore si astenga dal

commettere ulteriori reati (art. 169 cod. pen.), non è irrazionale,

anzi appare certamente congruo, che una nuova condanna per fatto

successivo al compimento della maggiore età sia ostativa alla

concessione del beneficio (cfr. sent. n. 95/1976).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 169, terzo comma, cod. pen. in relazione

all'art. 164, cpv., stesso codice, sollevata dall'ordinanza in epigrafe

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte