Ordinanza n. 153/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre
1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di
Firenze nel procedimento penale a carico di Azemi Feriz, iscritta al
n. 11 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Azemi
Feriz, imputato del reato di cui all'art. 670, primo comma, del
codice penale, il pretore di Firenze, quale giudice per le indagini
preliminari, ha sollevato questione di costituzionalità della
suddetta norma incriminatrice;
che la contravvenzione punitiva della mendicità, come osserva il
giudice a quo, è posta a tutela dei beni giuridici della
tranquillità e del decoro della civile convivenza;
che tali offese sussisterebbero sia nel caso della mendicità
aggravata da forme particolari (vessatorie, ripugnanti, petulanti o
fraudolente: art. 670, secondo comma), sia in quello in cui
s'impieghino minori (art. 671);
che non vi sarebbe, invece, offesa della morale e della
tranquillità pubblica ogni qual volta l'accusato versi in una
situazione di bisogno non riconducibile a sua colpa;
che in tali ipotesi la mendicità si risolverebbe, infatti, in
una semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, fondata
sul sentimento della carità;
che ben diversa sarebbe la situazione di coloro che abbiano
volontariamente rifiutato i mezzi predisposti dallo Stato
nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;
che la previsione incriminatrice di cui all'art. 670, primo
comma, del codice penale sarebbe in contrasto, pertanto, con gli
artt. 2, 3, e 27, terzo comma, della Costituzione, perché violerebbe
i principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e della
finalità rieducativa della pena;
che la fattispecie riserverebbe lo stesso trattamento punitivo a
soggetti che si trovino in situazioni del tutto diverse senza tener
conto di coloro che manchino dei mezzi di sostentamento per ragioni
non imputabili alla propria condotta;
che siffatto trattamento non sarebbe adeguato, perché non
finalizzato a rieducare quanti, loro malgrado, sono in una condizione
d'indigenza superabile soltanto attraverso l'altrui solidarietà;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la non fondatezza della questione sollevata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 519 del 1995,
successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del
codice penale;
che, pertanto, essendo stata la norma censurata espunta
dall'ordinamento, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice
penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte