Sentenza n. 154/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) promosso con sei ordinanze emesse il 26 ottobre 1981 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Ragusa sul ricorso di Fidelio
Giuseppe, iscritte ai nn. 311, 312, 475, 476, 477 e 478 del registro
ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 246 e n. 253 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore
Livio Paladin.
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sei ordinanze identicamente motivate - emesse il 26
ottobre 1981 (ma pervenute alla Corte l'8 aprile 1983) - l'adita
Commissione tributaria di primo grado di Ragusa ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"),
"nella parte in cui non prevede, tra i requisiti per la nomina a
componente delle Commissioni tributarie, quello della idoneità dei
componenti a svolgere la funzione giurisdizionale così come prevista
per i giudici togati"; e ciò, per pretesa violazione dell'art. 102
della Costituzione.
In tutti i casi, infatti, la Commissione ha ritenuto non
manifestamente infondata l'eccezione proposta dal ricorrente, il quale
aveva appunto richiamato l'art. 102 Cost., quanto al divieto di
istituire giudici speciali, assumendo che la norma denunciata
configurerebbe "Giudici assolutamente al di fuori dell'Ordinamento
giurisdizionale e senza i requisiti richiesti da questo".
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che
ha concluso per l'infondatezza della questione.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'idoneità dei componenti delle
Commissioni tributarie di merito, nello svolgimento delle relative
funzioni, sarebbe garantita dal complesso dei requisiti, sia generali
(cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, buona
condotta) sia particolari (diploma di istruzione secondaria superiore,
residenza nel territorio di competenza), stabiliti dall'impugnato art.
4; tanto più che la scelta dei componenti stessi è demandata ai
presidenti dei Tribunali o delle Corti d'appello (in base agli artt. 2
e 3 del decreto n. 636), appunto allo scopo di valutare l'attitudine
all'esercizio della funzione giurisdizionale (così come avviene per i
membri non togati di organi di giurisdizione ordinaria, - quali - ad
esempio i giudici popolari delle Corti d'assise, secondo la legge 10
aprile 1951, n. 287). E a ciò si aggiungerebbe la circostanza che
tanto la presidenza quanto la vice presidenza delle Commissioni sono
affidate soltanto a magistrati ordinari o amministrativi ovvero ad
intendenti di finanza a riposo, i quali - si afferma - assicurano
certamente l'idoneità della funzione svolta dall'intero collegio. Considerato in diritto :
Data l'identità delle impugnative proposte alla Corte e degli
argomenti che molto sinteticamente le sorreggono, i sei giudizi
instaurati dalla Commissione tributaria di primo grado di Ragusa vanno
riuniti e decisi con unica sentenza.
Malgrado i termini della questione sollevata dalle ordinanze in
esame debbano venir ricostruiti mediante un congiunto ricorso ai
dispositivi ed alle motivazioni delle ordinanze medesime, la Corte è
dell'avviso che, ai fini dell'ammissibilità, la questione sia
sufficientemente precisata. Viene infatti impugnato l'art. 4 del
decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 636, relativo ai "requisiti
per la nomina a componente delle commissioni tributarie": con implicito
riferimento alle Commissioni di primo grado, perché solo a tali
effetti la questione stessa può dirsi rilevante nei giudizi a quibus.
Quale parametro è poi richiamato l'art. 102 della Costituzione, ma non
per quanto concerne il divieto di istituire giudici straordinari o
giudici speciali
(in ordine al quale la Corte si è già pronunciata, del resto, con le
sentt. n. 215 del 1976, n. 196 e n. 217 del 1982), bensì per il
contrasto che sarebbe ravvisabile fra la norma impugnata e l'imperativo
costituzionale dell'idoneità di ogni giudice, ordinario o speciale che
sia, "a svolgere la funzione giurisdizionale". In ogni caso, la
richiesta che sostanzialmente le ordinanze in esame rivolgono alla
Corte è quella di paralizzare il funzionamento delle Commissioni
tributarie di primo grado - secondo l'eccezione sollevata dalla parte
ricorrente - escludendone, perché inidonei, tutti i componenti diversi
dai presidenti e dai vicepresidenti delle Commissioni stesse e delle
loro sezioni; e non vi è dubbio che, sotto questo aspetto,
l'impugnativa sia rilevante ai fini dei giudizi pendenti dinanzi alla
Commissione di Ragusa.
Per altro, si tratta di un'impugnativa non fondata. Le ordinanze in
esame non precisano in qual parte l'art. 102 della Costituzione
sarebbe violato, ma si limitano a denunciare - in termini affatto
generici - la circostanza che l'idoneità dei componenti delle
Commissioni tributarie sia stata vagliata dal legislatore delegato
diversamente che "per i giudici togati": il che fa pensare che il
termine di raffronto sia rappresentato - come già nelle eccezioni del
ricorrente - dall'"ordinamento giudiziario" di cui al primo comma
dell'articolo medesimo. Senonché il riferimento, così ricostruito,
appare doppiamente inappropriato: da un lato, perché lo stesso
ordinamento giudiziario prevede giudici monocratici come quelli
"conciliatori", senza prescrivere per essi alcun requisito specifico di
idoneità; d'altro lato, perché tale ordinamento concerne i soli
"magistrati ordinari", con la conseguenza che non si può farne un
parametro per la valutazione della legittimità costituzionale di norme
riguardanti giudici speciali sia pur revisionati, quali sono - secondo
questa Corte - le Commissioni tributarie disciplinate dal d.P.R. n.
636. Né sembra sostenibile che il termine di raffronto sia invece
costituito, nella prospettiva del giudice a quo, dai requisiti che il
decreto legislativo sulla revisione del contenzioso tributario
stabilisce per quanto attiene ai presidenti ed ai vicepresidenti delle
Commissioni e delle loro sezioni: a parte ogni altra considerazione,
infatti, tali giudici non vanno necessariamente nominati fra i
"magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo", di cui
al quarto comma dell'art. 2, ma possono essere scelti stando al
medesimo comma fra gli "intendenti di finanza e gli intendenti
aggiunti di finanza a riposo" ovvero "fra laureati in giurisprudenza od
in economia e commercio", che certo non sono equiparabili ai "giudici
togati" dei quali ragiona il giudics a quo.
Ciò basterebbe per imporre il rigetto dell'attuale impugnativa.
Conviene però aggiungere, comunque, che l'idoneità dei componenti
delle Commissioni tributarie di primo grado non è garantita unicamente
dal "diploma di istruzione secondaria di secondo grado", richiesto
dalla lett. e) dell'impugnato art. 4; ma deve od almeno dovrebbe venire
puntualmente assicurata mediante il complesso procedimento di scelta
regolato dal quinto, sesto e settimo comma del citato art. 2
(procedimento che il giudice a quo non censura ed anzi non considera
per nulla) : dal momento che la scelta stessa non si effettua a caso
entro la massa dei diplomati in questione, bensì viene rimessa alle
responsabili valutazioni del presidente del Tribunale, sulla base di
designazioni dei Consigli comunali territorialmente interessati e di
elenchi formati dall'amministrazione finanziaria (nonché di eventuali
altri elenchi appositamente richiesti dal presidente del Tribunale alle
"camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai
consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri,
dei dottori commercialisti e dei ragionieri"). Dal che consegue che
detti componenti delle Commissioni tributarie di primo grado,
nell'intento del decreto n. 636, non dovrebbero risultare meno idonei
dei membri delle sezioni specializzate progettate in tal campo da una
proposta di legge attualmente all'esame del Parlamento (Camera, n. 560
della IX legislatura), in base alla quale verrebbero appunto prescritti
"il diploma di scuola media superiore e un'esperienza quinquennale
nelle materie giuridiche o tributarie".
Con tutto questo, rimangono le molte deficienze del contenzioso
tributario, ampiamente segnalate in dottrina e dagli operatori del
settore, per le quali il Parlamento è ora chiamato a porre rimedio. Ma
l'urgenza di un riordino legislativo dell'intera materia non toglie che
la questione in esame non abbia fondamento, così come è stata
prospettata ed ai fini del giudizio spettante alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento
all'art. 102 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria
di primo grado di Ragusa, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte