Sentenza n. 155/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1346/1961
- art. 3legge 1346/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della
legge 10 dicembre 1961, n. 1346, promosso con ordinanza emessa il 13
novembre 1962 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette di
Milano su ricorso della Società a r. l. "T.I.S - Termo idraulica
sanitaria" contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di
Milano, iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio del Ministro delle
finanze e della Società "T.I.S -Termo idraulica sanitaria";
udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Paolo Boitani, per la Società "T.I.S", e il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro delle finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso d'un procedimento promosso dalla Società a r. l.
"T.I.S - Termo idraulica sanitaria" contro l'Ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Milano la Commissione distrettuale delle imposte
dirette di Milano, con ordinanza 13 novembre 1962, sollevava questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 10
dicembre 1961, n. 1346, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1963, n. 38.
In essa la Commissione distrettuale, dopo aver motivato la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale, osserva come
le norme impugnate - a quanto pare - diano origine ad una disparità di
trattamento fra contribuenti che contrasta con l'art. 3 della
Costituzione (coordinato con l'art. 53): infatti, sui redditi prodotti
nello stesso periodo di tempo anteriore al 1961 chi è stato o sarà
iscritto a ruolo dopo il 1 gennaio 1961 paga l'addizionale o l'aumento
dell'addizionale E. C. A., previsto dall'art. 1 della legge n. 1346
del 1961, mentre chi per avventura sia stato iscritto prima è esente
dall'imposta.
Altrettanto afferma, nell'atto di costituzione depositato il 27
febbraio 1963, la Società "T.I.S". La quale aggiunge come l'art. 2
della legge impugnata violi il principio, derivante dagli artt. 3 e 53
della Costituzione, per cui le imposte devono essere pagate con
applicazione delle aliquote in vigore nell'anno a cui si riferiscono:
il che non avverrebbe con la disposizione denunciata poiché essa
colpisce con l'addizionale o con l'aumento dell'addizionale solo alcuni
dei redditi maturati in uno stesso periodo di tempo e li colpisce per
cause indipendenti dal fatto del contribuente.
Inoltre le norme impugnate, avendo efficacia retroattiva, sarebbero
in contrasto con l'art. 23 della Costituzione poiché colpiscono
redditi che dall'imposta in oggetto erano esenti all'epoca in cui sono
maturati: secondo la parte privata, la sentenza del 1959 n. 9 della
Corte costituzionale ammette, sì, la retroattività delle leggi
tributarie, ma, evidentemente, solo in casi eccezionali: e questo non
è un caso eccezionale trattandosi d'una imposta ordinaria.
2. - Il Presidente del Consiglio è intervenuto, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con un atto, depositato l'8
gennaio 1963, il cui contenuto è identico a quello delle deduzioni
depositate nella stessa data per il Ministro delle finanze.
L'Avvocatura dello Stato nega la fondatezza della questione di
legittimità costituzionale: infatti la Corte costituzionale, come
risulterebbe dalla sua stessa giurisprudenza (sentenze nn. 3, 28, 118
del 1957 e n. 53 del 1958), non può estendere il proprio controllo
oltre l'oggetto della norma impugnata essendo riservata al legislatore
la valutazione della diversità di situazioni che legittimano
trattamenti normativi diversi: nella specie, per quanto riguarda la
sovrimposta, la disparità di trattamento fra coloro che hanno pagato
l'imposta per i redditi anteriori al 1961 e coloro che non l'hanno
ancora pagata si fonderebbe su una valutazione della diversità delle
situazioni fatta dal legislatore con criteri puramente obbiettivi e
perciò non sindacabili in questa sede.
Quanto all'art. 53 della Costituzione (che si richiama alla
capacità contributiva), secondo l'Avvocatura dello Stato esso si
riferisce al sistema tributario nel suo insieme e non può essere
invocato per giudicare della costituzionalità d'una legge che impone
un singolo tributo.
3. - Nella memoria, depositata l'8 ottobre 1963, la Società
"T.I.S" ribatte le argomentazioni della Presidenza del Consiglio,
rilevando soprattutto come una cosa sia la discrezionalità del
legislatore nel valutare la diversità delle situazioni da disciplinare
diversamente ed altra cosa sia l'esistenza obbiettiva di tale
diversità: nel caso in questione la diversità non sussiste poiché si
tratta di redditi dello stesso tipo maturati nello stesso periodo di
tempo, che perciò sarebbe arbitrario colpire in maniera diversa.
L'Avvocatura dello Stato, a sua volta, nella memoria depositata il
10 ottobre 1963, sostiene che la mancata tempestiva iscrizione nel
ruolo dipende il più delle volte dall'azione contenziosa, talvolta
infondata, del contribuente: il quale per effetto di essa ha il
vantaggio di assolvere il suo obbligo tributario più tardi di quegli
altri che sono stati iscritti tempestivamente nei ruoli: egli si trova
pertanto in una situazione diversa nei confronti di costoro, situazione
che appunto è stata discrezionalmente e perciò insindacabilmente
valutata dal legislatore ai fini dell'applicazione dell'imposta o
sovrimposta in oggetto.
4. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato e il
difensore della Società "T.I.S" hanno ribadito le loro tesi. Considerato in diritto :
1. - Sono denunciati gli artt. 2 e 3 della legge 10 dicembre 1961,
n. 1346, che estende la c. d. addizionale E.C.A. a tributi non
contemplati nella legge istitutiva (R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145) e
che ne aumenta in generale l'aliquota.
L'art. 2 (del quale il successivo non è che un corollario) fa
gravare l'addizionale su redditi maturati anteriormente alla
pubblicazione della legge e perciò ha effetto retroattivo; ma
l'eccezione relativa alla illegittimità costituzionale delle leggi
tributarie retroattive, come sono le norme denunciate, benché proposta
dalla parte privata nel giudizio di merito e ripresa dinanzi alla Corte
costituzionale, non è stata accolta nell'ordinanza di rinvio, e non
può essere esaminata in questa sede.
L'ordinanza della Commissione distrettuale di Milano denuncia,
invece, gli artt. 2 e 3 della legge citata solo perché essi
porterebbero in sé la conseguenza d'una evidente disparità di
trattamento, rispetto all'obbligo tributario, fra contribuenti le cui
obbligazioni d'imposta sono state iscritte a ruolo prima d'una certa
data e contribuenti che sono stati o saranno iscritti dopo quella data.
La questione, entro tali limiti, è fondata.
2. - Come è noto, l'addizionale E. C. A. grava, con una aliquota
la cui misura è stata aumentata dalla stessa legge del 1961, n. 1346,
sui contribuenti che devono certe imposte e sovrimposte indicate da
questa legge e da altre leggi precedenti (imposte sulle società, sui
redditi dei terreni, dei fabbricati, di ricchezza mobile, sui redditi
agrari, complementare ecc.): il contribuente, per ogni lira di imposta
da lui dovuta sulle società, sui terreni, sui fabbricati, ecc., è
tenuto appunto a pagare alcuni centesimi a titolo di addizionale,
dimodoché l'addizionale grava sugli stessi redditi per i quali si deve
l'imposta (o sovrimposta) principale concernente le società, i
terreni, i fabbricati, ecc. Ne deriva che, a parità di reddito e
perciò d'obbligazione tributaria principale, dovrebbe corrispondere
parità dell'ammontare dell'imposta addizionale: altrimenti si
colpirebbe il contribuente prescindendo dalla sua capacità
contributiva (art. 53 della Costituzione) che nella specie è quella
individuata o da individuare ai fini delle imposte principali.
Dato ciò, non v'è dubbio che l'art. 2 della legge del 1961, n.
1346, contrasti con l'art. 53, primo comma, della Costituzione; norma
che, costituendo fra l'altro armonico e specifico sviluppo del
principio d'eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, si
traduce, per quanto riguarda le imposte sui redditi, nell'esigenza di
imposizione uguale per redditi uguali e di imposizione diversa per
redditi diversi. In realtà l'addizionale ed il suo aumento, così
come sono congegnati, finiscono per incidere, senza che se ne veda una
giustificazione, in maniera diversa da contribuente a contribuente,
nonostante che la situazione di ciascuno di costoro, presa come
presupposto per l'obbligo tributario, sia obbiettivamente identica:
infatti, dato un progresso periodo di imposta, i contribuenti che siano
stati iscritti, per il tributo principale, nei ruoli di seconda serie
del 1960, hanno dovuto pagare l'addizionale nella misura prevista dalla
legge denunciata (ciò perché in questi casi si tratta di imposta
principale esigibile solo dal 1 gennaio 1961 e la norma denunciata
aggiunge l'addizionale o il suo aumento a tutte le imposte principali
che siano esigibili da quella data, quale che sia l'anno a cui si
riferiscono); invece gli altri contribuenti - che rispetto a quello
stesso periodo di imposta erano gravati da analoga obbligazione
tributaria sulle società, sui terreni e fabbricati, ecc., ma per
avventura sono stati iscritti nei ruoli di prima serie del 1960 - sono
sfuggiti all'addizionale prevista dalla legge denunciata: infatti, nei
confronti di costoro l'imposta principale si è resa esigibile
anteriormente al 1 gennaio 1961, e perciò la norma denunciata non li
tocca.
Secondo l'Avvocatura dello Stato tale diversità di trattamento si
giustifica con la diversa situazione di chi, relativamente a un dato
periodo di imposta, può assolvere il suo obbligo tributario dopo il 1
gennaio 1961 rispetto a chi, per lo stesso periodo tributario e per le
stesse imposte, ha dovuto pagare anteriormente a quella data: sarebbe
giusto che il primo contribuente, godendo rispetto al secondo del
vantaggio d'un ritardo nel pagamento dell'imposta principale, sia
gravato, lui solo, dell'addizionale o del suo aumento. Ma l'obiezione
non può accogliersi innanzi tutto perché il vantaggio derivante dal
ritardo nel pagamento non è segno, di per sé, d'una maggiore capacità
contributiva, tanto più in quanto è compensato, almeno di recente,
dall'obbligo di pagare gli interessi sulle somme dovute a titolo di
imposta; in secondo luogo perché risulta, sia dal testo delle norme
denunciate sia dai lavori preparatori, che il legislatore non è stato
mosso dall'intento di disciplinare in modo disuguale situazioni da esso
ritenute disuguali, ma ha emanato la legge con la sola preoccupazione
delle necessità di bilancio: dimodoché la diversità di trattamento,
invece che derivare da una precisa volontà legislativa diretta a
distinguere situazione da situazione, è piuttosto un effetto che
discende dallo stesso meccanismo d'incidenza dell'imposta e non trova
in verità alcuna giustificazione: i bisogni finanziari dello Stato
possono legittimare l'aumento delle aliquote o del numero dei tributi,
ma non l'imposizione d'un obbligo tributario diverso fra l'uno e
l'altro contribuente ai quali sia riconosciuta la stessa capacità
contributiva.
3. - Dopo ciò risulta chiaro come la norma denunciata sia
costituzionalmente illegittima solo in quanto si riferisce a periodi di
imposta rispetto ai quali uno stesso tributo principale è divenuto
esigibile, nei riguardi d'alcuni contribuenti, dal 1 gennaio 1961,
mentre, nei riguardi d'altri contribuenti, è divenuto esigibile
anteriormente a tale data.
Ne deriva innanzi tutto che l'illegittimità costituzionale non
colpisce la seconda parte del primo comma dell'art. 2, che riguarda le
imposte di registro, di successione, ipotecarie e sul valore dell'asse
ereditario: in tali casi l'imposta (di registro, di successione, ecc.)
e con essa l'aumento dell'addizionale sono dovuti per fatti e
situazioni posteriori al 18 gennaio 1962, giorno in cui è entrata in
vigore la legge denunciata; legge che perciò, su questo punto, non si
riferisce al tempo anteriore e fa gravare ugualmente l'addizionale su
tutti coloro rispetto ai quali si è prodotto nella stessa epoca uno
stesso presupposto: cosicché non è a parlare di disparità di
trattamento fra contribuente e contribuente.
Illegittima è, invece, come e nel senso che s'è detto, la prima
parte del primo comma dello stesso art. 2, che, richiamandosi al
precedente art. 1 e alla legge del 1937, n. 2145, sottopone
all'addizionale chi sia tenuto a pagare dal 1 gennaio 1961 l'imposta
sulle società o sui redditi o un'imposta o sovrimposta comunale
riscuotibile per ruolo (v. art. 1 della legge del 1961, n. 1346, e art.
1, lett. a e c, del R.D. L. 30 novembre 1937, n. 2145); tuttavia
occorre ancora una volta precisare che questa norma è illegittima non
perché e in quanto si riferisce a periodi di imposta anteriori al
1961, ma solo perché e in quanto l'incidenza dell'addizionale sul
reddito maturato in tali periodi dà luogo a diversità di trattamento
fra contribuente e contribuente.
Ne deriva che nel suo riferimento al periodo d'imposta
corrispondente all'anno solare 1960 la norma denunciata non è colpita
dal vizio di illegittimità costituzionale. Infatti, da un lato, con
la iscrizione provvisoria o definitiva nei ruoli, fatta di regola nel
1959 per il 1960 (artt. 175, 179 e 281 del T.U. imposte dirette), una
parte dell'imposta di ricchezza mobile, complementare ecc., dovuta per
il 1960, si è resa esigibile nei riguardi di tutti i contribuenti
anteriormente al 1961, dimodoché per questa parte tutti sono sfuggiti
all'aumento dell'addizionale (così come l'hanno evitato nei casi in
cui l'imposta si è riscossa per ritenuta). Dall'altro, se si fu o si
sarà soggetti a supplementi d'imposta di ricchezza mobile,
complementare ecc. per lo stesso anno 1960, ciò fu o sarà conseguenza
di nuove iscrizioni nei ruoli ricollegantisi a loro volta a
dichiarazioni dei contribuenti o ad accertamenti degli uffici; ma
queste dichiarazioni e questi accertamenti non possono essere stati,
per nessun contribuente, anteriori al 1 gennaio 1961 (dato che la
dichiarazione dei redditi per il 1960 si fa nel 1961); vale a dire che
per tutti i contribuenti quell'ulteriore debito di imposta relativo al
1960 s'è reso o si renderà esigibile dopo il 1 gennaio 1961,
cosicché su di esso tutti saranno tenuti all'aumento della addizionale
previsto dalla norma denunciata; la quale dunque, non comportando
alcuna disparità di trattamento, non è colpita da illegittimità
costituzionale nei limiti in cui è applicabile al periodo di imposta
1960.
Altrettanto si dica, per gli enti tassabili in base al bilancio,
del periodo d'imposta sui redditi corrispondente all'esercizio
1959-1960: dopo la iscrizione ex artt. 176, 178, 281 e 282 del T.U.,
avvenuta per il 1959-60, non sembra che, nella normalità dei casi, si
sia fatto in tempo ad iscrivere supplementi d'imposta esigibili
anteriormente al 1961; dimodoché non c'è supplemento relativo al
1959-60 sul quale non si paghi l'addizionale prevista dalla norma
impugnata, e ciò significa che tutti i contribuenti vi sono soggetti e
tutti a parità di condizioni sono trattati ugualmente. E analogo
discorso va fatto, per lo stesso periodo 1959-60, relativamente
all'imposta sulle società: dopo il pagamento del tributo ex artt. 21,
168 del T.U. è improbabile che ci siano state iscrizioni di
supplementi di imposta esigibili anteriormente al 1961: o, se ci sono
state, possono considerarsi fatti marginali e, in questo caso,
irrilevanti.
Al contrario, lo stesso art. 2, primo comma, prima parte, non
sfugge alla dichiarazione di illegittimità costituzionale nei limiti
in cui esso è applicabile a periodi d'imposta anteriori al 1960 o al
1959-60: rispetto al 1959 (o al secondo semestre di quest'anno o, a
maggior ragione, rispetto agli anni anteriori) c'è da dire che, per
molti contribuenti, la cui dichiarazione, presentata nel '60, era di
facile lettura, anche l'eventuale supplemento d'imposta, giustificato
da tale dichiarazione o da accertamento degli uffici, è divenuto
esigibile prima del 1961: dimodoché rispetto a tale supplemento
costoro hanno potuto evitare l'addizionale prevista dalla norma
denunciata; per altri, invece, l'esame della dichiarazione dei redditi
relativa al 1959 o a periodi precedenti o l'accertamento degli uffici
sono stati più laboriosi ed hanno condotto o condurranno a iscrizioni
nel ruolo posteriori al dicembre del 1960: poiché in questi casi il
supplemento d'imposta è divenuto esigibile nel 1961, costoro
dovrebbero l'addizionale; ma una tale disparità di trattamento fra il
primo e il secondo gruppo di contribuenti fa sì che la norma, se si
applicasse, contrasterebbe a quel principio di giustizia distributiva
che sorregge l'art. 53 della Costituzione: perciò se ne deve
dichiarare la illegittimità costituzionale.
In conclusione l'art. 2, primo comma, prima parte, è
costituzionalmente illegittimo in quanto fa gravare l'obbligo
dell'addizionale su presupposti maturati in periodi d'imposta anteriori
al 1960 o al 1959-60.
4. - Quanto poi al secondo comma dello stesso art. 2, esso è di
dubbia interpretazione perché non vi sono ripetute le parole
("ancorché riferentesi a periodi d'imposta anteriori") dalle quali il
primo comma trae la propria efficacia retroattiva. La norma tuttavia
è stata intesa nella prassi degli uffici finanziari nel senso della
retroattività almeno per quanto riguarda l'addizionale che aderisce
all'imposta o sovrimposta sui fabbricati. Dato ciò, questa Corte deve
dichiarasse l'illegittimità costituzionale in quanto la norma si
estende a periodi impositivi rispetto ai quali, nei riguardi di alcuni
contribuenti a differenza che per gli altri, il tributo si è reso
esigibile anteriormente al 1 gennaio 1962: a parte il termine, che in
questo caso è ritardato d'un anno, per l'illegittimità del secondo
comma valgono i motivi e i rilievi che sono stati già esposti
relativamente al primo comma, prima parte.
5. - È denunciato anche l'art. 3 della stessa legge del 1961, n.
1346, ma senza che se ne indichino specifiche ragioni e senza che
l'ordinanza di rinvio vi si attardi. La questione è infondata. La
norma disciplina la riscossione dell'addizionale e dell'aumento
dell'addizionale dovuta nell'anno 1961 in virtù dell'articolo
precedente: essa vale nei limiti in cui è efficace questo articolo
dopo che se ne è dichiarata la incostituzionalità: infatti, la
dichiarazione di illegittimità dell'art. 2 porta con sé,
automaticamente, una restrizione dell'ambito d'efficacia dell'art. 3
senza bisogno, rispetto a questo, d'una particolare dichiarazione di
illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346
(relativa all'aumento della c. d. addizionale E. C. A.), in quanto si
riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1960 o al 1959-60;
b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961,
n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o
al 1960-61;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, proposta con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte