Sentenza n. 154/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo
ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 21
luglio 1981 dal Pretore di Civitanova Marche sul ricorso proposto da
Bianchini Vittorio contro Sembramante Adalgisa, iscritta al n. 684 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza del 30 gennaio 1980 il Pretore di Civitanova Marche,
accogliendo la domanda di Sembramante Adalgisa, proprietaria di un
locale ad uso commerciale concesso in locazione a Bianchini Vittorio,
ordinava il rilascio dell'immobile, provvedendo anche a liquidare, pur
in assenza di domanda del convenuto, l'indennità di avviamento
commerciale prevista dagli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio 1978, n.
392.
Proposto appello avverso tale decisione, il Tribunale di Macerata,
con sentenza del 27 novembre 1980, dichiarava la nullità della
statuizione relativa all'indennità di avviamento per vizio di
ultrapetizione.
Notificati il titolo esecutivo ed il precetto, il Bianchini, con
atto di opposizione all'esecuzione proposto avanti al Pretore di
Civitanova Marche, deduceva l'ineseguibilità della sentenza per il
mancato avverarsi della condizione di cui all'art. 69, ottavo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Con ordinanza del 21 luglio 1981 il Pretore di Civitanova Marche ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69, settimo ed ottavo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui impone
al locatore di richiedere nel giudizio di cognizione la liquidazione
dell'indennità di avviamento commerciale, a fronte dell'inerzia sul
punto del conduttore, al fine di ottenere l'emanazione di una sentenza
di rilascio di immobile concretamente eseguibile nella fase esecutiva".
Rilevato che, "per evitare il vanificarsi del diritto del locatore
di agire in executivis, occorre che la sentenza di rilascio contenga
anche la liquidazione dell'indennità dell'avviamento commerciale", il
giudice a quo ritiene necessario "che la questione relativa alla
liquidazione della... indennità venga introdotta nel giudizio da una
delle parti". In caso di inerzia del conduttore, "non rimane, al fine
di evitare l'emanazione di sentenze prive del capo concernente la
liquidazione dell'indennità detta, che ritenere l'ammissibilità del
potere del locatore di sostituirsi al conduttore e di richiedere in sua
vece la liquidazione della prefata indennità".
Se ciò consente di eliminare "l'antinomia costituita dalla
produzione di sentenze la cui esecuzione è in pratica lasciata
all'arbitrio della stessa parte esecutata", ciò avviene a scapito del
diritto di azione del locatore ed in contrasto con il principio di
eguaglianza.
Sotto il primo aspetto, "il locatore non è libero di agire in
giudizio per la tutela del diritto al rilascio incondizionatamente...
ma è costretto ad azionare contemporaneamente contro di sé un diritto
altrui, per giunta rinunciabile e soggetto a prescrizione"; sotto il
secondo aspetto, "l'esercizio del diritto al rilascio dell'immobile ad
uso industriale, commerciale ed artigianale viene sottoposto ad oneri
processuali ben più gravi di quelli previsti per analoghi casi di
rilascio di immobile dalla stessa legge 27 luglio 1978, n. 392".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 gennaio 1982.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sollevata sia dichiarata in riferimento all'art. 24,
primo comma, della Costituzione non fondata e in riferimento all'art. 3
della Costituzione inammissibile perché assolutamente generica e, in
subordine, non fondata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione porta al vaglio di questa Corte, in
riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, l'art.
69, settimo ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella
parte in cui impone al locatore di richiedere nel giudizio di
cognizione la liquidazione dell'indennità di avviamento commerciale, a
fronte dell'inerzia sul punto del conduttore, al fine di ottenere
l'emanazione di una sentenza di rilascio di immobile concretamente
eseguibile nella fase esecutiva".
2. - Come emerge con chiarezza dalla motivazione dell'ordinanza, la
norma oggetto del giudizio di legittimità viene individuata muovendo
da un duplice ordine di considerazioni. Da un lato, si sottolinea
l'esclusione di qualsiasi automatismo nella determinazione
dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 69, settimo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, per il caso in cui "il locatore non
intenda procedere al rinnovo della locazione" già in corso e
suscettibile di proroga, e ciò perché tale indennità dev'essere
calcolata "sulla base del canone corrente di mercato per i locali
aventi le stesse caratteristiche". Dall'altro lato, si evidenzia come
la subordinazione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio
all'"avvenuta corresponsione" dell'indennità di cui al suddetto comma
risulti sancita dall'art. 69, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392, in termini talmente perentori da non consentire eccezioni, se
non di fronte ad un'espressa rinuncia da parte del conduttore o al
maturare della prescrizione.
Da questi due rilievi il giudice a quo trae la conseguenza che,
nell'eventualità di una prolungata inerzia del conduttore, il locatore
avrebbe a disposizione, come "unico mezzo per evitare la produzione di
sentenze poi in concreto non eseguibili", il "richiedere egli stesso",
nel corso del giudizio di cognizione instaurato per ottenere il
rilascio dell'immobile, anche la liquidazione dell'indennità da
versare al conduttore nell'ipotesi di accoglimento della domanda
principale.
3. - Le modalità del caso di specie, che conferiscono rilevanza ai
sollevati dubbi di legittimità costituzionale, permettono di cogliere
meglio il perché ed il come si sia giunti all'individuazione della
norma qui denunciata.
Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione al precetto, che il
conduttore, invocando la non eseguibilità della sentenza di rilascio
dell'immobile per mancata determinazione e conseguente mancata
corresponsione dell'indennità di avviamento, aveva immediatamente
proposto, senza peraltro chiedere neppure questa volta la liquidazione
di quanto spettantegli, il Pretore di Civitanova Marche non poteva per
le esposte ragioni non riconoscere conforme a legge la tesi
dell'opponente.
Al tempo stesso, però, ritenendo che, nella persistente inerzia
del conduttore in ordine alla determinazione dell'indennità, il
locatore non avesse ormai alcuna possibilità di promuovere
l'avveramento della condizione tassativamente richiesta dall'ottavo
comma dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il medesimo
Pretore si era trovato a dover constatare che l'ordinamento
risulterebbe congegnato in modo tale da non offrire al locatore altra
via se non quella di richiedere al giudice adito per il rilascio anche
la determinazione dell'indennità di avviamento, ad evitare "la
produzione di sentenze, la cui esecuzione è in pratica lasciata
all'arbitrio della stessa parte esecutata" e, quindi, "in concreto non
eseguibili".
4. - Un così circoscritto e, per di più, anticipato meccanismo di
tutela del diritto al rilascio, riconosciuto sia pur condizionatamente
al locatore, comporterebbe, ad avviso del Pretore di Civitanova Marche,
la violazione di due parametri costituzionali: l'art. 3 della
Costituzione, dato il minor peso degli oneri processuali previsti "per
analoghi casi di rilascio di immobili dalla stessa legge 27 luglio
1978, n. 392", e l'art. 24, primo comma, della Costituzione, a causa
delle "eccessive restrizioni" cui il diritto del locatore è
sottoposto, sino al punto di dover egli "azionare contemporaneamente
contro di sé un diritto altrui, per giunta rinunciabile e soggetto a
prescrizione".
5. - Prima di prendere in esame la fondatezza della questione così
prospettata, si rende necessario verificare se la ricostruzione
normativa fatta propria dal giudice a quo sia il frutto di
un'accettabile operazione ermeneutica. È, del resto, la stessa
ordinanza di rimessione a parlare, nella parte finale della
motivazione, di "ipotizzata interpretazione dei commi settimo e ottavo
dell'art. 69".
L'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento per il Presidente
del Consiglio dei ministri, afferma addirittura che si tratterebbe di
un'interpretazione "del tutto erronea sotto il profilo giuridico ed
ancora del tutto illogica sotto il profilo della razionalità", e ciò
perché l'esecuzione del provvedimento di rilascio sarebbe da
intendersi condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di
avviamento unicamente se ed in quanto tale indennità sia stata
richiesta ("dal conduttore cui soltanto interessa"), liquidata dal
giudice e non corrisposta dal locatore, mentre il condizionamento
verrebbe meno quando "l'indennità non sia stata corrisposta perché
non liquidata in quanto non richiesta".
6. - In effetti, l'interpretazione del giudice a quo non può
essere in alcun modo accettata, ma ciò non certo per le argomentazioni
svolte dall'Avvocatura dello Stato. L'interpretazione da quest'ultima
prospettata si rivela, anzi, ancor meno proponibile, incontrando un non
superabile ostacolo nella disposizione che condiziona l'esecuzione del
provvedimento di rilascio all'"avvenuta" corresponsione
dell'indennità.
Il vero è che l'interpretazione del Pretore di Civitanova Marche
non trova riscontro negli orientamenti che, dopo le inevitabili
oscillazioni iniziali, sono divenuti dominanti sia a livello
giurisprudenziale sia a livello dottrinale.
Più in particolare, l'interpretazione assunta come base dal
giudice a quo per sollevare la presente questione di legittimità
costituzionale risulta smentita dall'indirizzo in forza del quale la
Corte di cassazione riconosce al locatore la legittimazione a
richiedere la determinazione dell'indennità dovuta al conduttore anche
al di fuori e al di là del procedimento instaurato con la domanda di
rilascio dell'immobile locato: nel senso di poter dare vita,
promuovendo azione di accertamento, ad altro apposito giudizio di
cognizione, prima o dopo aver ottenuto il titolo per il rilascio, senza
dimenticare l'eventualità di proporre domanda riconvenzionale per la
determinazione dell'indennità nello stesso procedimento di opposizione
all'esecuzione instaurato dal conduttore.
7. - La gamma di possibilità a disposizione del locatore, sia per
quanto riguarda il momento in cui assumere l'iniziativa al fine di
determinare l'indennità sia per quanto riguarda la sede processuale
ove farla valere, toglie ogni fondamento all'asserzione, sulla quale si
basa la dedotta questione di legittimità, che "per evitare il
vanificarsi del diritto del locatore di agire in executivis, occorre
che la sentenza di rilascio contenga anche la liquidazione
dell'indennità di avviamento commerciale". Di conseguenza, resta
escluso che il locatore si trovi "costretto ad azionare
contemporaneamente contro di sé un diritto altrui" e, quindi, che
esistano per il diritto del locatore quelle "eccessive restrizioni" da
cui il giudice a quo è stato indotto ad ipotizzare un contrasto
dell'art. 69, settimo ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo ed ottavo comma,
della legge 27 luglio 1978, n.392, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civitanova
Marche con ordinanza del 21 luglio 1981 (r.o. 684 del 1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte