Sentenza n. 155/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 662/1996
- art. 2d.l. 79/1997
- art. 3legge 140/1997
usata come parametro
citata
- art. 2legge 140/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio
1997, n. 140, e dell'art. 3, comma 213, della legge n. 662 del 1996,
come sostituito dal citato art. 2, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997,
promossi con ordinanze emesse il 28 ottobre 1998 dalla Commissione
tributaria di Forlì, il 3 novembre 1999 (n. 2 ordinanze) dalla
Commissione tributaria provinciale di Chieti, il 15 novembre 1999
dalla Commissione tributaria provinciale di Torino e il 30 novembre
1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento,
rispettivamente iscritte al n. 136 del registro ordinanze 1999 e ai
nn. 84, 85, 158 e 434 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 - 1ª serie speciale -
dell'anno 1999 e nn. 10, 16 e 30 - 1ª serie speciale - dell'anno
2000.
Visti l'atto di costituzione della Silcea s.r.l. nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Ignazio Manzoni per la Silcea s.r.l. e
l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio, avente ad oggetto il
silenzio-rifiuto in ordine alla richiesta di rimborso del versamento
di ritenute effettuato quale sostituto d'imposta sugli accantonamenti
per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) dei propri dipendenti
promosso dalla Società Silcea s.r.l., la commissione tributaria
provinciale di Forlì, con ordinanza emessa in data 28 ottobre 1999
(r.o. n. 136 del 1999), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come
sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79
(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140.
Le predette norme impongono ai sostituti d'imposta per redditi di
lavoro dipendente l'obbligo di versare al fisco un acconto (variabile
a seconda della base occupazionale) delle imposte dovute dai
dipendenti sui trattamenti di fine rapporto maturati a fine 1996 ed a
fine 1997.
Il giudice a quo, riconosciuta la legittimazione del sostituto a
sollevare l'eccezione di incostituzionalità, atteso che la norma
denunciata impone a quest'ultimo un comportamento suscettibile di
recargli danno, rileva che la disposizione denunciata,
sostanzialmente, imporrebbe al datore di lavoro la corresponsione
anticipata di una quota del trattamento che sarebbe dovuta al
lavoratore soltanto al termine del rapporto di lavoro, con la
conseguenza che l'imposta inciderebbe sul patrimonio del datore di
lavoro e non su quello del contribuente, rappresentato dal
lavoratore.
Infine, l'imposta non sarebbe commisurata alla reale capacità
contributiva del lavoratore, il quale non avrebbe ancora percepito il
reddito tassato.
Per quanto sopra verrebbero violati l'art. 3 della Costituzione,
che impone l'uguaglianza tributaria dei cittadini, tenuto anche conto
che l'obbligo non è a carico di tutti, ma soltanto di coloro che si
trovano in determinate condizioni (aziende che occupano più di
cinque o di quindici dipendenti alla data del 30 ottobre 1996),
nonché l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta non sarebbe
correlata ad alcuna concreta capacità contributiva, la quale
dovrebbe presupporre un reddito reale e non virtuale.
2. - Avanti a questa Corte si è costituita la parte privata del
giudizio a quo, la quale ha richiesto la declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme impugnate, svolgendo
argomentazioni adesive a quelle riferite, sottolineando, in
particolare, come caratteristica comune a tutte le ipotesi di
sostituzione, previste dall'attuale normativa in materia di imposte
dirette, quella secondo cui la ritenuta dovrebbe essere effettuata
dal sostituto all'atto del pagamento dei corrispettivi, quando,
cioè, sia sorto l'obbligo di corrispondere i compensi, e il
conseguente versamento dell'imposta dovrebbe avvenire in un momento
successivo.
Da tale sistema non conseguirebbe, quindi, alcun fenomeno
impositivo di carattere formale o sostanziale.
Di contro, l'obbligo di versare le ritenute sulle somme
accantonate per il T.F.R. opera - in base alla normativa impugnata -
prima che si sia perfezionato l'obbligo del pagamento delle somme su
cui le ritenute stesse dovrebbero operare.
Tanto meno, il prelievo in discussione potrebbe essere
considerato alla stregua di una imposta patrimoniale, atteso che gli
accantonamenti su cui dovrebbe incidere costituiscono un debito e non
un'attività o un prestito forzoso, come tale rientrante nelle
prestazioni patrimoniali di cui all'art. 23 della Costituzione, in
quanto mancherebbe la previsione di un interesse sulle pretese somme
incassate a prestito.
Aggiunge, infine, che in realtà l'anticipazione di versamento di
ritenute si tradurrebbe in una ingiustificata forma occulta di
prelievo fiscale, ricadente solo su una categoria di soggetti
(imprenditori), al di fuori delle garanzie di cui all'art. 53 della
Costituzione.
3. - È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,
osservando che la norma impugnata rientrerebbe nel più generale
istituto del sostituto d'imposta, che risponderebbe a meri criteri di
tecnica tributaria, finalizzati alla agevolazione dell'accertamento e
della riscossione dei tributi.
Tale disciplina, peraltro, non violerebbe il principio della
commisurazione del tributo alla capacità contributiva, giacché è
sufficiente che un reddito presenti una concreta possibilità di
essere prodotto, come, peraltro, l'acconto d'imposta è commisurato
al trattamento già maturato.
4. - La commissione tributaria provinciale di Chieti, con
ordinanze emesse il 3 novembre 1999 (r.o. nn. 84 e 85 del 2000), ha
sollevato la medesima questione, svolgendo argomentazioni analoghe a
quelle sopra riferite.
Anche nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra citata ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la infondatezza dellaquestione.
5. - La commissione tributaria provinciale di Torino, con
ordinanza emessa il 15 novembre 1999 (r.o. n. 158 del 2000), ha
sollevato la medesima questione, svolgendo argomentazioni analoghe a
quelle già riferite.
L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta anche in tale
giudizio in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha concluso per la infondatezza della questione.
6. - La commissione tributaria provinciale di Benevento, con
ordinanza emessa il 30 novembre 1999(r.o. n. 434 del 2000), ha
denunciato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali,
oltre alla norma già indicata, anche il comma 213 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1,
del d.l. n. 79 del 1997, aggiungendo ai rilievi già riferiti che la
onerosità dell'acconto in questione verrebbe riconosciuta dallo
stesso legislatore, avendo questi previsto l'accesso al fondo di
garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, al fine di
consentire al datore di lavoro di procurarsi le risorse finanziarie
necessarie per far fronte agli obblighi di legge.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per la infondatezza della questione.
7. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica
relativa al giudizio introdotto con l'ordinanza r.o. n. 136 del 1999,
la Società Silcea, parte privata nel giudizio a quo ha depositato
una memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni in ordine
alla illegittimità costituzionale della norma impugnata.
In particolare, ha sottolineato, confutando le argomentazioni
addotte dalla difesa erariale, che il diritto al trattamento di fine
rapporto ed il diritto al pagamento della relativa indennità sono
momenti diversi. Infatti, il diritto a percepire il T.F.R. e, quindi,
il diritto al pagamento della relativa indennità, sorge unicamente
al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Prima di tale
momento, il lavoratore vanta un diritto di credito non ancora
esigibile.
Ne consegue che l'obbligo imposto dalla norma impugnata, essendo
destinato ad operare anche molti anni prima della cessazione del
rapporto di lavoro, comporta, a carico del datore di lavoro, una
anticipazione a tempi lunghi, con effetti finanziari certamente non
comparabili con quelli che si verificano nella normale ipotesi di
sostituzione.
8. - Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una
memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate.
In particolare, la difesa erariale ha sottolineato come il
fenomeno impositivo previsto dalle disposizioni censurate debba
essere ricostruito in termini diversi, tenendo conto:
a) della parametrazione dell'obbligo di versamento
all'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati
al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, del quale i
datori di lavoro hanno la disponibilità finanziaria, fruendo della
relativa liquidità;
b) della determinazione della misura dei versamenti in
percentuale fissa, inferiore all'aliquota minima individuale dei
singoli lavoratori;
c) del riferimento alle caratteristiche del datore di lavoro
per stabilire le agevolazioni ed esenzioni soggettive dall'obbligo
del versamento;
d) dell'utilizzabilità del "credito d'imposta" per il
versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000; la misura di detta
utilizzabilità varia, inoltre, in relazione al rapporto tra
ammontare del credito d'imposta ed ammontare del monte dei
trattamenti di fine rapporto al 1° gennaio 2000.
Nella memoria si segnala, altresì, che nella specie trattasi di
una imposizione straordinaria una tantum, con un meccanismo consono
alla qualità del contribuente, finalizzata all'adeguamento dei conti
pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht al pari
dell'istituzione del c.d. contributo straordinario per l'Europa.
Anche relativamente ai giudizi introdotti con le ordinanze
nn. 84, 85, 158 e 434 del 2000 sono state depositate memorie
nell'interesse dell'Autorità interveniente, con cui sono state
svolte argomentazioni analoghe a quelle da ultimo riferite. Considerato in diritto
1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte in via
incidentale, con le cinque ordinanze di rimessione indicate in
epigrafe, riguardano la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente all'art. 3,
comma 211, sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997,
n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, cui
la commissione tributaria provinciale di Benevento ha aggiunto la
impugnazione del comma 213 dello stesso articolo 3, anch'esso
sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997.
2. - In via preliminare, va disposta la riunione dei giudizi,
promossi con le indicate ordinanze, che sollevano la medesima
questione, in riferimento agli stessi parametri costituzionali.
3. - Le norme impugnate, nel testo risultante dalle modifiche
indicate, prevedono a carico dei sostituti di imposta per redditi di
lavoro dipendente un obbligo tributario di versamento di un importo
pari - a seconda della base occupazionale dell'azienda - al 2, 5,89 e
3,89 per cento (nel testo originario unico versamento al 2 per cento
per il 1996), ragguagliato all'ammontare complessivo dei trattamenti
di fine rapporto (in seguito T.F.R.), di cui all'art. 2120 del codice
civile, maturati al 31 dicembre rispettivamente, dell'anno 1996 e
1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti
dai dipendenti. Viene previsto a favore del datore di lavoro un
meccanismo, a cominciare dal 1° gennaio 2000, di utilizzazione a
percentuale dell'acconto come "credito di imposta" per i versamenti
delle ritenute sui T.F.R. corrisposti e con possibilità di
utilizzazione anticipata in relazione al rapporto tra credito di
imposta e trattamenti residui.
I giudici rimettenti denunciano la violazione degli artt. 3,
sotto il profilo del principio di uguaglianza tributaria, e 53 della
Costituzione, in quanto il prelievo non sarebbe correlato ad alcuna
capacità contributiva.
4. - La questione è priva di fondamento.
Preliminarmente deve essere chiarito che trattasi di previsione
di imposizione tributaria, con aliquote (in ogni caso di gran lunga
inferiori alla tassazione dei T.F.R.) differenziate a seconda della
base occupazionale (numero dei dipendenti) limitata a due annualità
(con versamenti in due rate per ciascuna annualita), riferite
all'ammontare complessivo del T.F.R. maturato rispettivamente al
31 dicembre del 1996 e del 1997, con determinazione dei soggetti
tenuti attraverso il richiamo all'art. 23 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (sostituti di imposta per i redditi di lavoro
dipendente).
I versamenti posti a carico dei predetti soggetti sono indicati
dal legislatore come effettuati "a titolo di acconto delle imposte
dovute su tali trattamenti", con un sistema di recupero attraverso il
metodo di "crediti di imposta" a percentuale. È previsto che tale
sistema venga utilizzato, in via ordinaria, a partire dal 1° gennaio
2000: ciò fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti
trattamenti, ovvero, se superiore, fino alla percentuale
corrispondente al rapporto tra crediti di imposta residui a tale data
e T.F.R. residui risultanti alla stessa data. È altresì previsto il
recupero tramite il credito di imposta anche prima di tale ultima
data - fin dal 1° gennaio 1997 per l'anticipo calcolato sul T.F.R.
maturato al 31 dicembre 1996 e dal 1° gennaio 1998 per l'anticipo
successivo - purché il credito di imposta superi il 12 per cento dei
trattamenti residui.
5. - La verifica della legittimità costituzionale della
normativa denunciata sotto il profilo della violazione degli articoli
3 e 53 della Costituzione deve partire dalla considerazione che il
"contribuente" nella fase dell'anticipazione (ciò che interessa in
questa sede, trattandosi di controversia originata dalla richiesta di
rimborso da parte di datore di lavoro) deve essere considerato il
datore di lavoro. Il riferimento al sostituto di imposta e
all'ammontare dei T.F.R. "maturati" ad una certa data serve solo per
individuare i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria
ed a determinarne l'importo in relazione agli stessi T.F.R. maturati,
nonché a garantire il sistema del recupero dell'imposta con un
meccanismo che entra a regime attraverso i crediti di imposta da
utilizzarsi all'atto della effettiva corresponsione dei T.F.R. a
cominciare dal 1° gennaio 2000 (salvo talune eccezioni con anticipo,
rispetto a tale data).
In realtà si tratta di una previsione di contribuzione
tributaria straordinaria, con esclusione di ogni carattere periodico
o continuativo (per una volta soltanto: ripartita negli anni 1996 e
1997), che, dal punto di vista giuridico ed economico, grava
esclusivamente sul datore di lavoro, essendo denaro dello stesso
imprenditore accantonato a fronte di futuri oneri.
Infatti, la capacità contributiva non presuppone l'esistenza
necessariamente di un reddito o di un reddito nuovo, ma è
sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e
presupposti economici presi in considerazione, in termini di forza e
consistenza economica dei contribuenti o di loro disponibilità
monetarie attuali, quali indici concreti di situazione economica
degli stessi contribuenti. Le quote di accantonamento del T.F.R. (sia
meramente contabili, come passivo iscritto in bilancio, o reali)
rappresentano, comunque, una disponibilità per il datore di lavoro,
come forma di autofinanziamento, indicativo di capacità
contributiva.
È irrilevante - ai fini della presente questione - se
l'accantonamento del T.F.R. sia stato investito o meno e se, a sua
volta, produca autonomo reddito per l'imprenditore; allo stesso modo
resta ugualmente fuori campo, in questa fase di anticipazione, la
posizione del lavoratore, in quanto l'anticipo di imposta da parte
del datore di lavoro non comporta una corresponsione anticipata del
T.F.R.; il lavoratore, infatti, rimane completamente estraneo ed
indifferente rispetto alla suddetta operazione tributaria.
Del resto deve essere sottolineata l'essenzialità della
disponibilità delle somme costituenti accantonamento T.F.R., in
quanto vengono escluse dalla imposizione le somme già erogate ai
lavoratori a titolo di anticipazione e quelle destinate alle forme
pensionistiche complementari, che determinano di fatto una riduzione
dell'autofinanziamento per i datori di lavoro, con eventuali costi
aggiuntivi.
In realtà, per capacità contributiva, deve intendersi
l'idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta, deducibile dal
presupposto economico, al quale la prestazione è collegata (sentenze
n. 62 del 1977; n. 92 del 1972), ossia l'esistenza di causa
giustificativa del prelievo sulla base di indici concretamente
rivelatori (sentenza n. 201 del 1975).
Pertanto non appare manifestamente irragionevole la scelta del
legislatore di considerare come indice di capacità contributiva,
legata alla struttura della imposta - ciò in relazione anche alla
entità delle aliquote - la disponibilità da parte del datore di
lavoro delle somme corrispondenti ai T.F.R. maturati ad una certa
data: il collegamento tra imposizione e disponibilità del T.F.R. non
è palesemente arbitrario.
Ciò - si noti - ai fini di un'imposizione tributaria
straordinaria, con aliquote fisse in ogni caso notevolmente inferiori
alla tassazione definitiva dei T.F.R., con contenuto economico di
mero anticipo forzoso a carico dei datori di lavoro, destinato ad
essere, in un periodo relativamente breve, recuperato con
rivalutazione annuale (identica a quella del T.F.R.). Infatti, è
previsto un minore versamento da parte dei datori di lavoro (questa
volta con piena corrispondenza alla figura tributaria di sostituti di
imposta) per ritenute dovute sui T.F.R. corrisposte ai lavoratori. Il
recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro avviene in base
a previsione regolata fin dall'inizio dalla legge, attraverso un
meccanismo di credito di imposta calcolato, per ogni anno al
31 dicembre, fino a concorrenza del 9,78 per cento degli importi dei
detti trattamenti ovvero, se superiore, alla percentuale del rapporto
tra credito di imposta residuo e T.F.R. "risultanti alla stessa
data".
Deve, inoltre, essere sottolineato, anche ai fini della
ragionevolezza della scelta del legislatore, che trattasi di
imposizione (v. premesse e artt. 1 e 14 del d.l. n. 79 del 1997)
esclusivamente "finalizzata all'adeguamento dei conti pubblici ai
parametri previsti dal Trattato di Maastricht" (v. ordinanza n. 341
del 2000 a proposito del coevo contributo per l'Europa).
6. - Quanto alla pretesa violazione del principio di eguaglianza,
in quanto non tutti i datori di lavoro sarebbero tenuti ai versamenti
è sufficiente, ai fini della infondatezza, rilevare che tutti i
soggetti (aventi una determinata dimensione occupazionale: oltre
cinque dipendenti) che svolgono attività di impresa, compresi gli
enti pubblici economici, nonché coloro che esercitano arti e
professioni, sono tenuti al versamento tributario.
Sono invece escluse, con una scelta non irragionevole, le
amministrazioni pubbliche (individuate dall'art. 1 del d.l.
3 febbraio 1993, n. 29) in relazione alle diversità di
configurazione (ancorché sempre con natura di retribuzione differita
con funzione previdenziale) e di finanziamento della indennità di
buonuscita o di fine rapporto per i dipendenti delle anzidette
amministrazioni ed alla finalità di riequilibrare i bilanci pubblici
e contenere il disavanzo pubblico, rispetto alla quale sarebbe stata
contraddittoria ed illogica una inclusione degli enti pubblici non
economici.
Restano da considerare le differenze circa l'ambito della
imposizione e circa la percentuale impositiva. In particolare, è
rispettivamente prevista una fascia di esenzione (fino a cinque
dipendenti) ed una variabilità della percentuale impositiva in
funzione del numero di dipendenti: secondo che essi siano più di
cinque, o di numero da 16 a 50, con riduzione per gli ultimi dieci
assunti e con l'effetto di stabilire l'imposta in misura piena per i
datori di lavoro con oltre cinquanta dipendenti. È evidente che la
scelta legislativa tiene conto della diversa influenza e rilevanza
dell'autofinanziamento, in relazione al numero dei dipendenti ed alla
dimensione dell'impresa stessa. Elementi, questi, considerati
rilevanti ai fini del fondamento e della coerenza interna della
imposizione, in un quadro complessivo di sistema, in cui la capacità
contributiva deve inserirsi: sistema informato a criteri di
progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo
tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di
rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla
libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di
solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della
Costituzione: ordinanza n. 341 del 2000).
Pertanto deve essere esclusa, anche per questo profilo
dell'art. 3 della Costituzione, una manifesta irragionevolezza o
palese arbitrarietà della scelta legislativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito
dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalle commissioni
tributarie provinciali di Forlì, di Chieti e Torino, con le
ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 211 e 213, della legge n. 662 del 1996, come
sostituito dall'art. 2, comma 1, del citato d.l. n. 79 del 1997,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
commissione tributaria provinciale di Benevento con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 maggio 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte