Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/2000 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno

1988 dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Romairone Bruno ed altra e le

Assicurazioni Generali s.p.a., iscritta al n. 600 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione delle Assicurazioni Generali S.p.a.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Giovanna Volpe Potzolu per le Assicurazioni

Generali S.p.a. e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad

oggetto una domanda di pagamento di un indennizzo assicurativo

derivante da infortunio, il giudice istruttore presso il tribunale di

Genova, in funzione di giudice unico, con ordinanza emessa il

2 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui

prevede il medesimo termine di prescrizione annuale per i diritti di

credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni

e per quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni;

che il rimettente premette che la compagnia assicuratrice

convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere

dall'attore, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto

da cui sarebbe derivato l'infortunio, essendo trascorso oltre un anno

dalla denuncia dell'assicurato e l'invio di varia documentazione,

senza il compimento di atti interruttivi;

che, secondo il giudice a quo, la previsione di un unico

termine di prescrizione annuale per tutti i diritti derivanti dal

contratto di assicurazione, frutto di una scelta legislativa

eccessivamente sbilanciata a favore dell'assicuratore, equiparerebbe

in modo discutibile beni di rango diverso, quali la vita,

l'integrità della persona e le cose materiali, mentre l'eccessiva

brevità dello stesso non sarebbe giustificabile con riferimento ad

esigenze di rapido accertamento del diritto del danneggiato;

che, sempre secondo il rimettente, benché la Corte sia già

stata investita della questione riguardante la ragionevolezza del

termine di prescrizione di cui all'art. 2952 cod. civ., ed abbia

ritenuto infondata la doglianza allora svolta in relazione al termine

quinquennale di prescrizione, previsto per il risarcimento dei danni

da fatto illecito, in base alla non comparabilità delle situazioni

poste a raffronto (ordinanza n. 458 del 1987), la questione dovrebbe

essere ora esaminata con riferimento non alla brevità del termine in

sé, ma riguardo alla diversità dei beni protetti;

che in particolare, ad avviso del giudice a quo una

disciplina che sottopone al medesimo termine prescrizionale diritti

aventi natura profondamente diversa, quali quelli inerenti alla vita

e all'integrità fisica della persona e quelli relativi a beni

materiali, sarebbe per ciò solo lesiva del canone di ragionevolezza

e determinerebbe una violazione del principio di eguaglianza, senza

che sia necessario individuare un tertium comparationis dal momento

che l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale non

determinerebbe un vuoto normativo, potendo operare in ogni caso la

disciplina ordinaria della prescrizione;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la

Assicurazioni Generali S.p.A., convenuta del giudizio a quo

concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte, l'interesse tutelato dalle norme

in materia di assicurazioni private, diversamente da quelle relative

alle assicurazioni obbligatorie, non sarebbe quello alla vita o

all'integrità fisica della persona - che costituiscono solo i

presupposti della prestazione assicurativa - ma avrebbe natura

meramente economica e consisterebbe nel conseguimento di una

prestazione pecuniaria in caso di infortunio;

che la previsione di un termine annuale di prescrizione

risponderebbe principalmente all'interesse dell'assicurato, essendo

del tutto irrilevante, sotto tale profilo, la natura del bene oggetto

di copertura, dal momento che l'attività assicurativa si basa su

calcoli previsionali relativi al numero dei sinistri risarcibili e

alla presumibile entità degli indennizzi, sì che l'assicuratore

deve poter disporre tempestivamente di tutti i dati ad essi inerenti,

al fine di garantire l'effettività della prestazione e di tutelare

gli assicurati contro il rischio di insolvenza dell'assicuratore

medesimo;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata;

che la difesa erariale evidenzia come il termine di

prescrizione stabilito dall'art. 2952 cod. civ. riguardi non solo i

diritti del danneggiato o dell'assicurato, ma anche quelli della

compagnia assicuratrice, come il diritto al pagamento delle rate di

premio o quello di rivalsa, ciò che smentirebbe la tesi di una

scelta legislativa eccessivamente sbilanciata verso l'interesse

dell'assicuratore;

che per l'Avvocatura la previsione di un unico termine

annuale di prescrizione dei diritti dell'assicurato non conterrebbe

alcun profilo di irragionevolezza, non essendo ipotizzabile la

fissazione di termini diversi secondo il tipo di danno, qualora sia

unico il fatto che lo abbia causato, anche in considerazione delle

evidenti difficoltà di carattere applicativo che ciò comporterebbe.

Considerato che il giudice istruttore presso il tribunale di

Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2952,

secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede lo

stesso termine annuale di prescrizione dei diritti di credito

derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e di

quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni, dal

momento che una disciplina che sottopone al medesimo termine

prescrizionale l'esercizio di diritti di natura profondamente

diversa, quali quelli inerenti alla vita e all'integrità fisica

della persona e quelli relativi a beni materiali, sarebbe per ciò

solo lesiva del canone di ragionevolezza e coerenza e determinerebbe

una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione;

che il rimettente censura dunque la norma non già sotto il

profilo della congruità del termine annuale previsto, ma in forza

dell'ingiustificata equiparazione di situazioni fra loro differenti e

non omogenee, senza peraltro indicare quale dovrebbe essere il

diverso termine di prescrizione che egli ritiene conforme a

Costituzione, limitandosi a richiamare la possibilità di applicare

il termine ordinario;

che la premessa logica da cui prende le mosse il rimettente

appare però del tutto erronea, poiché essa non considera che il

contratto di assicurazione contro gli infortuni, così come ogni

contratto di assicurazione disciplinato dagli artt. 1882 e segg. cod.

civ., non ha lo scopo di tutelare la vita o l'integrità fisica della

persona, ma quello di far conseguire all'assicurato, entro i limiti e

secondo le condizioni convenuti, il risarcimento del danno patito a

seguito di un sinistro e che "l'equilibrio tecnico ed economico del

negozio si realizza tra l'insieme dei rischi assunti

dall'assicuratore e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati, e

non invece nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale"

(sentenza n. 18 del 1975 e ordinanza n. 284 del 1984);

che, essendo unica la funzione economica e sociale del

contratto ed unitaria la disciplina adottata dal codice civile, la

norma impugnata, nel determinare un unico termine di prescrizione per

tutti i diritti nascenti dal rapporto, quale che sia il bene

assicurato, non provoca alcuna disparità di trattamento;

che il legislatore ha ampia discrezionalità nella fissazione

del termine di prescrizione dei singoli diritti, con l'unico limite

dell'eventuale irragionevolezza qualora "esso venga determinato in

modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del

diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela

voluta accordare al cittadino leso" (sentenza n. 10 del 1970 e

sentenza n. 57 del 1962);

che tale limite, nel caso in esame, non può dirsi violato,

non essendo attinto da irragionevolezza e rispondendo alla logica

unitaria del contratto di assicurazione;

che la questione appare perciò manifestamente infondata

sotto ogni profilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice

civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal

giudice istruttore presso il tribunale di Genova, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte