Sentenza n. 154/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/05/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 58legge 709/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge
26 luglio 1961, n.709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di
truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1986 dalla
Corte dei Conti sul ricorso proposto da Pappaluca Basilio, iscritta
al n. 640 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 54, prima s.s. dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo:
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 12 febbraio 1986, la Corte dei Conti sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge 26
luglio 1961, n. 709, in riferimento all'art. 3 Cost., ritenendo - sul
piano interpretativo - che la norma impugnata, richiamando il
precedente art. 18 lett. a), e venendo integrata dall'art.52 del T.U.
29 dicembre 1973, n.1092, richiede per i militari di truppa
un'anzianità di servizio minima di venti anni.
La questione veniva sollevata in occasione del ricorso di un
agente del corpo delle guardie di P.S. che si doleva di non essere
stato ammesso al trattamento di quiescenza perché licenziato, con
perdita di grado e rimozione, dopo oltre quindici anni di servizio
utile, ma con anzianità inferiore ad anni venti.
In merito la Corte rimettente si riferiva ai precedenti costituiti
dalle sentenze nn.144/1971, 255/1982 e 236/1985 di questa Corte, alle
cui argomentazioni pienamente aderiva. Si rilevava, infatti,
nell'ordinanza che nessuna razionale giustificazione era alla base
della norma che consentiva al militare di P.S. di conseguire il
trattamento di quiescenza solo se in possesso di un'anzianità
pensionabile diversa e più elevata di quella richiesta ad ufficiali
e sottufficiali, quando avesse perduto il grado nelle medesime
condizioni e per gli stessi motivi per cui veniva perduto da
ufficiali e sottufficiali delle FF.AA. (a maggior ragione, poi se
appartenenti alla medesima Arma o Corpo). A nulla rileverebbe,
infatti, la differenza di Corpo, grado o posizione gerarchica,
giacché la sostanziale identità ed affinità del servizio prestato,
sia pure a livelli diversi, esigerebbe identità di trattamento ai
fini di quiescenza.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte Costituzionale né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto Secondo quanto esposto in narrativa, la Corte Costituzionale, in
riferimento questa volta alle norme che regolano il trattamento di
quiescenza degli agenti delle guardie di P.S. (art. 58 della legge 26
luglio 1961, n. 709), è nuovamente chiamata a decidere se contrasti
col principio d'eguaglianza la disparità di disciplina esistente in
ordine al conseguimento della pensione prima dell'emanazione del T.U.
29 dicembre 1973, n. 1092, tra ufficiali da un lato e militari di
truppa dall'altro, se dimessi con rimozione e perdita del grado.
Al riguardo la Corte deve ancora rilevare che, mentre ufficiali e
sottufficiali di P.S. maturavano il diritto al trattamento
pensionistico al quindicesimo anno di servizio, le guardie di P.S.,
per effetto della norma impugnata, avrebbero potuto ottenere lo
stesso diritto solo al compimento del ventesimo anno.
Simile disparità, però, non appare sorretta da alcun fondamento,
quando si tratti di persone appartenenti alle stesse forze armate che
abbiano analoghi doveri e versino nelle stesse condizioni, perché -
come la Corte rimettente ha osservato - la differenza di grado non
può avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari
per conseguire il diritto a pensione (sentenze nn. 236/1985, 255/1982
e 114/1971).
Talché, limitatamente agli effetti di applicazione della
disposizione denunziata alla fattispecie normativa nella quale
rientra l'ipotesi in esame, va dichiarata l'illegittimità della
norma in parte qua.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 della legge 26
luglio 1961, n. 709 (stato giuridico ed avanzamento dei militari di
truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di P.S.),
nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S.
potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di
servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado
o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte