Sentenza n. 154/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 318, primo
comma, e 164, primo comma, del codice di procedura civile, promosso
con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal giudice di pace di Lecce,
nel procedimento civile vertente tra Stefanizzi Daniele e la regione
Puglia, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile, il giudice di pace di
Lecce, con ordinanza emessa in data 11 aprile 1996, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 318, primo comma, del
codice di procedura civile, in relazione all'art. 164, primo comma,
dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che l'atto di
citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere
l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di
cui al successivo art. 319 implica le decadenze di cui all'art. 167
del codice di procedura civile; nonché, in via derivata, b)
dell'art. 164, primo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede la nullità della citazione, se manca in
quest'ultima l'avvertimento, da ritenere imposto dal successivo art.
318, primo comma, che la costituzione del convenuto oltre i termini
di cui all'art. 319 del codice di procedura civile implica le
decadenze di cui all'art. 167 del medesimo codice.
Il giudice a quo dopo aver premesso che il contenuto della domanda
nel procedimento innanzi al giudice di pace è dettato dall'art. 318
del codice di procedura civile, il quale deroga alla disciplina
paradigmatica prevista dall'art. 163 del detto codice per il
procedimento innanzi al tribunale e al pretore, osserva che la
menzionata norma derogatrice non prevede, a differenza della
disposizione di cui all'art. 163, terzo comma, numero 7), del codice
di procedura civile, che l'atto introduttivo debba contenere
l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini
propri del procedimento innanzi al giudice di pace implica le
decadenze di cui all'art. 167 del codice stesso. Poiché il regime
delle decadenze opera, ad avviso del remittente, anche nel
procedimento davanti al giudice di pace, risulta evidente il vulnus
inferto al diritto di difesa dalla mancata previsione
dell'avvertimento in esame, il quale costituisce, invece, elemento
essenziale della vocatio in ius nel procedimento davanti al tribunale
e al pretore.
Afferma inoltre il giudice remittente che la mancata previsione del
citato avvertimento e, ove questo sia omesso, della conseguente
nullità dell'atto di citazione configura una irragionevole
disparità di trattamento tra le parti del processo innanzi al
tribunale e al pretore e quelle del processo davanti al giudice di
pace, in relazione ai rispettivi oneri, volti ad assicurare la
regolarità del contraddittorio.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
concluso per la inammissibilità delle questioni per difetto di
motivazione in ordine alla rilevanza delle stesse nel giudizio a quo
e, comunque, per la infondatezza delle stesse.
Ad avviso dell'Avvocatura, non può ravvisarsi il preteso vulnus al
diritto di difesa, in quanto non sono applicabili nel procedimento
innanzi al giudice di pace le disposizioni relative alle decadenze e
alle preclusioni di cui all'art. 167 del codice di procedura civile,
né sussiste la denunciata violazione del principio di uguaglianza,
poiché le differenze tra il processo ordinario e quello innanzi al
giudice di pace derivano dalle diverse finalità perseguite dal
legislatore, non incompatibili tra loro. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo denuncia l'illegittimità costituzionale
dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile e, in via
derivata, dell'art. 164, primo comma, del medesimo codice, nella
parte in cui rispettivamente non prevedono: che l'atto di citazione
nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere
l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di
cui al successivo art. 319 implica le decadenze previste dall'art.
167 del medesimo codice; che la citazione è nulla se in essa manca
il predetto avvertimento, da ritenere per ciò imposto dall'art. 318,
primo comma, del codice di procedura civile.
Ad avviso del giudice remittente, le norme censurate si porrebbero
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la
irragionevole disparità di trattamento operata tra le parti del
processo innanzi al tribunale e al pretore e quelle del processo
innanzi al giudice di pace, in relazione agli oneri diretti ad
assicurare la regolarità del contraddittorio, e per violazione del
diritto di difesa, derivante dal mancato avvertimento circa le
conseguenze connesse alla tardiva costituzione del convenuto.
2. - Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto
dalla descrizione della fattispecie concreta, oggetto del giudizio, e
dal contesto delle argomentazioni svolte dal remittente si traggono
elementi che attestano la rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale nel giudizio a quo.
3. - Le questioni sono infondate.
Il legislatore, nel delineare il procedimento innanzi al giudice di
pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in
ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello
ordinario, svolgentesi davanti al tribunale e davanti al pretore; le
disposizioni speciali contenute nel capo III del titolo II del libro
secondo del codice di procedura civile dimostrano come si sia voluto
nettamente differenziare il procedimento davanti al giudice di pace,
attribuendo ad esso una particolare connotazione, rappresentata dalla
massima semplificazione delle forme.
Caratteristiche proprie del procedimento in esame sono infatti la
proposizione della domanda introduttiva in forma verbale e la mancata
previsione di termini per la costituzione delle parti, che non
trovano riscontro nelle regole processuali dettate per il
procedimento davanti al tribunale.
Affatto particolari sono poi le modalità di costituzione in
giudizio del convenuto, che non ha l'onere della preventiva redazione
della comparsa di risposta, né del suo deposito, essendogli
attribuita la facoltà di costituirsi in udienza mediante la
proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande
riconvenzionali.
Dalla mancata previsione di un termine di costituzione in giudizio
delle parti anteriormente all'udienza consegue che non operano nel
procedimento in questione le preclusioni e le decadenze che nel rito
davanti al tribunale sono invece connesse agli atti introduttivi;
pertanto, non vi è ragione alcuna di stabilire che, tra gli elementi
dell'atto introduttivo, debba essere contenuto l'avvertimento circa
le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto, proprio
perché ad essa non sono ricollegabili le decadenze previste
dall'art. 167 del codice di procedura civile. Da ciò deriva che
l'omissione del detto avvertimento non può provocare alcuna
conseguente nullità.
È allora evidente l'erroneità del presupposto da cui muove il
giudice a quo nel ritenere applicabile anche al procedimento innanzi
al giudice di pace quel citato regime di preclusioni e decadenze, che
è invece incompatibile con la struttura semplificata del rito in
esame, la cui disciplina è stata volutamente e non irragionevolmente
differenziata da quella del procedimento ordinario.
Deve, quindi, escludersi che possano ravvisarsi nelle denunciate
norme i dedotti profili di illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, del codice di
procedura civile, sollevate dal giudice di pace di Lecce, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte