Sentenza n. 156/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 177/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore
pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramenti del
trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alla
casse pensioni degli istituti di previdenza) promosso con ordinanza
emessa il 6 ottobre 1976 dalla Corte dei conti - Sez. III
giurisdizionale, sul ricorso proposto da Salvetti Armando contro
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 284 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato dello Stato Pietro Francioli, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza pronunziata il 6 ottobre 1976 nel ricorso
promosso dal signor Armando Salvetti, la Corte dei conti, Sezione III,
ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 8 legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte
in cui determina una quantificazione del nuovo trattamento complessivo,
spettante ai pensionati cessati dal servizio al 1 gennaio 1976, che non
hanno percepito l'assegno perequativo o indennità analoghe, in misura
meno favorevole di quella riconosciuta dagli artt. 1, 2, 3 della stessa
legge ai pensionati che ne hanno goduto in costanza di servizio, in
riferimento all'art. 3 Cost.
Ha considerato all'uopo che nei confronti dei pubblici dipendenti
ivi indicati, cessati dal servizio in epoca precedente al 1 gennaio
1976 (artt. 3 e 8), si sarebbe determinata una non giustificata
disparità di trattamento tra coloro posti in quiescenza prima e coloro
che invece erano stati collocati a riposo dopo la concessione
dell'assegno perequativo pensionabile concesso ai pubblici dipendenti
(Legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili) o degli altri
similari previsti per talune categorie (Legge 16 febbraio 1974, n. 57
per il personale ferroviario).
Solo questi ultimi infatti, in virtù del menzionato art. 8 della
legge 177/1976, beneficerebbero agli effetti pensionistici del computo
di tali assegni, sicché per i primi si determinerebbe una posizione
deteriore, in contrasto però con il principio generalmente osservato
dal legislatore ed operante in sede di riliquidazione del trattamento
di quiescenza, inteso a porre tutti i pensionati nella medesima
posizione economico-giuridica, indipendentemente dalla data di
cessazione dal servizio.
Una tale deviazione non sarebbe giustificata né dal rispetto delle
esigenze di bilancio, che ben avrebbero potuto essere garantite
attraverso un più equo riparto dei concessi miglioramenti economici,
né da altre ragioni di carattere tecnico concernenti il procedimento
di adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale, che assumono
rilevanza secondaria rispetto al principio della par condicio.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
Osserva l'Avvocatura che non sembra possa disconoscersi, nella
questione in esame, una difformità di posizione giuridica tra le
categorie di pensionati e pertanto non può considerarsi inficiato da
illegittimità costituzionale il sistema introdotto con la legge 1976,
n. 177 (artt. 6 e 8) che col graduare il trattamento di quiescenza, in
vista del necessario riferimento all'ultimo stipendio percetto, ha
inteso privilegiare le pensioni di minore importo, tali rese per la non
computabilità dell'assegno perequativo o di altro similare nella base
pensionabile, in quanto non ancora operanti all'atto del collocamento a
riposo del dipendente.
Costituirebbe principio di carattere generale, recepito nella
normativa succedutasi a far tempo dalla soppressione del riferimento
pensionistico alla media triennale degli emolumenti percetti (legge 29
aprile 1949, n. 221), che la liquidazione del trattamento di
quiescenza sia effettuata sulla scorta dell'ultimo stipendio, paga o
retribuzione integralmente percetta dal dipendente e degli assegni
pensionabili spettanti all'atto del collocamento a riposo (art. 2 legge
11 luglio 1956, n. 734; artt. 43 e 200 d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092).
Ed è appunto a tale principio che si sarebbe uniformato il
legislatore allorquando, nell'apportare miglioramenti al trattamento di
quiescenza, ha ritenuto di privilegiare (art. 8) la categoria di
pensioni che del ripetuto assegno perequativo, non avendo beneficiato
in servizio, non potevano beneficiare in quiescenza.
In ogni caso con la legge 29 aprile 1976, n. 177 non si sarebbe
inteso procedere ad alcuna riliquidazione, in senso tecnico, delle
pensioni, ma accordare taluni miglioramenti, opportunamente graduati
anche in forza delle intese intercorse al riguardo tra Governo e
Sindacati. Del resto già la Corte costituzionale (sentenza 4 maggio
1973, n. 57) avrebbe avuto modo di puntualizzare che, in particolare
per le ipotesi di vaste ed onerose innovazioni che siano altresì
rilevanti, ed in modo non trascurabile, per le esigenze di bilancio,
bene e dato al legislatore di adottare opportuni criteri di gradualità
nell'estendere al trattamento di quiescenza le maggiorazioni accordate,
senza incorrere, sul piano costituzionale, in alcuna illegittimità per
la differenziazione di trattamento effettuato, in dipendenza della data
di cessazione dal servizio, tra coloro che siano stati collocati a
riposo. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in epigrafe promuove questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177 in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto nei confronti dei
dipendenti statali cessati dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1976
si sarebbe verificata una disparità di trattamento a seconda se la
cessazione dal servizio fosse avvenuta prima o dopo la concessione
dell'assegno perequativo o indennità analoghe spettante ai pubblici
dipendenti in virtù delle leggi 15 novembre 1973, n. 734 e 16 febbraio
1974, n. 57. Soltanto coloro che di tali assegni avessero beneficiato
in servizio ne beneficerebbero agli effetti pensionistici. Ciò
contrasterebbe con l'indirizzo seguito dal legislatore in sede di
riliquidazione del trattamento di quiescenza diretto a porre tutti i
pensionati nella stessa posizione giuridica ed economica
indipendentemente dalle diverse date di cessazione dal servizio. Questo
contrasto non si giustificherebbe né con la necessità di bilancio né
con esigenze tecniche per la attuazione dell'adeguamento.
2. - La questione non è fondata.
Come si ricava dai lavori preparatori, con la legge 29 aprile 1976,
n. 177 si intese introdurre nel settore del pubblico impiego il
principio della perequazione automatica delle pensioni, collegando le
stesse alla dinamica delle retribuzioni, e migliorare il trattamento di
quiescenza sia del personale statale sia degli iscritti alla Cassa
pensioni degli istituti di previdenza. Il legislatore, comunque, nel
perseguire con la necessaria gradualità questo obbiettivo non intese
discostarsi dall'indirizzo recepito dal 1949, secondo cui la
liquidazione del trattamento di quiescenza viene effettuata sulla
scorta dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente
percetta dal pensionato e degli assegni pensionabili spettanti all'atto
del collocamento a riposo.
Impropriamente quindi il giudice a quo si richiama ai precedenti
normativi in tema di riliquidazione delle pensioni che pongono tutti i
pensionati nella medesima posizione economico-giuridica,
indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio (Legge 8 aprile
1952, n. 212; d.P.R. il gennaio 1956, n. 20; Legge 11 luglio 1956, n.
734; Legge 11 giugno 1959, n. 353; Legge 18 marzo 1968, n. 249; d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1031; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748). Nella specie
infatti non si verte in tema di riliquidazione, bensì, come è fatto
palese oltre che dai richiamati lavori preparatori, anche dal titolo
della legge e dal testo degli artt. 1, 3 e 12, in tema di perequazione
tra pensione e retribuzioni, perequazione che peraltro mantiene fermo
il trattamento base di quiescenza spettante al dipendente collocato a
riposo.
D'altro canto, in sede di miglioramento del trattamento
pensionistico e per evidenti intenti equitativi, il legislatore proprio
con il denunziato art. 8 ha apportato un correttivo che privilegia
quanti non avevano beneficiato dell'assegno perequativo durante
l'attività di servizio.
3. - Questa normativa, che non si discosta dal sistema attualmente
in vigore, non appare dunque inficiata da arbitrarietà, ma è frutto
di quella discrezionalità del legislatore nella materia in esame, più
volte ribadita da questa Corte e da ultimo nelle sentenze n. 57 del
1973 e 26 del 1980. Talché, mentre anche in questa sede si rinnova
l'auspicio di una riorganizzazione dell'intero settore per raggiungere
una proporzionalità ed una adeguatezza ottimale tra pensioni e
stipendi (come posto in evidenza da ultimo nella citata sentenza n. 26
del 1980), non può dirsi violato il principio di eguaglianza
consacrato nell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177 sollevata nell'ordinanza
in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte