Sentenza n. 155/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1977 · relatore Livio Paladin
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Veneto, notificato il 10 giugno 1975, depositato in cancelleria il 24
successivo ed iscritto al n. 23 del registro 1975, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dei telegrammi dei Ministri per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica, ricevuti,
rispettivamente, il 14 aprile e il 12 maggio 1975, con i quali si
imponeva alla Regione di aprire un conto corrente presso la tesoreria
centrale per farvi affluire i versamenti dello Stato a favore della
Regione.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Giorgio Berti per la Regione Veneto, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Regione Veneto ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzione, con atto notificato il 10 giugno 1975, avverso i
telegrammi che le sono pervenuti il 14 aprile ed il 12 maggio 1975,
mediante i quali - rispettivamente - il Ministro per il tesoro ed il
Ministro per il bilancio e la programmazione economica invitavano la
Regione a richiedere l'apertura di un conto corrente fruttifero presso
la tesoreria centrale, in cui far affluire i versamenti effettuati
dallo Stato a favore della Regione stessa.
Il ricorso assume che tali telegrammi avrebbero leso l'autonomia
regionale finanziaria e contabile, manifestando la volontà di
sottrarre alla Regione la disponibilità della gestione di cassa (con
tanto maggiore evidenza in quanto - nel frattempo - non sarebbero state
versate alla Regione le rate del fondo comune, a partire da quella
scaduta nel novembre del 1974). A questa pretesa la ricorrente oppone
che la legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, attuativa dell'art.
119 Cost., configurerebbe un sistema di versamenti diretti ed immediati
alle Regioni, determinando la necessaria separazione della gestione
contabile regionale da quella statale. E non sarebbe nemmeno
applicabile alle Regioni l'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629,
richiamata dal primo dei due telegrammi impugnati: dal momento che esse
non potrebbero venire in nessun modo equiparate agli enti che
"beneficiano di contributi... assunti a carico del bilancio dello
Stato" e che pertanto hanno l'obbligo di tenere le relative
disponibilità monetarie in conti correnti con il Tesoro.
Il ricorso aggiunge che la Regione Veneto, in base all'art. 63 del
suo Statuto, "si avvale di un proprio servizio di tesoreria",
specificamente regolato ed istituito dalla legge regionale 2 marzo
1972, n. 8: il che varrebbe ad escludere - di per se solo - qualsiasi
altro servizio di tesoreria gestito dallo Stato (ed assoggettato ai
poteri discrezionali del Ministro del tesoro, relativamente alla
determinazione dei tassi d'interesse).
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito preliminarmente,
sotto un duplice profilo, l'inammissibilità del ricorso.
In primo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile per tardività,
dal momento che i due telegrammi impugnati erano stati preceduti - per
ammissione della stessa difesa della Regione - da altri telegrammi
formulanti un identico tipo di richiesta, ma non impugnati nei termini
previsti dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai quali
andrebbe dunque attribuita la pretesa lesione della competenza
regionale. In secondo luogo, gli atti che la Regione considera viziati
per incompetenza non sarebbero idonei a costituire il tema di un
conflitto di attribuzione, essendosi limitati ad auspicare
l'instaurazione di un determinato rapporto collaborativo fra lo Stato e
la Regione stessa, senza farne derivare alcuna concreta menomazione
dell'autonomia finanziaria regionale.
Nel merito, per altro, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che
venga comunque dichiarata l'infondatezza del ricorso, adducendo che da
parte statale non vi sarebbe stata l'intenzione di esercitare un
controllo contabile sulle somme versate alla Regione, né di ritardare
i relativi versamenti.
3. - La difesa della Regione ha successivamente depositato una
memoria, nella quale si replica - in particolar modo - ad entrambe le
eccezioni d'inammissibilità.
Circa l'asserita tardività del ricorso, si osserva infatti che nei
conflitti di attribuzione non si potrebbero configurare ipotesi
d'inammissibilità per acquiescenza, essendo autonomamente impugnabile
ogni atto che in qualunque modo rappresenti la manifestazione del
potere di cui si contesta la spettanza, salvi i soli atti meramente
esecutivi o strumentali. D'altra parte, circa l'idoneità degli atti
impugnati a costituire il tema di un conflitto, si afferma che essa
sarebbe dimostrata dal fatto che il versamento delle rate bimestrali
del fondo comune, dovute al Veneto per l'anno 1975, non è stato
effettuato se non quando la Regione si è vista costretta ad adire - in
data 14 ottobre 1976 - alla decisione ministeriale di aprire un
apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.
Nella pubblica udienza la difesa della Regione ha ribadito le
considerazioni già svolte. Per contro l'Avvocatura dello Stato ha
sostenuto che la vigente disciplina della finanza regionale non
escluderebbe, in alcuna sua parte, che i fondi statali destinati alle
Regioni vengano accreditati presso la tesoreria centrale. Considerato in diritto :
1. - Ai fini della risoluzione del presente conflitto, vanno prese
anzitutto in esame le questioni di ammissibilità del ricorso
regionale, proposte dall'Avvocatura dello Stato.
La Regione Veneto ha sostenuto di essere stata menomata nella
propria autonomia finanziaria e contabile, per effetto di due richieste
avanzate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio,
allo scopo di far affluire le somme che le sono dovute dallo Stato in
un conto corrente fruttifero presso la tesoreria centrale. Ma
l'Avvocatura dello Stato ha per prima cosa contestato la tempestività
del ricorso. Ed effettivamente entrambe le parti hanno riconosciuto in
modo esplicito che i telegrammi ministeriali impugnati, rispettivamente
pervenuti alla Regione Veneto il 14 aprile ed il 12 maggio 1975, sono
stati preceduti da varie altre richieste del medesimo genere: quali il
telegramma 13 novembre 1974 del Ministro per il tesoro, testualmente
riprodotto nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero la lettera inviata il 30 novembre 1973 dal Ministro
per il bilancio ed il telegramma pervenuto il 28 dicembre 1973 dal
Ministro per il tesoro, cui fa riferimento il ricorso regionale.
Tuttavia, l'eccezione di tardività presuppone che gli atti di cui
questa serie si compone fossero tutti astrattamente idonei ad invadere
o ledere l'autonomia finanziaria regionale; sicché la Regione non
potrebbe più denunziare l'invasione o la lesione stessa, non avendo
tempestivamente impugnato il primo atto della serie, dalla data del
quale sarebbe già decorso il termine per ricorrere (secondo il
criterio che la Corte ha seguito nella sentenza n. 87 del 1973).
Viceversa, non è a questa stregua che va ricostruita la vicenda; e
ciò, precisamente, perché nessuno degli atti in esame ha comportato
una menomazione, concreta ed attuale, della competenza o dell'autonomia
delle quali la Regione rivendica l'appartenenza.
In altre parole, il ricorso regionale non è inammissibile in
quanto tardivo, bensì per il prevalente motivo che il tenore degli
atti impugnati, da cui la decisione della Corte non potrebbe
prescindere, è tale da esprimere - di per se stesso - un invito
piuttosto che un'imposizione. Imperniati come sono sulle formule di
stile "pregasi voler provvedere" o "pregasi voler richiedere", i
telegrammi in questione non fanno che rivolgere - sia pure con molta
insistenza - una domanda di collaborazione: rappresentando il frutto
della funzione governativa di coordinamento, esercitata in una forma
non autoritaria, con il dichiarato intento di concordare un controllo
sull'andamento generale dei flussi finanziari e monetari. E la
circostanza che, nel corso della serie delle istanze miranti
all'apertura di un conto corrente presso la tesoreria centrale dello
Stato, si siano registrati - a quanto rileva la difesa della Regione -
vistosi ritardi nei versamenti dovuti all'amministrazione regionale,
non sta a significare che gli atti impugnati possano considerarsi come
la causa dei ritardi stessi, così da concretare un'effettiva lesione
dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 della Costituzione.
2. - Del resto, il fatto stesso che da parte statale si sia
ritenuto necessario influire sui comportamenti regionali per mezzo di
direttive non vincolanti, anziché disporre in via diretta ed
imperativa l'istituzione di un conto corrente per ciascuna Regione,
fornisce la riprova che lo Stato non ha inteso esercitare alcun potere
puntualmente determinato dall'ordinamento giuridico, di cui questa
Corte sia competente ad accertare la spettanza nella sede di un
conflitto di attribuzione.
In realtà, sono rimaste per ora isolate le disposizioni sul tipo
di quelle contenute nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e n. 493 (di
conversione dei decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377), in cui
si prevede che le somme destinate alle singole Regioni per il rilancio
dell'economia "saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi
conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale". Né,
d'altra parte, potrebbero venire riferite alle amministrazioni
regionali le "Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro",
dettate dalla legge 6 agosto 1966, n. 629: sia perché i relativi
lavori preparatori concordano nel senso che le istituzioni autonome
territoriali non rientrino fra "gli enti che sotto qualsiasi forma
beneficiano di contributi assunti a carico del bilancio dello Stato",
considerati dall'art. 2 primo comma della legge medesima; sia perché
la finanza delle Regioni ordinarie - sebbene essenzialmente derivata da
quella dello Stato - non è basata di norma sull'assegnazione di veri e
propri contributi statali, bensì sul riparto di fondi alimentati
attraverso la soppressione o la riduzione di un complesso di
stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della spesa dei
vari ministeri interessati; sia - soprattutto - perché le Regioni non
"hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti
con il Tesoro" (come invece dispone l'art. 1 della legge n. 629), in
quanto una serie di norme regionali e statali che si riassumono nella
previsione dell'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, le
facoltizza ad istituire propri servizi di tesoreria.
Anche per queste ragioni, però, non è pensabile che i conti
correnti fruttiferi presso la tesoreria centrale, nei quali attualmente
affluiscono i fondi statali destinati alla Regione Veneto come pure ad
altre Regioni ordinarie, possano legittimamente trasformarsi in un
anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale:
che si presti a venire manovrato in modo da precludere od ostacolare la
disponibilità delle somme occorrenti alle Regioni stesse per
l'adempimento dei loro compiti istituzionali, nelle forme, nelle misure
e nei tempi variamente indicati dalla legislazione statale sulla
finanza regionale, in attuazione dell'art. 119 Cost. E se, viceversa,
si verificasse in tal senso una reale menomazione dell'autonomia
finanziaria regionale, alle Regioni non mancherebbero i mezzi per
invocarne ed ottenerne la tutela.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione,
proposto dalla Regione Veneto in relazione ai telegrammi ministeriali
indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte