Sentenza n. 155/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 46/1957
citata
- art. 5legge 29/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. Reg.
Sicilia 18 ottobre 1954 n. 37 prorogata dalle leggi 19 luglio 1957 n.
46, 19 novembre 1959 n. 29, 27 novembre 1961 n. 22 e richiamata dalla
legge 30 luglio 1969 n. 29 (Proroga e coordinamento delle disposizioni
agevolative in materia di costruzioni edilizie); art. 5 legge Reg.
Sicilia 30 luglio 1969 n. 29, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 dicembre 1978 dalla Corte di Appello di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Virga Emanuele ed altri
contro Amministrazione finanziaria dello Stato iscritta al n. 423 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 327 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 12 marzo 1982 dalla Corte di Cassazione sul
ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato iscritta
al n. 580 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Ministero
delle Finanze e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte d'Appello di Palermo, nel corso del procedimento
civile vertente tra Virga Emanuele ed altri, da una parte, e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, dall'altra, sollevava, con
ord. 29 dicembre 1977, questione di legittimità dell'art. 2 (rectius
art. 1) della l. reg. sic. 18 ottobre 1954 n. 37 (prorogata dalle l.
reg. n. 46/1957, n. 29/1959 e n. 22/1961), richiamata dalla l. reg. 30
luglio 1969 n. 29, nella parte in cui prevede, in difformità al
disposto di cui all'art. 14 della l. statale 2 luglio 1949 n. 408, e in
contrasto con gli artt. 17 e 36 Stat. reg. sic., la tassazione in
misura fissa delle iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte
insoluta del prezzo di acquisto di terreni destinati alla costruzione
di abitazioni non di lusso.
Riferiva l'ordinanza che il Conservatore dei Registri immobiliari,
con provvedimento 15 ottobre 1968, aveva revocato, in ordine
all'iscrizione ipotecaria concernente il pagamento differito del prezzo
di un terreno, acquistato dalle parti private in Palermo con atto 20
luglio 1965, la sottoposizione a tassa fissa originariamente applicata
a norma dell'art. 2 (rectius art. 1) della citata legge 37/1954,
applicando la tassazione a tariffa normale del 2,5%. Contro il
provvedimento le parti erano insorte incontrando la resistenza
dell'Amministrazione finanziaria.
Osservava l'ordinanza che, in realtà, i contribuenti non avevano
perduto il beneficio fiscale previsto dalla norma impugnata per il solo
fatto di non avere ultimato le costruzioni sul terreno acquistato entro
il 31 dicembre 1965, giacché l'art. 5 della citata legge n. 29 del
1969 aveva abrogato i termini di ultimazione stabiliti con le
precedenti leggi e con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 18
ottobre 1954 n.37. Né, a tal fine, poteva assumere rilievo - come
sosteneva l'Amministrazione finanziaria - il termine iniziale del 31
dicembre 1965, come fissato dalla legge di proroga 27 novembre 1961 n.
22, perché il dies a quo, atteso il richiamo operato alla citata legge
del 1954, non poteva essere che quello stabilito dalla detta legge.
Diveniva pertanto rilevante l'esame della legittimità costituzionale
delle disposizioni denunziate. In proposito, la Corte d'Appello di
Palermo ricordava che con numerose sentenze questa Corte, dichiarando
l'illegittimità delle leggi di proroga via via denunziate in relazione
a talune norme della legge n. 37/1954, aveva comunque affermato il
principio secondo cui gli artt. 17 e 36 dello Statuto siciliano
dovevano interpretarsi come limite alla potestà legislativa della
Regione in materia tributaria. Nel senso, cioè, che la Regione deve
adeguarsi alla tipologia adottata dalla legislazione statale per ogni
singolo tributo: adeguamento insussistente in ordine al tributo in
esame, visto che la legge regionale in parola consente la tassazione in
misura fissa, mentre la legislazione statale non ha ma i concesso altre
agevolazioni in materia se non qualche riduzione sull'imposta
ipotecaria.
Soggiungeva peraltro l'ordinanza che la norma ora impugnata non era
mai stata direttamente sottoposta a giudizio di legittimità
costituzionale, mentre le disposizioni di proroga, via via dichiarate
non conformi a Costituzione, non erano mai state dichiarate tali in
relazione al loro specifico riferimento alla norma di cui sopra. Di qui
la proposta questione incidentale.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si costituiva soltanto
l'Amministrazione delle Finanze, ex lege rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato che, aderendo alle ragioni svolte
dall'ordinanza, chiede che venga dichiarata l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
2. - Analoga questione sollevava con ord. 12 marzo 1982 (peraltro
pervenuta a questa Corte il 21 giugno 1983) la Corte di Cassazione sul
ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato contro la
sent. 20 aprile 1979 n. 205 della Corte d'Appello di Messina,
pronunziata nella vertenza promossa da tale Maria Santamaria.
Per l'esattezza l'ordinanza della Corte investiva direttamente
l'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29, sempre comunque in
relazione all'art. 1 della l. reg. 18 ottobre 1954 n. 37, per contrasto
con l'art. 36 dello Statuto della Regione Sicilia: ma la controversia
riguardava qui la tassazione fissa che lo stesso art. 1 della l. n.
37/54 concedeva ai trasferimenti di proprietà di abitazioni non di
lusso. Nella specie, una costruzione iniziata nel 1961 e ultimata nel
1965, in ordine alla quale l'Amministrazione finanziaria aveva disposto
la revoca del beneficio.
Come già la Corte di Palermo, anche la Corte di Cassazione
ritiene, con riferimento al caso di specie, che l'art. 5 della legge n.
29/1969 abbia abolito i termini di applicabilità dell'agevolazione
concessa dalla legge n. 37/1954, spostando il termine finale fino al 31
dicembre 1973: per cui dovrebbe essere applicata la tassa fissa al
trasferimento per cui è causa. Ma poiché - soggiunge l'ordinanza -
per le ragioni chiaramente espresse da questa Corte, ogni legge
regionale che rinnovi o proroghi i termini di concessione di una tale
agevolazione nelle fattispecie tributarie per le quali la legge statale
consente, invece, soltanto una riduzione dell'aliquota, si pone in
patente contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano, non resta che
affidarsi all'esame di legittimità della denunziata legge di proroga.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata, e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale.
Anche in questo giudizio si è avuta soltanto la costituzione
dell'Amministrazione finanziaria, rappresentata e assistita ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato la quale, condividendo le
argomentazioni dell'ordinanza, chiede che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate dalle due ordinanze sono
sostanzialmente identiche e sono riferite agli stessi parametri, artt.
17 e 36 dello Statuto della Regione Sicilia. I relativi giudizi
possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Effettivamente questa Corte, esaminando varie leggi regionali
che, nel succedersi dei tempi, hanno più volte prorogato la validità
della l. reg. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37, ha già avuto occasione
di affermare la loro illegittimità costituzionale: e ciò in quanto,
concedendo vuoi esenzioni vuoi tassazioni in misura fissa, là dove la
normativa statale prevede una semplice riduzione di aliquota
dell'imposta, esse contrastavano con l'art. 36 dello Statuto della
Regione.
Secondo il principio, infatti, in tali sentenze affermato da questa
Corte, il detto art. 36 dev'essere interpretato nel senso che la
Regione è tenuta ad osservare i limiti dei principi e degli interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato (sent. n. 2/1965).
Il che comporta che la legge regionale debba adeguarsi alla tipologia
adottata, per ogni singolo tributo, dalla legge statale (sentenze n. 90
del 1965, n. 23/1966, e n. 158/1973).
Tuttavia la Corte non era mai stata investita ex professo della
questione concernente la legge regionale n. 37 del 18 ottobre 1954, ma
sempre incidenter tantum attraverso le leggi regionali che ne
prorogavano l'applicazione. In genere, poi, le questioni in precedenza
sollevate riguardavano l'esenzione dalle imposte di consumo sui
materiali edilizi (e quindi art. 1 della l. n. 37/1954 che richiamava
art. 4 legge n. 11/1954), oppure, anche quando la questione si
riferiva, fra l'altro, alla tassazione in misura fissa, la declaratoria
d'illegittimità veniva richiesta ed ottenuta limitatamente - come si
è appena rilevato - alla legge di proroga (sent. n. 23/1966), oppure
ad altro articolo della legge fondamentale (art. 6 primo comma), come
nella sentenza 9 novembre 1973 n. 158.
3. - Le questioni qui sollevate riguardano l'imposta di registro
per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo
di acquisto di terreni destinati alla costruzione di case di abitazione
non di lusso (ord. n. 423/78), nonché quella relativa ai trasferimenti
di proprietà delle dette abitazioni (ord. n. 580/83). Imposte ambo
previste dall'art. 1 (e non 2, come - per evidente errore materiale
scrive l'ordinanza della Corte di Palermo) della l. reg. sic. 18
ottobre 1954 n. 37 (che, peraltro, richiama l'art. 2 della l. reg. 28
aprile 1954 n. 11), ed ambo sottoposte, da quelle leggi fondamentali,
alla tassazione in misura fissa.
Orbene, l'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29,
intervenendo dopo le numerose precedenti proroghe, non solo richiama
ancora in vita quelle leggi fondamentali del 1954, ma abolisce
addirittura i termini che quelle leggi, e le successive proroghe,
avevano imposti per l'ultimazione delle costruzioni, lasciando in
vigore esclusivamente il termine d'inizio, così come fissato dalle
leggi del 1954.
Viene, per tal modo, a perpetuarsi l'illegittimità già rilevata
da questa Corte in via di principio, giacché la sottoposizione a
misura fissa della tassazione concernente le imposte in esame contrasta
con i criteri stabiliti dalla legge generale dello Stato: la quale,
già con la legge fondamentale 12 luglio 1949 n. 408 (art. 17), come
poi con la proroga di cui al d.l. n. 124/1965 e l. n. 431/1965,
nonché infine con il T.U. 26 aprile 1986 n. 131 (ora vigente) ha
consentito soltanto, variamente nel corso degli anni, qualche riduzione
di aliquota.
Si verifica, perciò, il già rilevato contrasto con l'art. 36
dello Statuto regionale siciliano, così come interpretato da questa
Corte: contrasto nel quale resta assorbito quello pure denunziato con
l'art. 17 dello stesso Statuto, che si limita ad indicare le materie
sulle quali la Regione può emanare leggi, sempre entro i limiti dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato.
Nel dispositivo andrà anche corretta l'indicazione dell'art. 2
della l. reg. n. 37/1954 (di cui all'ord. 423/78) in art. 1 stessa
legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29 nella parte in cui,
spostando al 31 dicembre 1973 il termine di ultimazione delle
costruzioni contemplate nell'art. 1 della l. reg. sic. 18 ottobre 1954
n. 37, che richiama l'art. 2 della l. reg. sic. 28 aprile 1954 n. 11,
consente di sottoporre a tassazione fissa l'imposta di registro per le
iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di
acquisto di terreni destinati alla costruzione di case di abitazione
non di lusso, nonché l'imposta di registro relativa ai trasferimenti
di proprietà delle dette abitazioni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte