Sentenza n. 154/1975
Altra decisione · depositata il 19/06/1975 · relatore Luigi Oggioni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per le finanze,
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18
febbraio 1975, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto
al n. 7 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a
seguito del decreto 25 ottobre 1973, n. 1182, dell'Assessore
all'industria e commercio della Regione siciliana concernente la
concessione alla società Sicilcar della gestione di un deposito di oli
minerali nel Comune di Augusta.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito del decreto 25 ottobre 1973 dell'Assessore della Regione
siciliana all'industria e commercio, il Ministro delle finanze, per
delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sollevato
conflitto di attribuzione con ricorso del 10 febbraio 1975.
Il decreto impugnato è stato revocato con decreto dello stesso
Assessore regionale del 4 marzo 1975, e, di conseguenza, il Presidente
del Consiglio, con atto del 4 aprile 1975, ha rinunciato al ricorso. Considerato in diritto :
Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto
25 ottobre 1973, n. 1182 dell'Assessore all'industria e commercio
della Regione siciliana, avente ad oggetto la concessione alla società
Sicilcar della gestione di un deposito di oli minerali nel Comune di
Augusta.
Nel ricorso si denunciava la violazione degli artt. 14 e 20 r.d.l.
15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge con la legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, in relazione agli artt. 12 del r.d.l. 2
novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.
367, e 23 del Regolamento di esecuzione del predetto r.d.l., per
l'omesso concerto col Ministero ricorrente in ordine all'emanazione del
provvedimento impugnato.
L'Assessore regionale all'industria e commercio con decreto del 4
marzo 1975, n. 119, ha peraltro revocato il precedente provvedimento
oggetto del ricorso, ed il Presidente del Consiglio dei ministri ha
rinunziato al ricorso con fonogramma del 4 aprile 1975.
Il Presidente della Regione siciliana, con atto depositato in
cancelleria il 18 aprile 1975, ha dichiarato di accettare la rinuncia
del ricorso.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve
dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
proposto dal Ministro per le finanze, per delega del Presidente del
Consiglio dei ministri, in ordine al decreto 25 ottobre 1973, n. 1182,
dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte