Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo

comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato

dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza emessa il 26

ottobre 1973 dal pretore di Calitri nel procedimento penale a carico di

Masucci Raffaele, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4

settembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con ordinanza 26 ottobre 1973, emessa nel corso del

procedimento penale contro Masucci Raffaele, il pretore di Calitri ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n.

1016, così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella

parte in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto di chi

caccia senza essere coperto da assicurazione, sia il fatto di chi, pur

avendo l'assicurazione, venga sorpreso a cacciare privo dei relativi

documenti dimostrativi;

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata;

che non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 218 del 1974 ha già

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 suddetto nella

parte impugnata con l'ordinanza del pretore di Calitri.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n.

1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto

1967, n. 799, nella parte, già dichiarata illegittima con la sentenza

n. 218 del 1974, in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto

di chi caccia senza essere coperto dall'assicurazione, sia il fatto di

chi, pur avendo l'assicurazione, venga sorpreso a caccia privo dei

documenti dimostrativi; questione sollevata dal pretore di Calitri con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte