Sentenza n. 155/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/05/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12r.d.l. 1324/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l.
27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n.
2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito nella legge 17
aprile 1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1980
dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Moneta
Caglio Attilio e Melillo Lilda, iscritta al n. 918 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 dell'anno 1981.
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una causa di opposizione all'esecuzione proposta
contro il pignoramento, a seguito d'inadempimento di debiti
alimentari, del terzo di una pensione dovuta dalla Cassa nazionale
del notariato - il Pretore di Roma, con ordinanza 3 novembre 1980, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del
r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, conv. nella l. 17 aprile 1925, n.
473, nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni
erogate ai notai dalla Cassa nazionale del notariato in via assoluta,
anche riguardo a crediti alimentari.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata violerebbe l'art. 3
della Costituzione, attribuendo ai notai, a proposito delle pensioni
loro erogate, un trattamento di favore rispetto ad altre categorie,
per le quali non è prevista un'analoga assoluta impignorabilità.
Infatti, per gli impiegati dello Stato, il d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180, prevede la pignorabilità, per alimenti, di un terzo delle
retribuzioni (e pensioni): regola questa estesa (art. 1) ai
dipendenti dei comuni, province, enti sottoposti a tutela o vigilanza
della p.a., imprese concessionarie di servizi pubblici di
comunicazioni o trasporti, nonché (art. 47 l. 8 gennaio 1952, n. 6)
agli assegni erogati dalla Cassa di previdenza per gli avvocati e
(art. 37 della l. 24 dicembre 1955, n. 990) dalla Cassa di previdenza
per i geometri.
Nell'ordinanza si osserva che per le pensioni dei notai, il
trattamento più favorevole di quello previsto dal d.P.R.
n. 180 del 1950 - che è già più vantaggioso di quello stabilito
dall'art. 545 c.p.c. per gli emolumenti dovuti in relazione al
rapporto di lavoro privato - è privo di giustificazione. Si cita, al
riguardo, la sentenza 2 giugno 1977, n. 105 di questa Corte, con la
quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, nella parte in cui non prevedeva la
pignorabilità per crediti alimentari degli assegni d'integrazione
corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi
limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Si chiede un'analoga dichiarazione d'illegittimità costituzionale
per quanto riguarda le pensioni erogate ai notai.
Dinanzi a questa Corte non v'è stata alcuna costituzione di
parte. Considerato in diritto
2. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, conv.
nella l. 17 aprile 1925, n. 473 - nella parte in cui esclude la
pignorabilità delle pensioni erogate ai notai dalla Cassa nazionale
del notariato anche riguardo ai crediti alimentari - sotto il profilo
che tale assoluta impignorabilità contrasterebbe con l'art. 3 Cost.,
non essendovi alcun ragionevole motivo per attribuire ai notai un
trattamento più vantaggioso di quello previsto per i pubblici
dipendenti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950,
n. 180.
3. - L'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923 dispone che le quote
d'integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della
Cassa nazionale del notariato non sono cedibili, né soggetti a
sequestro o pignoramento. Viceversa, in materia di alimenti, per i
pubblici dipendenti ed altri soggetti a questi assimilati, l'art. 2,
n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - al quale rinviano molte
disposizioni di legge riguardanti pensioni ed assegni corrisposti
dalle rispettive Casse a liberi professionisti (l. 8 gennaio 1952, n.
6; l. 24 ottobre 1955, n. 990; l. 9 febbraio 1963, n. 160; l. 3
febbraio 1963,
n. 100) - stabilisce la pignorabilità delle retribuzioni e pensioni
nella misura di un terzo.
Questa Corte, con sentenza 2 giugno 1977, n. 105, ha già
dichiarato costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto con
l'art. 3 Cost., l'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, "nella parte
in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli
assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale
del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 d.P.R.
5 gennaio 1950, n. 180". Ciò in quanto non sono ravvisabili ragioni
idonee a giustificare, in relazione a detti emolumenti, un
trattamento più favorevole, per i notai, di quello previsto per i
dipendenti pubblici dal d.P.R. n. 180 del 1950.
Pertanto, non essendovi ugualmente ragioni che giustifichino, per
le pensioni dei notai, un più favorevole trattamento rispetto a
quello previsto in materia di pignorabilità dal d.P.R. n. 180 del
1950 per le pensioni dei pubblici dipendenti, sussiste la dedotta
violazione dell'art. 3 Cost. e l'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923,
n. 1324, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in
cui non prevede la pignorabilità, per crediti alimentari, delle
pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato,
negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27
maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n.
2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito nella l. 17
aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità
per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla
Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art.
2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte