Sentenza n. 156/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 50r.d. 3269/1923
citata
- art. 570r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, secondo
comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso
con ordinanza emessa il 25 maggio 1973 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Milano sul ricorso di Colombo Natale contro l'Ufficio
del registro di Milano, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1974
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19
giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 25 maggio 1973 nel procedimento relativo al
ricorso proposto da Colombo Natale contro l'Ufficio del registro di
Milano, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge del registro
approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, con riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, la disciplina contenuta nel secondo
comma del citato art. 50, che esclude dal giudizio di congruità solo
le vendite effettuate ai pubblici incanti, mentre assoggetta le vendite
forzate senza incanto al principio generale dell'accertamento del
valore venale da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria,
contrasta con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto, senza
alcun ragionevole motivo, sottopone le espropriazioni immobiliari a un
diverso trattamento, discriminando fra le aggiudicazioni al pubblico
incanto e quelle effettuate senza incanto.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata, ma nessuno si è costituito nel giudizio avanti la Corte
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - L'art. 50, secondo comma, della legge del registro, approvata
con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (decreto ora non più in vigore, ma
applicabile nel giudizio a quo), dispone che la tassa proporzionale per
la vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti è corrisposta sul
prezzo risultante dall'ultimo incanto, e cioè su quello di
aggiudicazione.
Per le altre vendite forzate, che per legge debbono o possono
compiersi con modalità diverse da quelle del pubblico incanto, la
tassa viene applicata non già sul prezzo di aggiudicazione, ma,
secondo la regola generale espressa nell'art. 30 della stessa legge di
registro, sul valore venale in comune commercio dei beni che sono,
perciò, assoggettati al giudizio di valutazione da parte dell'ufficio
fiscale competente.
Tale differenza di trattamento fra vendite forzate, con o senza
incanto, sul punto della determinazione del valore e quindi
dell'imponibile, è sembrata ingiustificata alla commissione tributaria
di secondo grado di Milano, la quale, dovendo decidere sulla tassazione
di un immobile, venduto in sede fallimentare senza incanto ai sensi
dell'art. 108 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha impugnato la citata
norma dell'art. 50 con riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, sostenendo che le due situazioni, oggettivamente eguali,
non possono essere diversamente disciplinate.
2. - La questione sottoposta all'esame della Corte investe una
proposizione normativa che, sotto altri aspetti, è stata già
esaminata in sede di controllo di costituzionalità.
Il dubbio sulla legittimità della norma impugnata era stato
infatti proposto sotto il profilo della disparità di trattamento tra
le vendite effettuate ai pubblici incanti e quelle del libero mercato;
esso, per altro, venne disatteso dalla Corte in considerazione che il
diverso criterio di valutazione, previsto dalla norma per le vendite ai
pubblici incanti, trova la sua giustificazione nel fatto che le vendite
effettuate con tale sistema danno assoluta garanzia sull'autenticità
del prezzo pagato e possono far presumere, ragionevolmente, che il
prezzo di aggiudicazione sia corrispondente al valore venale del bene
acquistato sul libero mercato (sent. n. 62 del 1965). Richiamandosi a
questi criteri, in altra occasione, la Corte, investita dell'esame
della legittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d.l. 19 agosto
1943, n. 737, che, in deroga all'art. 50 della legge del registro,
assoggettava al procedimento di valutazione le vendite coatte promosse
in dipendenza di mutui in danaro, ha ritenuto che, nell'ambito dei
trasferimenti mediante aggiudicazione ai pubblici incanti, il
trattamento riservato a quelle vendite non trovasse alcuna logica
giustificazione e che, di conseguenza, il sistema dell'accertamento del
valore venale, per i beni trasferiti ai pubblici incanti in dipendenza
di mutui in danaro, dovesse ritenersi illegittimo (sent. n. 59 del
1970).
3. - L'orientamento della Corte sul fondamento e l'ambito di
applicazione della deroga alla ammissibilità del giudizio di stima da
parte degli uffici finanziari, consente di individuare i presupposti
necessari alla soluzione della questione in esame.
Al riguardo occorre osservare che anche per le vendite coatte senza
incanto, disciplinate dagli artt. 570 e seguenti del codice di
procedura civile, non sono contestabili l'autenticità del prezzo
pagato e la sua presumibile corrispondenza al prezzo di mercato: ciò
avviene grazie a un procedimento di determinazione del valore venale
che, per essere posto sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, e
subordinato a rigorose forme di pubblicità, presenta ampie garanzie di
oggettività e di automatismo per la realizzazione del massimo ricavo
possibile.
È evidente quindi che anche per i beni soggetti ad esecuzione
forzata venduti senza incanto sussistono le stesse ragioni perché si
applichi la normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 50 della
legge del registro: ne deriva che la discriminazione attuata dalla
norma impugnata nell'ambito dell'espropriazione forzata, tra vendite
realizzate con il sistema dell'incanto e vendite senza incanto, essendo
priva di ogni fondamento razionale, deve essere considerata
costituzionalmente illegittima.
La preclusione, che all'amministrazione finanziaria viene così
imposta, nel procedere all'accertamento del valore dei beni trasferiti,
riguarda esclusivamente il sistema delle vendite degli immobili senza
incanto disciplinato dagli artt. 570 e seguenti del codice di procedura
civile, che risulta applicabile anche in sede di liquidazione
dell'attivo fallimentare, in virtù del richiamo contenuto nell'art.
108 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Restano invece escluse, come è
ovvio, le vendite e le aggiudicazioni effettuate a trattativa privata,
in ordine alle quali non sussistono i presupposti e le garanzie circa
la corrispondenza tra il prezzo stabilito dalle parti e il valore del
bene in comune commercio, che giustificano, come s'è detto, l'esonero
dal giudizio di congruità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 50, secondo
comma, della legge del registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923,
n. 3269, nella parte in cui non dispone che anche per le vendite
forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti
del codice di procedura civile, la tassa proporzionale è dovuta sul
prezzo di aggiudicazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte