Sentenza n. 154/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/04/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 25d.P.R. 834/1981
- art. 1legge 533/1981
- art. 17legge 533/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo
comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento
delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista
dall'art. 1, della legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui
all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656
(Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra),
promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dalla Corte dei Conti
sul ricorso proposto da Antonia Palmisano, iscritta al n. 672 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti - nel corso di un giudizio promosso in
seguito alla reiezione di domanda diretta ad ottenere la pensione da
parte di un collaterale di un militare deceduto per fatto di guerra -
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R.
30 dicembre 1981, n. 834, nel testo di cui all'art. 17, primo comma,
della l. 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui non consente
l'esperibilità immediata del ricorso alla Corte dei conti, contro i
provvedimenti dell'amministrazione in materia di pensioni di guerra,
anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
Nell'ordinanza di rimessione si premette che l'art. 17, primo
comma, della l. 6 ottobre 1986, n. 656, stabilisce che il ricorso
alla Corte dei conti può essere proposto solo "contro il decreto di
decisione sul ricorso gerarchico" e l'art. 16 della stessa legge (che
ha sostituito l'art. 24, comma settimo, del d.P.R. n. 834 del 1981),
prevede che il silenzio-rigetto sul ricorso si formi solo dopo due
anni dalla proposizione del ricorso. Con la conseguenza che
l'interessato può essere costretto ad attendere due anni prima di
potere chiedere la tutela giudiziale del suo diritto.
In proposito si prospetta innanzitutto la violazione dell'art. 3
Cost., sotto il profilo che, in materia di giustizia amministrativa,
la regola che imponeva l'esperimento, prima di poter adire il
giudice, dei ricorsi amministrativi, è stata abbandonata dal
legislatore a partire dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (istitutiva
dei Tribunali amministrativi regionali), cosicché il diverso
trattamento processuale previsto, in materia di pensioni di guerra,
dalla norma impugnata, sarebbe ingiustificatamente deteriore, non
trovando fondamento in alcun ragionevole motivo.
In secondo luogo, secondo l'ordinanza di remissione, la norma
impugnata violerebbe anche gli artt. 24 e 113 Cost., non consentendo
la tutela giurisdizionale per un periodo che può protrarsi fino a
due anni, così limitandola illegittimamente nel tempo per una
determinata categoria di atti.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell'atto d'intervento si osserva in proposito che l'aver
condizionato il ricorso giurisdizionale al previo esperimento del
ricorso gerarchico risponde all'opportunità di consentire
all'amministrazione di riesaminare i propri provvedimenti alla luce
delle deduzioni delle parti.
Le particolari complessità dell'istruttoria, insite nella materia
pensionistica di guerra, giustificherebbero il termine biennale per
la definizione del relativo procedimento.
La normativa impugnata sarebbe, pertanto, razionale e non
ostacolerebbe il diritto di difesa, consentendo al giudice, una volta
adito, di avvalersi anche delle integrazioni documentali e tecniche
acquisite in sede di ricorso gerarchico.
Quello in questione non sarebbe l'unico caso, nel nostro
ordinamento, di giurisdizione condizionata, legittima in quanto non
impedisce, ma soltanto rinvia l'esercizio del diritto di difesa. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 25, primo
comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo di cui all'art.
17, primo comma, della l. 6 ottobre 1986, n. 656, contrasti con gli
artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui non consente
l'esperibilità immediata del ricorso alla Corte dei conti, contro i
provvedimenti in materia di pensioni di guerra, anche in mancanza del
preventivo ricorso gerarchico.
Il giudice a quo, nel motivare la non manifesta infondatezza della
questione, deduce che nelle materie devolute alla giurisdizione
amministrativa, la regola che imponeva l'esperimento, prima di poter
adire il giudice, dei ricorsi amministrativi, è stata abbandonata
dal legislatore con la l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Pertanto, il
diverso trattamento processuale previsto in materia di pensioni di
guerra dalla norma impugnata sarebbe ingiustificatamente deteriore,
non trovando fondamento in alcun ragionevole motivo, così da porsi
in contrasto con il principio di uguaglianza. Detta norma, inoltre,
non consentendo la tutela giurisdizionale per un periodo che può
protrarsi fino a due anni, violerebbe anche gli artt. 24 e 113 Cost.
2. - La questione è fondata sotto l'assorbente profilo della
violazione degli artt. 24 e 113 Cost.
Va premesso che l'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (sul
riordinamento delle pensioni di guerra), prevedeva l'immediata
proponibilità del ricorso alla Corte dei conti avverso i
provvedimenti in materia di pensioni di guerra, senza l'onere del
previo esperimento del ricorso gerarchico.
L'art. 17 della l. 6 ottobre 1986, n. 656, con la nuova disciplina
al riguardo, ha statuito invece che, in materia di pensioni di
guerra, il ricorso alla Corte dei conti "è ammesso" soltanto contro
la decisione del ricorso gerarchico.
Come esattamente ha osservato il giudice a quo, poiché l'art. 16
della stessa legge n. 656 del 1986 stabilisce che i ricorsi
gerarchici al Ministro per il tesoro debbono essere definiti entro il
termine di due anni dalla data di presentazione e trascorso tale
termine il ricorso s'intende respinto, deve dedursi che la tutela
giurisdizionale in caso di mancata decisione del ricorso gerarchico,
può restare sospesa per la durata del periodo biennale necessario
per la formazione del silenzio-rigetto.
Questa Corte ha costantemente affermato (cfr. da ultimo, le sentt.
n. 15 del 1991; n. 470 del 1990; n. 530 del 1989) che gli artt. 24 e
113 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del
diritto e la sua azionabilità, la quale può essere differita ad un
momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e
superiori finalità di giustizia. Tuttavia, anche nel concorso di
queste circostanze, il legislatore è sempre tenuto ad osservare il
limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale
eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla
irrazionalmente, lasciandone privo l'interessato per un periodo di
tempo incongruo.
Nel caso di specie deve ritenersi che tale incongruità sussista,
poiché l'impedimento ad agire in giudizio per il periodo di due anni
non appare in se stesso giustificabile. Esso, poi, è del tutto
irrazionale, se correlato all'esigenza di garantire l'effettività
del diritto di difesa in materia di procedimenti pensionistici e in
modo particolare di quelli di guerra: materia, nella quale, tenuto
conto della causa della richiesta e delle esigenze che essa è
destinata a soddisfare, la effettività della tutela non è
scindibile dal requisito della prontezza.
Ne deriva che l'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981,
n. 834, nel testo sostituito dall'art. 17 della l. 6 ottobre 1986, n.
656, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui
non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale anche
in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma,
del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1
della legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17,
primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed
integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in
cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale
anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte