Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1974 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9d.P.R. 332/1966
  • art. 4d.P.R. 332/1966

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9, n.

2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e dell'art. 4, n. 2,

lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e

di indulto), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1972, il 16

giugno 1972 ed il 9 aprile dalla Corte d'appello di Bari nei

procedimenti di esecuzione penale rispettivamente a carico di Di Palma

Lorenzo, Di Palma Vito ed altri, Pellegrini Giovanni e Cassanelli

Leonardo, iscritte ai nn. 261 e 288 del registro ordinanze 1972 ed al

n. 231 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972, n. 247 del 20

settembre 1972 e n. 198 del 1 agosto 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Di Palma Vito ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Gustavo Thiery, per Di Palma Vito ed altri, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio incidentale di esecuzione penale nei

confronti di Di Palma Lorenzo, Di Palma Vito, Scamarcio Salvatore,

Scamarcio Antonio, Fucci Domenico e Sinisi Fedele, la Corte d'appello

di Bari ha sollevato, accogliendo l'eccezione proposta da questi

ultimi, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, n. 2,

lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e 4, n. 2, lett. a, del

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che le norme impugnate,

subordinando la concessione dell'amnistia e dell'indulto per i reati

finanziari alla condizione che il pagamento dei diritti evasi abbia

luogo entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del

provvedimento di clemenza, indipendentemente dall'esistenza o meno a

tale data di una sentenza irrevocabile di condanna, sarebbero in

contrasto con i principi di eguaglianza e di non colpevolezza. In

particolare il principio di eguaglianza sarebbe violato per la

ingiustificata assimilazione nel trattamento tra colui che sia stato

condannato con sentenza divenuta irrevocabile e chi alla scadenza del

termine ancora non lo sia stato, restando quest'ultimo esposto ad una

limitazione del diritto alla libera determinazione e ad un ingiusto

sacrificio economico nel caso di assoluzione.

Il principio di non colpevolezza sarebbe a sua volta violato dalla

circostanza che, non essendo ripetibili le somme versate per poter

beneficiare del provvedimento di clemenza, il pagamento dei presunti

diritti evasi diverrebbe, nella realtà, adempimento della obbligazione

tributaria, quale dovrebbe conseguire ad un definitivo accertamento di

colpevolezza.

Identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, sempre dalla Corte di appello di Bari, anche nel corso degli

incidenti di esecuzione proposti da Pellegrini Giovanni e Cassanelli

Leonardo.

Si sono costituiti in giudizio, innanzi alla Corte costituzionale,

Di Palma Lorenzo, Di Palma Vito, Scamarcio Antonio, Scamarcio

Salvatore, Fucci Domenico e Sinisi Fedele, chiedendo tutti

l'accoglimento della questione proposta.

È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'infondatezza

della questione. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze della Corte di appello di Bari, di identico

contenuto sostanziale, sollevano, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4

giugno 1966, n. 332, e 4, n. 2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n.

283, nella parte in cui dette norme condizionano l'applicazione

dell'indulto al pagamento dei diritti o tributi evasi, e dei relativi

interessi di mora, entro il termine di centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore dei rispettivi decreti, anche per l'imputato che alla

scadenza del termine sia stato condannato con sentenza non ancora

definitiva.

Trattandosi della medesima questione, i giudizi possono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La questione non è fondata. Giova anzitutto ricordare che per

i reati finanziari (di regola esclusi dai benefici dell'amnistia e

dell'indulto concessi con provvedimenti di ordine generale), la

concessione di detti benefici è comunemente subordinata alla

condizione del pagamento dei diritti o tributi "evasi", in quanto per i

reati in questione il legislatore considera costantemente prevalente

sull'interesse generale all'esercizio della straordinaria clemenza

l'interesse della pubblica finanza alla soddisfazione della pretesa

tributaria con la immediata riscossione.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare al riguardo che

"tale costante orientamento legislativo non può essere considerato in

contrasto col principio di eguaglianza", perché se è vero che

l'obbligo di pagare il tributo sorge prima che l'accertamento del

debito tributario e della misura di esso sia diventato inoppugnabile, e

quindi un soggetto può essere legittimamente sottoposto a procedimento

penale per essersi sottratto al pagamento di un tributo prima che sia

irrevocabilmente certo ch'egli sia un evasore fiscale, "come non può

plausibilmente affermarsi che il far sorgere l'anzidetto obbligo in

quel certo momento - cosa che ha la sua giustificazione nelle superiori

e indilazionabili esigenze della finanza pubblica - contrasti col

principio di eguaglianza, del pari non può plausibilmente affermarsi

che con quest'ultimo contrasti il fatto che, per i reati consistenti

nell'essersi sottratti a quell'obbligo, il beneficio della clemenza

straordinaria dello Stato sia condizionato, per tutti indistintamente

coloro che avevano da rispettarlo, alla osservanza, sia pur tardiva,

dell'obbligo stesso" (sentenza n. 5 del 1964).

Sotto questo profilo, non può ravvisarsi alcuna illegittimità

nemmeno nelle norme che impongono la condizione del pagamento dei

diritti o tributi evasi entro il termine di centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore dei provvedimenti di clemenza. Il contrasto

con i principi sanciti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione, che le

ordinanze di rimessione scorgono nella indifferenziata previsione di un

unico dies a quo per la decorrenza del termine, senza distinzione tra

l'ipotesi di condanna con sentenza irrevocabile (indulto proprio), e

quella di condanna con sentenza non definitiva (indulto improprio), non

sussiste, perché sebbene la situazione processuale degli imputati a

condannati con sentenza non ancora definitiva sia diversa da quella di

coloro che abbiano subito una condanna irrevocabile, tuttavia identica

è la loro situazione ai fini della concessione del beneficio

dell'indulto, in quanto il pagamento tempestivo dei diritti e tributi

"evasi" costituisce, per entrambe le categorie, la condicio iuris per

l'applicazione del provvedimento di clemenza. È necessario non

dimenticare, al riguardo, che l'indulto concerne esclusivamente la

pena, ossia comporta il condono, in tutto o in parte, della pena

inflitta (art. 174 codice penale), non già dei diritti o tributi

pretesi dall'Amministrazione finanziaria come evasi. E non v'è dubbio

circa la piena potestà del legislatore di sottoporre l'indulto, come

l'amnistia, a condizioni o ad obblighi, secondo le disposizioni degli

artt. 151, quarto comma, e 174, terzo comma, del codice penale (cfr.

artt. 591 e 596 del codice di procedura penale).

3. - Nell'ipotesi di indulto improprio, le norme denunciate

avrebbero per effetto, secondo le ordinanze di rimessione, di

"costringere l'imputato, assistito da una presunzione di non

colpevolezza sino alla condanna definitiva, a pagare i diritti o

tributi evasi in relazione ad un fatto-reato in via di accertamento".

Ma l'onere di adempimento della condizione imposta dal provvedimento

di clemenza, entro il termine perentorio ivi stabilito, non comporta

costrizione, giacché l'applicazione dell'indulto, come dell'amnistia,

è sempre suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, al quale

è lasciata la libera scelta di procedere al pagamento per assicurarsi

il beneficio del condono della pena che potrà essergli

irrevocabilmente inflitta, ovvero di rinunciare all'applicazione

dell'indulto, confidando nella definitiva assoluzione. La circostanza

che il pagamento sia o non sia stato effettuato non condiziona

psicologicamente né l'imputato né il giudice, e non può influenzare

l'esito definitivo del giudizio penale. Nemmeno può ravvisarsi un

"ingiustificato sacrificio economico nel caso di successiva assoluzione

totale o parziale", perché l'onere di pagamento dei diritti o tributi

pretesi dall'Amministrazione finanziaria non può dirsi senza

fondamento, sia in rapporto all'esigenza primaria della pubblica

finanza alla soddisfazione della pretesa tributaria, sia anche in

rapporto al conseguente esonero degli interessati dall'alea di subire

la temuta sanzione penale, nell'eventualità di condanna irrevocabile.

È superfluo aggiungere che la medesima alternativa si presenta

costantemente anche nel caso di applicazione dell'amnistia condizionata

agli imputati, i quali debbono del pari effettuare nel termine

stabilito la propria scelta, rimanendo rimesso alla loro libera

determinazione di conseguire, con lo adempimento della condizione,

l'estinzione del reato e della azione penale, ovvero di affrontare

l'alea del processo, con tutte le possibili conseguenze.

4. - Le ordinanze di rimessione sottolineano la pretesa disparità

e ingiustizia di trattamento col richiamo alle disposizioni dei decreti

in questione, per cui "i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli

interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e

dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso

ripetibili" (art. 12 d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332; art. 4, ultimo

comma, d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283). Effettivamente, nell'ipotesi di

indulto improprio, l'imputato colpito da condanna non definitiva che

abbia pagato nel termine i diritti o tributi pretesi

dall'Amministrazione finanziaria, e venga poi definitivamente assolto

dal reato ascrittogli, con l'accertamento dell'inesistenza, o della

minor misura, del debito d'imposta, avrà effettuato un pagamento non

dovuto, e ciononostante non ripetibile. Ma tale pagamento non potrà

tuttavia ritenersi privo di causa motiva o finale, dal momento che con

esso l'interessato si era proposto di conseguire il condono della pena

nell'ipotesi di condanna irrevocabile, e che pertanto l'acquisita

sicurezza di poter ottenere l'eventuale applicazione dell'indulto

costituisce di per sé una sufficiente giustificazione. Occorre anche

qui tener presente che l'indulto concerne il reato finanziario, quale

causa estintiva della pena, e non il debito di imposta, di cui viene

preteso il pagamento come condizione di applicabilità del

provvedimento di clemenza straordinaria. Analogamente, la legge penale

prescrive che possa beneficiare delle circostanze attenuanti comuni

chi, "prima del giudizio", abbia provveduto all'integrale risarcimento

del danno (art. 62, n. 6, del codice penale), e non consente che, a tal

fine, il risarcimento possa essere differito sin dopo l'accertamento

definitivo della responsabilità dell'imputato.

D'altra parte, il principio della irrepetibilità dell'imposta, di

cui siasi verificata la riscossione nei modi e termini prescritti dalla

legge, è oggetto di larga applicazione nel vigente diritto tributario,

non soltanto nell'ipotesi di amnistia o indulto condizionato per reati

finanziari, ma anche in una serie di diverse fattispecie, nonostante

l'eventuale difetto dei presupposti per l'applicazione del tributo, o

il successivo verificarsi di fatti estintivi dell'obbligazione

tributaria. Senza indagare qui il fondamento e i limiti

d'applicabilità del principio, sarà sufficiente constatare come in

materia tributaria sia ammessa solo eccezionalmente la possibilità

della ripetizione di indebito secondo le norme del diritto comune.

Anche sotto quest'ultimo profilo la questione deve pertanto ritenersi

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e 4, n.

2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, aventi ad oggetto la

concessione di amnistia e di indulto, sollevata dalle ordinanze in

epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA DE

BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte