Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2,

e 37, comma 1, lettere a) e b) del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1997 dalla Corte

d'Appello di Ancona nel procedimento penale a carico di I. F. ed

altra, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ordinanza del 22 dicembre 1997 la Corte di appello

di Ancona, chiamata a decidere su di una dichiarazione di ricusazione

proposta dagli imputati nei confronti del giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Fermo, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

34, comma 2, e 37, comma 1, lettere a) e b), del codice di procedura

penale (quest'ultimo richiamato solo per relationem), nelle parti in

cui tali norme non prevedono l'incompatibilità del giudice per le

indagini preliminari che abbia in precedenza emesso decreto di

archiviazione ad esercitare funzioni giurisdizionali sul medesimo

fatto ex art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., ovvero

nell'udienza preliminare;

che il giudice rimettente premette: che gli imputati, rinviati a

giudizio per ricettazione e assolti nel giudizio di appello, avevano

denunciato per falsa testimonianza i testimoni che, con le loro

dichiarazioni, avevano determinato il rinvio a giudizio; che il

giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'archiviazione

per essere insussistente il delitto di falsa testimonianza; che a

carico dei denuncianti era stato instaurato procedimento penale per

calunnia; che per tale reato il giudice per le indagini preliminari,

andando in contrario avviso rispetto alla richiesta di archiviazione

del pubblico ministero, aveva fissato udienza in camera di consiglio

ex art. 409 cod. proc. pen; che i soggetti sottoposti alle indagini

preliminari per calunnia avevano proposto dichiarazione di

ricusazione nei confronti del giudice per le indagini preliminari;

che il giudice rimettente precisa inoltre che il precedente

procedimento, nel quale aveva disposto l'archiviazione per il reato

di falsa testimonianza, pur essendo formalmente diverso, aveva ad

oggetto la medesima vicenda processuale;

che il giudice a quo - richiamata la sentenza di questa Corte n.

371 del 1996, nonché le successive sentenze nn. 306, 307 e 308 del

1997, secondo cui ricorre la situazione di incompatibilità anche

quando alla pluralità formale dei procedimenti corrisponde

l'unicità sostanziale della vicenda portata a giudizio - ritiene che

la previsione delle incompatibilità solo con riferimento alla

funzione di giudizio, e non anche in relazione alle funzioni

giurisdizionali svolte dal giudice per le indagini preliminari quando

dispone l'archiviazione ovvero assume i provvedimenti conclusivi

dell'udienza preliminare, determina una violazione dei principi di

ragionevolezza, di imparzialità del giudice e del giusto processo,

in relazione al diritto di difesa, stante la propensione del giudice

a confermare la propria precedente decisione, ed è fonte di

irragionevole disparità di trattamento tra situazioni

sostanzialmente (anche se non formalmente) uguali.

Considerato che nel procedimento a quo la rilevanza della questione

va circoscritta alle decisioni che il giudice per le indagini

preliminari è chiamato ad assumere nell'udienza in camera di

consiglio fissata ex art. 409 cod. proc. pen., e non può essere

estesa alle eventuali successive funzioni giurisdizionali che il

medesimo giudice potrebbe essere chiamato a svolgere nell'udienza

preliminare;

che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte,

la disciplina delle incompatibilità è volta ad evitare che

l'attività di "giudizio", cioè la valutazione sul merito

dell'accusa, possa essere, o apparire, pregiudicata da precedenti

valutazioni di merito assunte dallo stesso giudice sul medesimo fatto

e non si riferisce anche ad "altre attività processuali anteriori o

propedeutiche al giudizio" (v. da ultimo ordinanze 191 e 91 del 1998

e sentenza n. 131 del 1996);

che, pertanto, la relazione di incompatibilità ha come esclusivo

termine di riferimento il giudizio vero e proprio, cioè

l'accertamento di merito sulla responsabilità dell'imputato nella

fase del giudizio (cfr. in tale senso, tra le tante, sentenze nn. 124

del 1992 e 401 del 1991, nonché le più recenti ordinanze sopra

menzionate), mentre tale non può considerarsi, qualunque ne sia il

contenuto, la decisione del giudice per le indagini preliminari in

tema di archiviazione pronunciata ex art. 409 cod. proc. pen;

che il rimettente, nel prospettare l'analogia tra le decisioni

del giudice per le indagini preliminari nell'udienza in camera di

consiglio ex art. 409 cod. proc. pen. e le pronunce di merito emesse

nella fase del giudizio, non tiene conto della differenza tra la

natura interlocutoria e sommaria delle prime e la pienezza della

valutazione sulla responsabilità che caratterizza le seconde;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lettere a) e

b), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, dalla Corte di appello di Ancona, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte