Sentenza n. 155/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1974 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 199-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile
1972 dalla Corte d'assise d'appello di Torino nel procedimento penale a
carico di Lioce Luigi ed altri, iscritta al n. 190 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 165 del 28 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale la Corte d'assise d'appello di
Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 112 e 24, primo comma,
della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 199 bis del codice di procedura penale nella
parte in cui attribuisce al cancelliere che ha ricevuto la
dichiarazione d'impugnazione del pubblico ministero il compito di
notificarla all'imputato.
Osserva il giudice a quo che, come rilevato dal Procuratore
generale, nella specie l'appello sarebbe stato inammissibile per
difetto di notifica, e, nel merito, che la norma impugnata, attribuendo
quel compito ad un organo estraneo all'ufficio del pubblico ministero
impugnante, contrasterebbe con il potere-dovere di esercizio
dell'azione penale nonché con il diritto di azione spettante a tutte
le parti del processo su di un piano di assoluta eguaglianza (artt. 112
e 24, primo comma, Cost.).
Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 199 bis
c.p.p. - nella parte in cui attribuisce al cancelliere che ha ricevuto
la dichiarazione d'impugnazione del pubblico ministero il compito di
notificarla all'imputato - contrasti o meno con il potere-dovere del
pubblico ministero di esercitare l'azione penale e con il suo diritto
di agire in giudizio su di un piano di eguaglianza con le altre parti
del processo penale. (artt. 112 e 24, primo comma, Cost.).
La questione è infondata.
L'applicazione della norma impugnata ha dato luogo a contrasti
giurisprudenziali e a critiche da parte della dottrina, che ha posto in
luce l'incongruità di una disposizione che colpisce con la sanzione di
inammissibilità del gravame i vizi della relativa notifica, in
relazione ai quali nessun addebito può muoversi all'organo che ha
esercitato il diritto d'impugnazione. Tuttavia l'art. 199 bis c.p.p.
non contrasta con gli invocati principi costituzionali. Invero, posto
che il pubblico ministero è parte sui generis nel rapporto processuale
penale come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di
questa Corte (sentenze n. 190 del 1970 e n. 136 del 1971), non sussiste
la necessità, per il legislatore, di attribuirgli una posizione del
tutto corrispondente a quella delle altre parti processuali. La natura
di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, può
giustificare modalità di esercizio del diritto di azione regolate in
rapporto alla struttura dell'organo stesso, che per l'esplicazione
della sua opera deve valersi di ausiliari. Nella specie il cancelliere
ricevente la dichiarazione d'appello del pubblico ministero ha il
dovere d'ufficio di fare eseguire la notifica nei tempi e modi
prescritti; in caso di omissione dovrà risponderne disciplinarmente e
anche, ove ne ricorrano gli estremi, in via penale. Né può ignorarsi
che in base all'art. 154 c.p.p. i can cellieri sono tenuti ad osservare
le norme processuali e che il pubblico ministero ha il diritto-dovere
di vigilanza sull'operato degli stessi. Da quanto precede emerge che i
vizi denunciati non derivano dalla norma ma dalla sua eventuale
violazione, ad evitare la quale soccorrono le regole sopra enunciate.
Per quanto attiene infine all'art. 112 della Costituzione appare
evidente che la norma è stata invocata non conferentemente. Il
principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale è
diretto a escludere qualsiasi discrezionalità del pubblico ministero:
la norma impugnata, invece, limitandosi a disciplinare le modalità di
esercizio dell'azione, suppone necessariamente, per il suo ambito
d'applicazione, che il pubblico ministero abbia esercitato in via
effettiva l'azione penale, sicché non può contrastare con l'art. 112
Cost. La violazione del principio costituzionale potrebbe essere
ammessa soltanto ove fosse possibile concludere che l'art. 199 bis
c.p.p. consenta la vanificazione del diritto d'impugnazione del
pubblico ministero, ma si è già constatato che gli inconvenienti
lamentati non sono di siffatta natura e mai possono esser ricondotti
alla corretta applicazione della norma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 199 bis del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 112 e 24, primo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Torino in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte