Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1983

Altra decisione · depositata il 08/06/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 626,

n. 2, cod. pen. (Furti punibili a querela dell'offeso) promosso con

ordinanza emessa il 31 ottobre 1978 dal Pretore di Viadana nel

procedimento penale a carico di Lipreri Mario, iscritta al n. 669 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 624 e

626 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la perseguibilità a

querela del delitto di furto di cosa di tenue valore, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza è

entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando

modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi

di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla

effettiva rilevanza del caso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte