Sentenza n. 154/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 319/1976
- art. 8legge 319/1976
- art. 21legge 319/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera
a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),
promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1992 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto dal
Comune di Genova contro la Provincia di Genova ed altra, iscritta al
n. 579 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Genova;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Udito l'avvocato Pasquale Germani per il Comune di Genova.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 16 aprile 1992, il Tribunale amministrativo
regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 319.
Secondo il Giudice remittente le dette norme, prevedendo, in
materia di tutela delle acque dall'inquinamento, una stessa
disciplina tanto per i privati che per i comuni che assumono la
titolarità di scarichi, quali le pubbliche fognature, costituenti un
servizio pubblico che non può essere interrotto, si porrebbero in
contrasto, per la loro irragionevolezza, con l'art. 3 della
Costituzione, e, per la loro inidoneità ad assicurare l'ordinato
esplicarsi dell'operato della pubblica amministrazione, con l'art. 97
della Costituzione.
2. - Nel giudizio di fronte alla Corte si è costituito il Comune
di Genova, sostenendo la fondatezza della questione come prospettata
nell'ordinanza di rimessione.
3. - In prossimità dell'udienza la difesa del Comune di Genova ha
presentato una ulteriore memoria nella quale, nel ribadire le
argomentazioni già svolte, si rileva, tra l'altro, che, ove la Corte
dovesse ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale,
si renderebbe inapplicabile, per evidente contrasto con i principi
che hanno dato luogo al presente giudizio di legittimità
costituzionale, anche la legge regionale 1 settembre 1982, n. 38, là
dove prevede un termine per il completamento dei lavori di
adeguamento degli scarichi fognari.
Ove la Corte dovesse, invece, ravvisare nella legge n. 319 del
1976 una disciplina diversificata, in funzione delle diverse
fattispecie obiettive, non si sottrarrebbe alla censura di
incostituzionalità la normativa regionale, là dove impone
l'osservanza di un termine perentorio per l'adeguamento degli
scarichi. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità
costituzionale degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21,
secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, con la quale, per
tutelare le acque dall'inquinamento, sono stati disciplinati gli
scarichi pubblici e privati nelle acque stesse.
Secondo il giudice remittente, le norme in parola, prevedendo una
stessa disciplina per l'adeguamento degli scarichi esistenti, tanto
per i privati che per i comuni, relativamente alle pubbliche
fognature, costituenti un pubblico servizio che non può essere
interrotto, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, perché
disciplinano allo stesso modo situazioni nettamente diverse, nonché
con l'art. 97 della Costituzione, perché non assicurano
adeguatamente "l'ordinato esplicarsi dell'operato della pubblica
amministrazione e lo stesso conseguimento dei fini propri della
legge".
Vengono perciò denunciati:
l'art. 1, lettera a), della legge n. 319 del 1976, che include
in un'unica disciplina gli scarichi privati e pubblici;
l'art. 8, secondo comma, che prevede un termine massimo entro il
quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento
delle acque;
l'art. 21, secondo comma, che comporta l'applicazione di
sanzioni penali in misura non diversificata al soggetto pubblico come
al privato.
2. - La questione è inammissibile.
Occorre, infatti, considerare che la Regione Liguria ha provveduto
a dare applicazione ai principi della menzionata normativa statale,
con legge regionale 1 settembre 1982, n. 38 (contenente la disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano nelle pubbliche fognature) e successive
modificazioni di cui alle leggi regionali 8 novembre 1983, n. 36 e 3
novembre 1986, n. 30.
In particolare, per gli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti esistenti, l'art. 23 della predetta legge regionale n.
38 del 1982 ha previsto l'adeguamento alle disposizioni di legge,
sulla base di programmi da attuarsi previa autorizzazione
dell'autorità competente al controllo, individuata, ai sensi
dell'art. 6 della legge regionale, nell'Amministrazione provinciale,
per quanto attiene agli scarichi delle pubbliche fognature con
recapito in corsi d'acqua superficiali, nelle acque di transizione e
nel mare territoriale.
Il quarto comma dell'art. 23 ha imposto l'attuazione dei programmi
di adeguamento degli scarichi entro il termine del 31 maggio 1986
(poi prorogato dalla legge regionale n. 30 del 1986, al 31 maggio
1987).
Tanto premesso, occorre osservare che, come risulta dall'ordinanza
di rimessione, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della
Liguria è in discussione la legittimità della delibera con la quale
l'Amministrazione provinciale, preso atto che il programma di
adeguamento degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel
Comune di Genova non è stato autorizzato prima della scadenza del
regime transitorio stabilito dall'art. 23 della legge regionale n. 38
del 1982 e successive modificazioni, ha diffidato il Comune stesso a
presentare istanza di autorizzazione per i singoli scarichi ai sensi
dell'art. 4 della medesima legge.
Poiché le norme di quest'ultima non sono fra quelle delle quali
l'ordinanza del giudice a quo richiede che venga vagliata la
conformità a Costituzione, ne consegue che una pronunzia di questa
Corte, anche se, in ipotesi, caducatoria della normativa statale, non
investirebbe, facendola venir meno, la normativa regionale contenuta
nella legge n. 38 del 1982, ai sensi della quale risulta assunto il
provvedimento amministrativo oggetto del giudizio stesso. Donde,
conclusivamente, l'inammissibilità, per irrilevanza ai fini del
decidere, della questione così come prospettata nell'ordinanza di
rimessione. A ciò va aggiunto un ulteriore motivo di irrilevanza, e
quindi di inammissibilità relativamente ad una delle norme
denunciate e cioè l'art. 21, secondo comma, della legge n. 319 del
1976, che, essendo norma incriminatrice volta a sanzionare penalmente
comportamenti in contrasto con la legge, non rientra, comunque, fra
quelle che il giudice amministrativo remittente si trova a dover
applicare nella fattispecie portata al suo esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte