Sentenza n. 155/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22
maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
tra Carta Piero e S.r.l. Cooperativa Prodest, iscritta al n. 564 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Carta Pietro impugnava dinanzi al Pretore di Milano la
risoluzione del rapporto di lavoro intervenuto con la S.r.l.
Cooperativa Prodest, previo, ove occorresse, annullamento della
delibera di esclusione dalla società, la quale, peraltro, era stata
autonomamente impugnata ex art. 2527, terzo comma, del codice civile,
dinanzi al locale tribunale.
Con ordinanza del 22 maggio 1991 (R.O. n. 564 del 1991), il
giudice adito sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile nella parte in
cui, tra i rapporti soggetti al rito speciale del lavoro, non
comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di
produzione e lavoro.
Osservava che la Cassazione, la quale costantemente aveva ritenuto
la inapplicabilità della disposizione censurata al rapporto in
esame, recentemente non aveva escluso la possibilità di ricondurre
detto rapporto nello schema della collaborazione.
Ma egli non reputava di seguire nemmeno questo ultimo indirizzo in
quanto i rapporti di collaborazione presuppongono uno scambio tra due
centri di interessi distinti e separati.
Rilevava, però, che sussisteva disparità di trattamento tra il
rapporto de quo e altri rapporti associativi, specie quelli c.d.
parasubordinati; che, oltre all'art. 3, erano violati anche gli artt.
24 e 45 della Costituzione; che la questione era rilevante e non
manifestamente infondata.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha eccepito anzitutto la inammissibilità della questione
perché, a suo parere, doveva essere impugnato l'art. 2527, terzo
comma, del codice civile, essendo questa la norma che attribuisce al
Tribunale la competenza a conoscere della opposizione del socio
contro la delibera di esclusione dalla società. Nel merito ha
osservato che i rapporti posti in raffronto non sono omogenei, non
sussistendo tra socio lavoratore e cooperativa una contrapposizione
di interessi; che non può escludersi la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato accanto a quello societario; e che, comunque,
la scelta del rito rientra nella discrezionalità del legislatore che
nella specie non è stata arbitrariamente esercitata, per la
eterogeneità delle situazioni poste a raffronto. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 409, n. 3, del
codice di procedura civile, nella parte in cui fra i rapporti ivi
previsti non comprende anche quello fra socio lavoratore e
cooperativa di produzione e lavoro, violi:
a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento
che si determina in danno di detto socio rispetto ai prestatori di
lavoro, anche non subordinati, che fruiscono del rito speciale
siccome titolari di rapporti associativi o parasubordinati;
b) l'art. 24 della Costituzione in quanto si determina una
diminuzione delle possibilità di difesa in giudizio del socio-lavoratore poiché egli non può avvalersi dei più efficaci strumenti
processuali propri del rito speciale;
c) l'art. 45 della Costituzione perché assoggetta ad eguale
trattamento processuale il socio delle cooperative e quello delle
altre società senza tener conto della posizione di particolare
subordinazione economica in cui versa il primo.
2. - Si ritiene anzitutto che non è fondata la eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato
secondo cui non doveva essere censurato l'art. 409, n. 3, cod. proc.
civ., ma l'art. 2527 del codice civile, il quale prevede la
impugnazione dinanzi al Tribunale della deliberazione di esclusione
dalla società cooperativa del socio lavoratore. Correttamente la
censura investe la norma processuale in quanto proprio essa impedisce
la estensione del rito speciale del lavoro al rapporto di cui
trattasi.
3. - Nel merito la questione è inammissibile.
Il riferimento agli artt. 24 e 45 della Costituzione non è
pertinente perché nel giudizio a quo, alla cui decisione sarebbe
diretta la sollevata questione di legittimità costituzionale, si
controverte sul rito da applicarsi al rapporto instaurato tra una
cooperativa di produzione e lavoro ed un socio lavoratore; se, cioè,
sia quello speciale di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. o
quello ordinario di cui all'art. 2527 cod. civ.
La diversità di rito, infatti, non incide sulla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi in maniera così grave
da renderla non effettiva o, comunque, da far venir meno la garanzia
assicurata dal precetto costituzionale.
L'esclusione dell'applicabilità del rito del lavoro, che, secondo
la prevalente giurisprudenza, consegue alla circostanza
dell'esercizio in comune, da parte di lavoratori, dell'impresa
societaria ed alla mancanza di centri di interessi distinti e
separati, non compromette affatto la funzione sociale della
cooperativa di produzione e lavoro tutelata dall'art. 45 della
Costituzione.
3.1 - Sulla violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la
disparità di trattamento che, secondo il giudice a quo, si
verificherebbe tra il rapporto controverso ed altri rapporti
associativi o cosiddetti parasubordinati, si rileva che, con l'art.
409, n. 3, cod. proc. civ. (sent. n. 33 del 1976 e ord. n. 99 del
1988), il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua
discrezionalità, al fine di riequilibrare la posizione di sfavore
nella quale si trova il lavoratore quale parte economicamente più
debole (ord. n. 65 del 1978), ha esteso il trattamento processuale
previsto per i lavoratori subordinati anche ad alcune categorie di
lavoratori autonomi, specie se gravitano attorno all'impresa. E cioè
agli agenti, ai rappresentanti commerciali e a quelli che svolgono
attività di collaborazione le quali si concretino in una prestazione
di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato; tra essi si comprendono anche i
cosiddetti lavoratori parasubordinati, i quali contraggono solo un
vincolo di subordinazione economica.
La valutazione dei requisiti perché si effettui la estensione del
rito speciale del lavoro ai suddetti (lavoratori) è affidata al
giudice della controversia il quale, a tali fini, può utilizzare
elementi diversi da quelli richiesti per la qualificazione del
rapporto sostanziale, dando prevalenza all'elemento lavoro. Per
quanto riguarda i rapporti tra cooperativa di produzione e lavoro e
socio lavoratore, si deve tener conto del modello organizzativo
prescelto dalla società e dei rapporti concreti che si instaurano
tra socio e cooperativa in modo che risultino soddisfatte le
finalità della tutela esterna, senza incidere sulla struttura del
rapporto.
4. - Il giudice remittente, al fine di decidere la questione di
competenza sottoposta al suo esame, ha effettuato la necessaria
indagine interpretativa. Ha escluso la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato accanto al rapporto associativo tra socio e
cooperativa ed ha qualificato quello dedotto in giudizio come
associativo, ma non ne ha ritenuto possibile la equiparazione con il
rapporto di collaborazione ex art. 409, n. 3, pur dando atto che la
Cassazione (sent. n. 5780 del 1989), nella affermata sussistenza di
una tendenza espansiva del diritto processuale del lavoro, ha
ricondotto le prestazioni lavorative rese dal socio di una società
cooperativa di lavoro in adempimento del vincolo associativo nello
schema della collaborazione ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ. Ha
osservato che mancava il richiesto e necessario scambio tra due
centri di interesse distinti e separati. Ma, anziché procedere
ulteriormente nello svolgimento del suo compito di interpretazione
della norma de qua, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale al fine di far estendere il rito del lavoro al
rapporto sottoposto al suo esame, il quale, a suo avviso, non sarebbe
diverso da rapporti associativi o di parasubordinazione, cioè di
sola subordinazione economica.
In sostanza, quindi, ha demandato alla Corte adita la
interpretazione della norma denunciata che, invece, secondo
l'ordinamento, rientra nei suoi compiti istituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile,
nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende anche
quello tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro e di produzione,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione, sollevata
dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte