Sentenza n. 154/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1974 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 332/1966
- art. 4d.P.R. 332/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9, n.
2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e dell'art. 4, n. 2,
lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e
di indulto), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1972, il 16
giugno 1972 ed il 9 aprile dalla Corte d'appello di Bari nei
procedimenti di esecuzione penale rispettivamente a carico di Di Palma
Lorenzo, Di Palma Vito ed altri, Pellegrini Giovanni e Cassanelli
Leonardo, iscritte ai nn. 261 e 288 del registro ordinanze 1972 ed al
n. 231 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972, n. 247 del 20
settembre 1972 e n. 198 del 1 agosto 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Di Palma Vito ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l'avv. Gustavo Thiery, per Di Palma Vito ed altri, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio incidentale di esecuzione penale nei
confronti di Di Palma Lorenzo, Di Palma Vito, Scamarcio Salvatore,
Scamarcio Antonio, Fucci Domenico e Sinisi Fedele, la Corte d'appello
di Bari ha sollevato, accogliendo l'eccezione proposta da questi
ultimi, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, n. 2,
lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e 4, n. 2, lett. a, del
d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che le norme impugnate,
subordinando la concessione dell'amnistia e dell'indulto per i reati
finanziari alla condizione che il pagamento dei diritti evasi abbia
luogo entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento di clemenza, indipendentemente dall'esistenza o meno a
tale data di una sentenza irrevocabile di condanna, sarebbero in
contrasto con i principi di eguaglianza e di non colpevolezza. In
particolare il principio di eguaglianza sarebbe violato per la
ingiustificata assimilazione nel trattamento tra colui che sia stato
condannato con sentenza divenuta irrevocabile e chi alla scadenza del
termine ancora non lo sia stato, restando quest'ultimo esposto ad una
limitazione del diritto alla libera determinazione e ad un ingiusto
sacrificio economico nel caso di assoluzione.
Il principio di non colpevolezza sarebbe a sua volta violato dalla
circostanza che, non essendo ripetibili le somme versate per poter
beneficiare del provvedimento di clemenza, il pagamento dei presunti
diritti evasi diverrebbe, nella realtà, adempimento della obbligazione
tributaria, quale dovrebbe conseguire ad un definitivo accertamento di
colpevolezza.
Identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata, sempre dalla Corte di appello di Bari, anche nel corso degli
incidenti di esecuzione proposti da Pellegrini Giovanni e Cassanelli
Leonardo.
Si sono costituiti in giudizio, innanzi alla Corte costituzionale,
Di Palma Lorenzo, Di Palma Vito, Scamarcio Antonio, Scamarcio
Salvatore, Fucci Domenico e Sinisi Fedele, chiedendo tutti
l'accoglimento della questione proposta.
È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'infondatezza
della questione. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze della Corte di appello di Bari, di identico
contenuto sostanziale, sollevano, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4
giugno 1966, n. 332, e 4, n. 2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n.
283, nella parte in cui dette norme condizionano l'applicazione
dell'indulto al pagamento dei diritti o tributi evasi, e dei relativi
interessi di mora, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore dei rispettivi decreti, anche per l'imputato che alla
scadenza del termine sia stato condannato con sentenza non ancora
definitiva.
Trattandosi della medesima questione, i giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La questione non è fondata. Giova anzitutto ricordare che per
i reati finanziari (di regola esclusi dai benefici dell'amnistia e
dell'indulto concessi con provvedimenti di ordine generale), la
concessione di detti benefici è comunemente subordinata alla
condizione del pagamento dei diritti o tributi "evasi", in quanto per i
reati in questione il legislatore considera costantemente prevalente
sull'interesse generale all'esercizio della straordinaria clemenza
l'interesse della pubblica finanza alla soddisfazione della pretesa
tributaria con la immediata riscossione.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare al riguardo che
"tale costante orientamento legislativo non può essere considerato in
contrasto col principio di eguaglianza", perché se è vero che
l'obbligo di pagare il tributo sorge prima che l'accertamento del
debito tributario e della misura di esso sia diventato inoppugnabile, e
quindi un soggetto può essere legittimamente sottoposto a procedimento
penale per essersi sottratto al pagamento di un tributo prima che sia
irrevocabilmente certo ch'egli sia un evasore fiscale, "come non può
plausibilmente affermarsi che il far sorgere l'anzidetto obbligo in
quel certo momento - cosa che ha la sua giustificazione nelle superiori
e indilazionabili esigenze della finanza pubblica - contrasti col
principio di eguaglianza, del pari non può plausibilmente affermarsi
che con quest'ultimo contrasti il fatto che, per i reati consistenti
nell'essersi sottratti a quell'obbligo, il beneficio della clemenza
straordinaria dello Stato sia condizionato, per tutti indistintamente
coloro che avevano da rispettarlo, alla osservanza, sia pur tardiva,
dell'obbligo stesso" (sentenza n. 5 del 1964).
Sotto questo profilo, non può ravvisarsi alcuna illegittimità
nemmeno nelle norme che impongono la condizione del pagamento dei
diritti o tributi evasi entro il termine di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di clemenza. Il contrasto
con i principi sanciti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione, che le
ordinanze di rimessione scorgono nella indifferenziata previsione di un
unico dies a quo per la decorrenza del termine, senza distinzione tra
l'ipotesi di condanna con sentenza irrevocabile (indulto proprio), e
quella di condanna con sentenza non definitiva (indulto improprio), non
sussiste, perché sebbene la situazione processuale degli imputati a
condannati con sentenza non ancora definitiva sia diversa da quella di
coloro che abbiano subito una condanna irrevocabile, tuttavia identica
è la loro situazione ai fini della concessione del beneficio
dell'indulto, in quanto il pagamento tempestivo dei diritti e tributi
"evasi" costituisce, per entrambe le categorie, la condicio iuris per
l'applicazione del provvedimento di clemenza. È necessario non
dimenticare, al riguardo, che l'indulto concerne esclusivamente la
pena, ossia comporta il condono, in tutto o in parte, della pena
inflitta (art. 174 codice penale), non già dei diritti o tributi
pretesi dall'Amministrazione finanziaria come evasi. E non v'è dubbio
circa la piena potestà del legislatore di sottoporre l'indulto, come
l'amnistia, a condizioni o ad obblighi, secondo le disposizioni degli
artt. 151, quarto comma, e 174, terzo comma, del codice penale (cfr.
artt. 591 e 596 del codice di procedura penale).
3. - Nell'ipotesi di indulto improprio, le norme denunciate
avrebbero per effetto, secondo le ordinanze di rimessione, di
"costringere l'imputato, assistito da una presunzione di non
colpevolezza sino alla condanna definitiva, a pagare i diritti o
tributi evasi in relazione ad un fatto-reato in via di accertamento".
Ma l'onere di adempimento della condizione imposta dal provvedimento
di clemenza, entro il termine perentorio ivi stabilito, non comporta
costrizione, giacché l'applicazione dell'indulto, come dell'amnistia,
è sempre suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, al quale
è lasciata la libera scelta di procedere al pagamento per assicurarsi
il beneficio del condono della pena che potrà essergli
irrevocabilmente inflitta, ovvero di rinunciare all'applicazione
dell'indulto, confidando nella definitiva assoluzione. La circostanza
che il pagamento sia o non sia stato effettuato non condiziona
psicologicamente né l'imputato né il giudice, e non può influenzare
l'esito definitivo del giudizio penale. Nemmeno può ravvisarsi un
"ingiustificato sacrificio economico nel caso di successiva assoluzione
totale o parziale", perché l'onere di pagamento dei diritti o tributi
pretesi dall'Amministrazione finanziaria non può dirsi senza
fondamento, sia in rapporto all'esigenza primaria della pubblica
finanza alla soddisfazione della pretesa tributaria, sia anche in
rapporto al conseguente esonero degli interessati dall'alea di subire
la temuta sanzione penale, nell'eventualità di condanna irrevocabile.
È superfluo aggiungere che la medesima alternativa si presenta
costantemente anche nel caso di applicazione dell'amnistia condizionata
agli imputati, i quali debbono del pari effettuare nel termine
stabilito la propria scelta, rimanendo rimesso alla loro libera
determinazione di conseguire, con lo adempimento della condizione,
l'estinzione del reato e della azione penale, ovvero di affrontare
l'alea del processo, con tutte le possibili conseguenze.
4. - Le ordinanze di rimessione sottolineano la pretesa disparità
e ingiustizia di trattamento col richiamo alle disposizioni dei decreti
in questione, per cui "i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli
interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e
dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso
ripetibili" (art. 12 d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332; art. 4, ultimo
comma, d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283). Effettivamente, nell'ipotesi di
indulto improprio, l'imputato colpito da condanna non definitiva che
abbia pagato nel termine i diritti o tributi pretesi
dall'Amministrazione finanziaria, e venga poi definitivamente assolto
dal reato ascrittogli, con l'accertamento dell'inesistenza, o della
minor misura, del debito d'imposta, avrà effettuato un pagamento non
dovuto, e ciononostante non ripetibile. Ma tale pagamento non potrà
tuttavia ritenersi privo di causa motiva o finale, dal momento che con
esso l'interessato si era proposto di conseguire il condono della pena
nell'ipotesi di condanna irrevocabile, e che pertanto l'acquisita
sicurezza di poter ottenere l'eventuale applicazione dell'indulto
costituisce di per sé una sufficiente giustificazione. Occorre anche
qui tener presente che l'indulto concerne il reato finanziario, quale
causa estintiva della pena, e non il debito di imposta, di cui viene
preteso il pagamento come condizione di applicabilità del
provvedimento di clemenza straordinaria. Analogamente, la legge penale
prescrive che possa beneficiare delle circostanze attenuanti comuni
chi, "prima del giudizio", abbia provveduto all'integrale risarcimento
del danno (art. 62, n. 6, del codice penale), e non consente che, a tal
fine, il risarcimento possa essere differito sin dopo l'accertamento
definitivo della responsabilità dell'imputato.
D'altra parte, il principio della irrepetibilità dell'imposta, di
cui siasi verificata la riscossione nei modi e termini prescritti dalla
legge, è oggetto di larga applicazione nel vigente diritto tributario,
non soltanto nell'ipotesi di amnistia o indulto condizionato per reati
finanziari, ma anche in una serie di diverse fattispecie, nonostante
l'eventuale difetto dei presupposti per l'applicazione del tributo, o
il successivo verificarsi di fatti estintivi dell'obbligazione
tributaria. Senza indagare qui il fondamento e i limiti
d'applicabilità del principio, sarà sufficiente constatare come in
materia tributaria sia ammessa solo eccezionalmente la possibilità
della ripetizione di indebito secondo le norme del diritto comune.
Anche sotto quest'ultimo profilo la questione deve pertanto ritenersi
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e 4, n.
2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, aventi ad oggetto la
concessione di amnistia e di indulto, sollevata dalle ordinanze in
epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA DE
BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte