Sentenza n. 153/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/05/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo
sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e
per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti
da finanziamento statale e/o comunitario e regionale), promosso con
ricorso del commissario dello Stato per la regione siciliana
notificato il 17 agosto 1996, depositato in cancelleria il 23
successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1996.
Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso notificato il 17 agosto 1996, il commissario
dello Stato per la regione siciliana ha impugnato il disegno di legge
n. 139, approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del
10 agosto 1996, recante "Norme per lo sviluppo intersettoriale delle
zone interne della regione siciliana e per accelerare l'azione
regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento
statale e/o comunitario e regionale", per violazione degli artt. 3,
51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 2, comma 1, lettera r),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti
dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale di autonomia.
Ad avviso del commissario, le norme censurate costituiscono
sostanzialmente una riproposizione dell'art.1 del disegno di legge n.
1182-1210, impugnato dal commissario medesimo con il ricorso n. 15
del 1996; proprio nell'intento di aggirare i rilievi di legittimità
costituzionale già prospettati, l'art.1 del disegno di legge n. 139
prevede il rinnovo per un triennio - anziché la trasformazione ope
legis a tempo indeterminato - dei rapporti di lavoro a termine,
instaurati, ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 25 del
1993, con i circa novanta dipendenti provenienti dalla Italter e
dalla Sirap, due società per azioni, a parziale capitale pubblico,
poste in liquidazione. Lo scopo perseguito con la nuova disciplina
rimarrebbe, come dimostrano la mancata rideterminazione delle piante
organiche e la genericità dei compiti da attribuire al personale in
questione, quello di assicurare l'occupazione per un triennio a
determinati soggetti, senza che per gli stessi sia stata disposta
alcuna preventiva verifica della idoneità professionale e in assenza
di comprovate esigenze di interesse pubblico.
1.2. - Secondo il commissario ricorrente non risulterebbe idoneo a
sorreggere l'assunzione, seppure temporanea, di nuove unità di
personale il richiamo, contenuto nel censurato art.1, allo
svolgimento delle attività previste dall'art.71 della legge
regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Tale disposizione faceva, infatti,
riferimento ad un ruolo provvisorio di 55 esperti per lo sviluppo
delle zone interne, il cui personale è stato trasferito, ai sensi
dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, a vari
uffici regionali; ma con una norma di poco successiva si è escluso
(art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38) di poter
utilizzare ai medesimi fini anche il personale dipendente dalle
menzionate società a parziale capitale pubblico.
La specifica destinazione di detto personale, congiunta
all'individuazione di altre attività che dovrebbero essere svolte
dal medesimo, quali quelle connesse all'eliminazione dei ritardi
dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti dal
finanziamento statale o comunitario, contrasterebbe, inoltre, con la
stessa premessa del medesimo art. 1, laddove afferma il perdurare
delle esigenze che hanno determinato, ai sensi dell'art. 76 della
legge regionale n. 25 del 1993, l'utilizzazione di quello stesso
personale.
Il rinnovo dei contratti a termine violerebbe, poi, oltre che gli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, anche l'interesse unitario
sotteso alla riforma del pubblico impiego - alla quale la stessa
giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto valenza di riforma
economico-sociale - come dimostrerebbe la retroattività della
decorrenza giuridica dei rapporti di lavoro che si vogliono
rinnovare, disposta nell'esclusivo interesse dei beneficiari al fine
di precostituire i presupposti di una futura stabilizzazione dei
rapporti medesimi.
Inoltre, il legislatore regionale, ignorando il parere reso dal
consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, non
avrebbe tenuto in considerazione i necessari elementi conoscitivi in
ordine sia alla esigenza dell'immissione di nuovo personale nei ruoli
della pubblica amministrazione, sia alle capacità e idoneità
professionali del personale in questione. D'altra parte, ulteriore
dimostrazione dell'assenza di un approfondito esame del disegno di
legge sarebbe costituita dalla quantificazione degli oneri
finanziari, che risultano analoghi a quelli indicati dall'abrogato
art. 4 del precedente disegno di legge, nonostante vengano meno, per
espressa previsione legislativa, gli oneri relativi al pagamento
delle retribuzioni per il periodo successivo alla scadenza del
biennio contrattuale precedente.
2. - Si è costituita in giudizio la regione siciliana, per
chiedere il rigetto di tutte le questioni. Rilevato che le norme
impugnate non costituiscono semplice riproposizione dell'art. 1 del
disegno di legge n. 1182-1210, ma accolgono i suggerimenti -
formulati dallo stesso commissario con il ricorso n. 15 del 1996 -
circa la riduzione a un triennio della durata dei contratti e le
modalità di utilizzo del personale, la difesa della regione afferma
che le censure non appaiono pertinenti, in quanto la legge impugnata
ha riguardo "ad un rapporto contrattuale di natura privatistica per
l'assolvimento di servizi definiti e predeterminati nel tempo",
disciplinato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.
La normativa impugnata non sarebbe, poi, né palesemente arbitraria
né, tanto meno, irragionevole, costituendo intento del legislatore
la utilizzazione, con contratti di diritto privato, di personale
altamente specializzato, per compiti specifici e per tempi definiti.
D'altra parte, anche a ritenere che il fine prioritario del
legislatore sia quello di assicurare l'occupazione a determinati
soggetti, questo non può costituire, di per sé, indice di
irragionevolezza, come ha affermato la stessa Corte costituzionale
(sentenza n. 63 del 1995).
Sottolineato l'elevato livello di qualificazione professionale dei
lavoratori, la lunga esperienza dei medesimi nel campo della
progettazione e direzione dei lavori pubblici, nonché "l'utile
apporto (fornito) agli uffici regionali presso i quali hanno prestato
servizio", nell'ambito dei contratti biennali con l'amministrazione
regionale previsti dall'art. 76 della legge n. 25 del 1993, la
regione evidenzia i molteplici esempi, nella legislazione statale, di
inquadramento, anche in soprannumero, di personale in analoga
posizione. Essa rileva altresì che gli "esperti per lo sviluppo
intersettoriale delle zone interne ex art. 71 della legge regionale
n. 41 del 1985", lungi dall'essere stati dispersi presso uffici
periferici regionali, sono stati impiegati in rilevanti compiti di
programmazione, ai quali dovranno partecipare anche le unità di
personale di cui alla norma impugnata.
Il richiamo all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge n. 421 del
1992, che si riferisce ai rapporti di pubblico impiego nei ruoli
delle amministrazioni pubbliche, non sarebbe pertinente, in quanto la
delibera legislativa impugnata, secondo la regione, non dispone
assunzioni nell'impiego pubblico regionale, ma si limita a rinnovare
per un triennio contratti di diritto privato.
La normativa censurata non confliggerebbe, infine, con il principio
di eguaglianza, in quanto le assunzioni presso le società Italter e
Sirap erano avvenute, in ogni caso, sulla base di esami-colloqui e
nel rispetto delle norme sul collocamento.
3. - In prossimità dell'udienza, la difesa della regione siciliana
ha depositato una memoria, che si sofferma sulla natura giuridica e
sui compiti delle società presso le quali aveva prestato servizio il
personale in questione: società che hanno rappresentato, su scala
regionale, il tramite dell'intervento delle partecipazioni statali
nel mezzogiorno. La posizione del personale sarebbe, pertanto,
analoga a quella dei dipendenti di altri organismi statali, che, per
mezzo di vari interventi normativi, sono stati assegnati, su domanda,
a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici non economici o ad
aziende municipalizzate.
Richiamato il protocollo d'intesa, sottoscritto il 20 dicembre 1996
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e
dalle parti, con il quale è stato espresso l'impegno ad adottare un
provvedimento governativo finalizzato all'occupazione del personale
dipendente dalla società Iritecna, ossia di personale versante in
situazione analoga a quella dei dipendenti delle due società in
questione, la regione rileva che il personale già dipendente della
Italter non è stato in quell'occasione preso in considerazione, in
quanto si riteneva che una soluzione per le problematiche
occupazionali fosse già stata delineata nella legge regionale n. 25
del 1993, all'art. 76: la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata potrebbe, ora, dare luogo a una
"palese e grave disparità di trattamento". Considerato in diritto
1. - Il commissario dello Stato per la regione siciliana ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del disegno di
legge regionale n. 139, approvato dall'assemblea regionale siciliana
nella seduta del 10 agosto 1996, recante "Norme per lo sviluppo
intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e per
accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da
finanziamento statale e/o comunitario e regionale", per violazione
degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 2, comma
1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai
limiti posti dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale.
1.1. - Il disegno di legge in questione, all'art. 1, autorizza
l'amministrazione regionale ad avvalersi del personale già
dipendente dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a. mediante il
rinnovo - per una durata non superiore al triennio e con decorrenza
giuridica retroattiva, dalla data di scadenza di questi - dei
contratti a termine biennale "già stipulati e registrati, a norma
dell'art. 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25", tra la
medesima amministrazione e il medesimo personale. Il rinnovo dei
rapporti contrattuali viene giustificato dalla considerazione "che
permangono le esigenze" che hanno determinato la primitiva stipula
dei contratti in base al citato art. 76 della legge regionale n. 25
del 1993, cioè le esigenze di (a) "portare a compimento le opere
destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di
infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento
sismico verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, nel
quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo
socio-economico per le aree interne di cui all'art. 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651 (Disposizioni per il finanziamento triennale
degli interventi straordinari nel Mezzogiorno)" e di (b) "sopperire a
specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della
regione". A tali esigenze, che la legge regionale qui impugnata
ritiene permanere tuttora, si aggiungono, come motivi giustificativi
del nuovo intervento legislativo, quelle di (c) "assicurare
l'espletamento e il completamento delle attività inerenti allo
sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71 (Ruolo
provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne) della
legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale
dell'amministrazione regionale)" e di (d) "sopperire anche alle
necessità di natura tecnica ed amministrativa connesse alla
eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di
intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e
regionale".
L'art. 2 determina il conseguente onere di spesa per ciascuno dei
tre anni di durata dei contratti prorogati e provvede alla copertura
finanziaria per l'esercizio 1996, nell'ambito delle disponibilità di
bilancio. L'art. 3 "abroga" l'art. 4 della delibera legislativa
approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24
marzo 1996 (Provvedimenti per il personale dell'Italter e della
Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap.
Istituzione di sportelli per l'Unione europea). L'art. 4, infine,
contiene le consuete formule circa la pubblicazione e l'assunzione di
efficacia della legge.
1.2. - La misura legislativa, sottoposta al controllo di
costituzionalità di questa Corte, si inserisce in una vicenda che
prende origine dalla messa in liquidazione delle due società a
partecipazione pubblica Italter e Sirap, il cui personale ha
beneficiato dei contratti biennali previsti dall'art. 76 della legge
regionale n. 25 del 1993. Scaduti i quali, nella seduta del 24 marzo
1996, l'assemblea regionale siciliana approvò un disegno di legge
(n. 1182-1210, recante "Provvedimenti per il personale dell'Italter e
della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della
Sirap. Istituzione di sportelli per l'Unione europea") che prevedeva
la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro
costituiti in base all'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993,
"anche al fine di realizzare la più rapida esecuzione delle fasi di
progettazione e direzione lavori, ivi compresa l'attività di studio
di impatto ambientale, relativi ad opere pubbliche da realizzare nel
settore della viabilità, da parte dell'ANAS, nonché per far fronte
alle esigenze di natura tecnica ed amministrativa connesse
all'eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di
intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario".
Tale delibera legislativa - nelle parti riguardanti i contratti
relativi al personale in questione - è stata impugnata innanzi a
questa Corte, per violazione dei medesimi parametri costituzionali
qui invocati. Del relativo giudizio è stata dichiarata la cessazione
della materia del contendere, con ordinanza n. 60 del 1997, in
conseguenza dell'approvazione, da parte dell'assemblea regionale
siciliana, di altra delibera legislativa sulla medesima materia
(d.d.l. n. 139 - Norme stralciate), che è oggetto del presente
giudizio di costituzionalità. Nelle more del primo giudizio,
l'assemblea regionale, nell'intento di tener conto delle ragioni del
precedente, anzidetto ricorso del Commissario dello Stato, ha
apportato, con la delibera ora impugnata, talune modifiche al testo
originario che, in sintesi, consistono nella previsione di contratti
a tempo determinato in luogo di quelli a tempo indeterminato e
nell'ampliamento dei compiti assegnabili al personale interessato.
1.3. - Ad avviso del commissario dello Stato, anche il disegno di
legge n. 139, oggetto del presente giudizio, ancorché contenente le
accennate modificazioni, non si sottrae alle medesime censure
d'incostituzionalità già sollevate nei confronti delle norme
contenute nel testo primitivo. Esso si risolverebbe in un
provvedimento di carattere meramente assistenziale di sostegno
all'occupazione, adottato al di fuori dei vincoli che, secondo la
Costituzione, incontrano i rapporti d'impiego con la pubblica
amministrazione: un provvedimento che, in particolare, come
dimostrato anche dalla decorrenza giuridica dei nuovi contratti
fissata alla data di scadenza dei precedenti, preluderebbe a un
incardinamento stabile nella struttura regionale, senza soluzione di
continuità.
La misura legislativa non sarebbe comunque giustificata alla
stregua di obiettive e comprovate necessità ai fini dello
svolgimento dei compiti dell'amministrazione regionale. In ogni caso,
la valutazione circa la necessità di svolgimento di tali compiti,
ora specificamente e ora genericamente indicati, avrebbe dovuto
comportare una verifica di adeguatezza delle piante organiche e una
valutazione circa l'idoneità delle strutture esistenti a farvi
fronte. Inoltre, vi sarebbe contraddizione, alla stregua dell'art. 1
della delibera impugnata, tra l'aver ritenuto perduranti le esigenze
che avevano giustificato i precedenti contratti biennali e l'aver
individuato nuovi e diversi compiti di destinazione del medesimo
personale. Il personale beneficiario della proroga legale dei
contratti, poi, non sarebbe stato sottoposto ad alcuna selezione
finalizzata a un giudizio di idoneità a svolgere i compiti cui è
chiamato dalla delibera legislativa impugnata e nemmeno a una
verifica dei risultati conseguiti nel biennio di validità degli
originari contratti, oggetto della proroga. Infine, la misura
legislativa rappresenterebbe una violazione dei principi della
riforma del pubblico impiego che, in quanto principi di una grande
riforma economico-sociale, si imporrebbero come limite anche al
legislatore regionale siciliano, nell'esercizio delle proprie
competenze legislative.
2. - La questione è fondata.
2.1. - Questa Corte (in particolare nelle sentenze nn. 205 del 1996
e 59 del 1997), in relazione ai medesimi problemi che vengono in
considerazione nel presente giudizio, ha precisato il significato del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione, posto
dall'art. 97 della Costituzione, nel modo qui di seguito riassunto.
È nell'ambito di tali precisazioni che il problema del precariato
nelle pubbliche amministrazioni e del suo superamento può trovare
soluzione.
In relazione a tale principio, nessun rilievo può assumere sia la
natura (di diritto pubblico o privato: distinzione, del resto, oggi
recessiva di fronte alla disciplina, in parte assimilatrice,
contenuta nella legislazione più recente), sia la stabilità e la
durata del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione (di
ruolo o precario, a tempo determinato o indeterminato).
L'applicabilità dell'art. 97 della Costituzione - pena la sua
elusione - dipende infatti dalla natura pubblica del soggetto cui fa
capo il rapporto d'impiego e non dalle caratteristiche dello
strumento giuridico utilizzato per costituirlo.
Secondo i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione, spetta in generale al legislatore, sia statale che
regionale, un vasto ambito di discrezionalità, ma il relativo potere
di apprezzamento non si sottrae al sindacato di costituzionalità,
sotto il profilo della non-arbitrarietà e della ragionevolezza delle
scelte: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata sia - come
nella specie - la (di per sé non rilevabile, perché non dedotta, in
giudizio) natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a
controllo (sentenze nn. 205 del 1996 e 2 del 1997).
Dai principi posti dall'art. 97 della Costituzione, e specialmente
da quello di buon andamento, discende - quale elemento del giudizio
di ragionevolezza - che l'espansione dell'impiego presso le
amministrazioni pubbliche deve dipendere dalla preventiva e
condizionante valutazione delle oggettive esigenze di personale per
l'esercizio di pubbliche funzioni (sentenza n. 205 del 1996): una
valutazione, questa, necessaria anche quando si tratti di compiti di
natura temporanea (di durata definita o non definita) i quali, per
ciò, non giustificano la modificazione della dotazione dei posti in
organico né quindi assunzioni stabili, ma soltanto la creazione di
posti precari a termine. Affinché l'interesse dell'ente non sia
subordinato a quello del personale e non si determini
quell'inversione di priorità tra pubblico e privato che questa Corte
ha ritenuto in contrasto con le esigenze di buon andamento proclamate
dall'art. 97 della Costituzione, occorre che il tipo di rapporto
d'impiego previsto dalla legge e la sua durata nel tempo siano legati
da un nesso di congruità, controllabile in sede di giudizio sulla
ragionevolezza delle scelte legislative, con riferimento a tale
presupposta valutazione in ordine alle necessità funzionali della
pubblica amministrazione.
Rispetto alle esigenze funzionali dell'amministrazione, il cui
mancato rispetto si risolve di per sé in violazione del principio di
buon andamento, eventuali ulteriori motivazioni legislative, quale
quella della salvaguardia dell'occupazione, possono essere soltanto
aggiuntive e non sostitutive.
2.2. - Al quadro costituzionale anzidetto, la delibera legislativa
impugnata non è conforme.
Indipendentemente da ogni valutazione circa il significato che a
essa il ricorrente attribuisce, come tentativo di prolungare
indefinitamente nel tempo rapporti di precariato, tentativo che si
spiegherebbe soltanto con l'intento di favorire una cerchia
determinata di lavoratori, e indipendentemente altresì dalle
risultanze dei lavori assembleari, preparatori all'approvazione della
delibera legislativa, la determinazione delle esigenze giustificative
del provvedimento e la scelta a favore del rinnovo a termine dei
precedenti contratti di lavoro appaiono incongrue.
Il rinnovo fino a un triennio è innanzitutto finalizzato
all'utilizzazione del personale interessato in compiti permanenti di
istituto, come fronteggiare le "specifiche eventuali carenze di
unità lavorative della regione" e "sopperire alle necessità di
natura tecnica ed amministrativa connesse alla eliminazione dei
ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da
finanziamento statale e/o comunitario e regionale". Di esigenze di
tal fatta, si può assumere l'esistenza. Tuttavia, il reclutamento di
personale in vista di esse presupporrebbe non una mera affermazione,
ma una ricognizione in termini quantitativi e qualitativi, in modo
che le misure conseguenti possano risultare non arbitrarie anch'esse
sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Trattandosi, poi, di
eliminare carenze di personale legate all'espletamento di attività
permanenti, le conseguenti assunzioni dovrebbero avvenire nelle forme
dell'inquadramento stabile nei ruoli dell'amministrazione regionale,
con il rispetto delle norme e delle forme costituzionali previste a
tale scopo (tra cui le procedure concorsuali) e previa valutazione
dei carichi di lavoro del personale già impiegato. La forma del
contratto a termine è sintomo di un'intrinseca contraddizione, la
soluzione della quale potrebbe intravvedersi solo in una successiva
stabilizzazione del rapporto di precariato, come ipotizzato dalla
difesa del ricorrente, ma attraverso una procedura che manifesterebbe
allora con evidenza il suo carattere elusivo delle prescrizioni
costituzionali.
Ai suddetti compiti permanenti, secondo la delibera legislativa
impugnata, si affiancano compiti temporanei (alcuni già previsti
dall'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, altri individuati
ex novo), come il compimento delle "opere destinate a sopperire alle
necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane,
sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1990
nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel
progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne di cui
all'art. 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651" e "l'espletamento e
il completamento delle attività inerenti allo sviluppo
intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71 della legge
regionale 29 ottobre 1985, n. 41". Anche senza considerare - a
proposito dello sviluppo intersettoriale delle zone interne - il
significato che, rispetto alla valutazione delle perduranti obiettive
esigenze amministrative regionali, può assumere l'art. 6 della legge
regionale 20 agosto 1994, n. 32, che ha consentito al personale già
assunto nel ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo
intersettoriale delle zone interne, istituito presso la Presidenza
della regione a norma dell'art. 71 della legge regionale n. 41 del
1985, di essere assegnato ad altri rami dell'amministrazione, resta
il fatto che, anche in questo caso, il rinnovo dei contratti disposto
dalle norme impugnate prescinde totalmente da una valutazione circa
lo stato di avanzamento dei progetti previsti dalle leggi regionali e
quindi circa l'effettiva esigenza di personale aggiuntivo, così come
dalla valutazione dell'idoneità allo scopo del personale stesso.
Dalla compresenza di indicazioni tanto eterogenee quanto a
stabilità e natura di tali molteplici compiti, dalla carenza di
riscontri obiettivi circa le dimensioni della perdurante esigenza di
personale, dall'incongruenza dell'assunzione a tempo determinato per
funzioni stabili e, infine, dall'assenza di valutazioni
sull'idoneità del personale beneficiario delle norme impugnate
rispetto all'insieme dei compiti cui esse lo assegnano, risulta
l'irragionevolezza della delibera legislativa impugnata, in relazione
ai principi posti dall'art. 97 della Costituzione, del quale i limiti
all'espansione dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni
stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, costituiscono un corollario.
In sintesi, la constatata assenza di una plausibile ratio legata a
obiettive esigenze organizzative dell'amministrazione regionale,
rende conclusivamente manifesto quel rovesciamento di priorità tra
interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone
all'impiego che la Costituzione, all'art. 97, ha inteso evitare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo
sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e
per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti
da finanziamento statale e/o comunitario e regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte